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Risoluzione

Risoluzione n. 2 del 12/01/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando una nave può essere considerata adibita alla navigazione in alto mare ai fini del regime di non imponibilità IVA ex articolo 8-bis del DPR 633/1972. Viene precisato il limite delle 12 miglia nautiche, il criterio del 70% dei viaggi in alto mare sull’anno precedente e la disciplina anticipata per le navi in costruzione, con verifica entro l’anno successivo al varo.

Regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare

Regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare

La risoluzione fornisce chiarimenti interpretativi sull’articolo 8-bis, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, che recepisce l’articolo 148, lettere a), c) e d), della Direttiva 2006/112/CE. L’obiettivo è delimitare correttamente il perimetro del regime di non imponibilità IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle navi adibite alla navigazione in alto mare.

Ambito di applicazione e richiamo alla normativa unionale

Il documento prende le mosse da diversi quesiti sulla corretta interpretazione della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare”. La disciplina interna è letta in coerenza con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che viene richiamata come criterio interpretativo per definire i casi in cui il beneficio può essere applicato.

Nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare”

Ai fini del regime di non imponibilità, la condizione dell’essere “adibita alla navigazione in alto mare” riguarda le navi che:

  • effettuano trasporto a pagamento di passeggeri;
  • sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca.

La risoluzione precisa che tale requisito non si riferisce invece:

  • alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare;
  • alle navi adibite alla pesca costiera.

Definizione di “alto mare”

Per l’IVA, l’“alto mare” è individuato nella parte di mare che supera il limite massimo di 12 miglia nautiche, misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare. Il riferimento normativo richiamato è l’articolo 3 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge n. 689 del 2 dicembre 1994.

Criterio quantitativo per l’effettiva adibizione

Per assicurare che il regime di non imponibilità sia applicato soltanto nei casi effettivamente previsti, la risoluzione afferma che non è sufficiente un criterio meramente oggettivo, quale la lunghezza o la stazza della nave. Occorre invece verificare che la nave svolga concretamente e in misura prevalente navigazione in alto mare.

A tal fine, viene stabilito che una nave può considerarsi adibita alla navigazione in alto mare se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in alto mare, cioè oltre le 12 miglia nautiche.

Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale.

Acquisti relativi a navi in fase di costruzione

Per gli acquisti riferiti a una nave in costruzione, ossia a una nave che non ha ancora effettuato alcun viaggio in mare, il regime di non imponibilità può essere applicato in via anticipata. In questo caso è richiesta una dichiarazione dell’armatore da cui risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare.

Resta però fermo che la condizione dell’effettiva navigazione in alto mare oltre il 70 per cento dei viaggi deve essere verificata entro l’anno successivo al varo della nave. In mancanza, trovano applicazione le eventuali variazioni dell’imposta ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972.

Vigilanza amministrativa

La risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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