L.R. Emilia-Romagna 38/2002
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria 2003 della Regione Emilia-Romagna: dispone numerose autorizzazioni di spesa, integrazioni e riduzioni su vari capitoli di bilancio per sistema informativo, agricoltura, montagna, ambiente, trasporti, sanità, cultura, turismo, scuola e sociale. Include anche alcune modifiche normative puntuali e abrogazioni. Efficacia dal 1° gennaio 2003, riferita all’esercizio 2003 e, per alcune voci, 2004-2005.
Legge finanziaria regionale Emilia-Romagna per il 2003
Legge finanziaria regionale Emilia-Romagna 2003
Il provvedimento accompagna il bilancio di previsione 2003 e il pluriennale 2003-2005 della Regione Emilia-Romagna. La disciplina è in larga parte finanziaria e autorizza spese, integrazioni e riduzioni di stanziamento per numerosi settori regionali, oltre a introdurre alcune modifiche normative puntuali.
Ambito generale e decorrenza
La legge opera esclusivamente per la Regione Emilia-Romagna e si applica dal 1° gennaio 2003. Molte disposizioni hanno effetto limitato all’esercizio 2003, mentre alcune riguardano anche il 2004 o il 2005. Il provvedimento è quindi legato a un preciso ciclo di bilancio e, per varie previsioni di spesa, ha efficacia temporalmente esaurita.
Sistema informativo regionale e cartografia
La legge finanzia lo sviluppo del sistema informativo regionale, con risorse destinate a:
- formazione della cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici;
- sviluppo del sistema informativo regionale;
- contributi a enti locali e altri enti per l’impianto di sistemi informativi;
- piano telematico regionale.
Sono inoltre previsti stanziamenti per l’automazione e la manutenzione dei servizi regionali e per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale. In questo ambito è disposta anche una riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa sul capitolo del sistema informativo regionale.
Interventi per montagna, foreste e natura
La legge assegna risorse per:
- il Fondo regionale per la montagna, destinato a opere e interventi di interesse per le aree montane;
- interventi di forestazione e miglioramento del patrimonio forestale regionale;
- il Fondo regionale per la conservazione della natura;
- la tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di particolare pregio.
Agricoltura, cooperative e sistemi agro-alimentari
Sono finanziati:
- cooperative di garanzia e consorzi fidi nel settore agricolo;
- contributi in capitale per investimenti nello sviluppo dei sistemi agro-alimentari, con stanziamenti anche per il 2004.
È inoltre prevista la riduzione di una precedente autorizzazione di spesa relativa al settore artigianale non innovativo.
Impresa, cooperazione, artigianato e innovazione
La legge sostiene:
- progetti ERVET rilevanti per innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo;
- promozione e qualificazione dell’impresa cooperativa;
- sviluppo e qualificazione dell’impresa artigiana, mediante un fondo da ripartire fra le Province.
Pesca, turismo e termalismo
Sono previsti stanziamenti per:
- valorizzazione delle attività ittiche;
- promozione e commercializzazione turistica;
- disciplina dell’offerta turistica e strutture sciistiche;
- qualificazione e sviluppo del termalismo.
Sono presenti anche una modifica alla legge regionale sul turismo e la disciplina transitoria per il completamento di programmi di incentivazione turistica 1997-1999, con rimessione alla Giunta della fissazione dei nuovi termini di conclusione dei procedimenti liquidatori.
Commercio e mercati agro-alimentari
La legge finanzia la valorizzazione e riqualificazione dei mercati e centri agro-alimentari, sia tramite contributi in capitale agli enti gestori sia mediante partecipazioni azionarie in società consortili.
Ambiente, acqua, rifiuti e opere idrauliche
Sono autorizzate spese per:
- opere acquedottistiche e fognarie;
- linee di indirizzo per la qualità dell’aria e attività propedeutiche di coordinamento degli enti locali;
- adeguamento del sistema di smaltimento dei rifiuti;
- interventi idraulici nei corsi d’acqua di competenza regionale.
Vengono inoltre ridotti gli stanziamenti per gli interventi sul porto di Ravenna.
Trasporti, viabilità e protezione civile
La legge prevede risorse per:
- investimenti nel trasporto pubblico locale e negli esercenti del trasporto pubblico;
- viabilità di interesse regionale;
- attrezzature e materiali per pronto intervento in caso di calamità.
Vi è anche una disciplina speciale per i programmi d’area, con limite di impegno del 70% nel primo semestre 2003 per alcune nuove autorizzazioni di spesa.
Tutela animale e agricoltura
Sono stanziati fondi per:
- costruzione e ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti contro il randagismo;
- indennizzi alle imprese agricole per danni causati da cani inselvatichiti e altri animali predatori;
- riconversione di allevamenti di cani e gatti a fini di sperimentazione, con riferimento agli animali presenti al 27 novembre 2002.
Welfare, istruzione e edilizia universitaria
La legge finanzia:
- il fondo socio-assistenziale regionale per strutture socio-assistenziali;
- investimenti per servizi educativi per l’infanzia;
- opere urgenti di edilizia scolastica;
- edilizia residenziale universitaria, con stanziamenti per il 2004 e il 2005.
Cultura, giovani e sanità
Sono previsti contributi per:
- la Fondazione Arturo Toscanini;
- il recupero e restauro di immobili di valore storico e culturale, con riduzione di stanziamenti precedenti;
- iniziative regionali a favore dei giovani;
- interventi di promozione e supporto alle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
È inoltre approvato il programma regionale di investimenti in sanità, con possibilità di finanziamenti in conto capitale alle aziende sanitarie e ad altri enti del sistema sanitario, secondo criteri e procedure definiti dalla Giunta.
Modifiche legislative puntuali
Il provvedimento interviene anche su alcune leggi regionali esistenti, tra cui:
- modifica della legge sull’organizzazione turistica, con estensione del cofinanziamento anche a specifici progetti;
- modifica della disciplina dei programmi di incentivazione turistica 1997-1999;
- modifica della legge sul Parco regionale del delta del Po, con nuovi finanziamenti al Consorzio per la salvaguardia ambientale e l’abrogazione di una precedente norma;
- modifica delle norme sui contributi per manutenzione di strade trasferite agli enti locali;
- modifica della disciplina sui contributi per i prodotti enologici regionali;
- abrogazione della disposizione sui contributi per la capitalizzazione delle Aziende sanitarie.
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