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Legge

L.R. Emilia-Romagna 38/2002

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 38/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria 2003 della Regione Emilia-Romagna: dispone numerose autorizzazioni di spesa, integrazioni e riduzioni su vari capitoli di bilancio per sistema informativo, agricoltura, montagna, ambiente, trasporti, sanità, cultura, turismo, scuola e sociale. Include anche alcune modifiche normative puntuali e abrogazioni. Efficacia dal 1° gennaio 2003, riferita all’esercizio 2003 e, per alcune voci, 2004-2005.

Legge finanziaria regionale Emilia-Romagna per il 2003

Legge finanziaria regionale Emilia-Romagna 2003

Il provvedimento accompagna il bilancio di previsione 2003 e il pluriennale 2003-2005 della Regione Emilia-Romagna. La disciplina è in larga parte finanziaria e autorizza spese, integrazioni e riduzioni di stanziamento per numerosi settori regionali, oltre a introdurre alcune modifiche normative puntuali.

Ambito generale e decorrenza

La legge opera esclusivamente per la Regione Emilia-Romagna e si applica dal 1° gennaio 2003. Molte disposizioni hanno effetto limitato all’esercizio 2003, mentre alcune riguardano anche il 2004 o il 2005. Il provvedimento è quindi legato a un preciso ciclo di bilancio e, per varie previsioni di spesa, ha efficacia temporalmente esaurita.

Sistema informativo regionale e cartografia

La legge finanzia lo sviluppo del sistema informativo regionale, con risorse destinate a:

  • formazione della cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici;
  • sviluppo del sistema informativo regionale;
  • contributi a enti locali e altri enti per l’impianto di sistemi informativi;
  • piano telematico regionale.

Sono inoltre previsti stanziamenti per l’automazione e la manutenzione dei servizi regionali e per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale. In questo ambito è disposta anche una riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa sul capitolo del sistema informativo regionale.

Interventi per montagna, foreste e natura

La legge assegna risorse per:

  • il Fondo regionale per la montagna, destinato a opere e interventi di interesse per le aree montane;
  • interventi di forestazione e miglioramento del patrimonio forestale regionale;
  • il Fondo regionale per la conservazione della natura;
  • la tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di particolare pregio.

Agricoltura, cooperative e sistemi agro-alimentari

Sono finanziati:

  • cooperative di garanzia e consorzi fidi nel settore agricolo;
  • contributi in capitale per investimenti nello sviluppo dei sistemi agro-alimentari, con stanziamenti anche per il 2004.

È inoltre prevista la riduzione di una precedente autorizzazione di spesa relativa al settore artigianale non innovativo.

Impresa, cooperazione, artigianato e innovazione

La legge sostiene:

  • progetti ERVET rilevanti per innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo;
  • promozione e qualificazione dell’impresa cooperativa;
  • sviluppo e qualificazione dell’impresa artigiana, mediante un fondo da ripartire fra le Province.

Pesca, turismo e termalismo

Sono previsti stanziamenti per:

  • valorizzazione delle attività ittiche;
  • promozione e commercializzazione turistica;
  • disciplina dell’offerta turistica e strutture sciistiche;
  • qualificazione e sviluppo del termalismo.

Sono presenti anche una modifica alla legge regionale sul turismo e la disciplina transitoria per il completamento di programmi di incentivazione turistica 1997-1999, con rimessione alla Giunta della fissazione dei nuovi termini di conclusione dei procedimenti liquidatori.

Commercio e mercati agro-alimentari

La legge finanzia la valorizzazione e riqualificazione dei mercati e centri agro-alimentari, sia tramite contributi in capitale agli enti gestori sia mediante partecipazioni azionarie in società consortili.

Ambiente, acqua, rifiuti e opere idrauliche

Sono autorizzate spese per:

  • opere acquedottistiche e fognarie;
  • linee di indirizzo per la qualità dell’aria e attività propedeutiche di coordinamento degli enti locali;
  • adeguamento del sistema di smaltimento dei rifiuti;
  • interventi idraulici nei corsi d’acqua di competenza regionale.

Vengono inoltre ridotti gli stanziamenti per gli interventi sul porto di Ravenna.

Trasporti, viabilità e protezione civile

La legge prevede risorse per:

  • investimenti nel trasporto pubblico locale e negli esercenti del trasporto pubblico;
  • viabilità di interesse regionale;
  • attrezzature e materiali per pronto intervento in caso di calamità.

Vi è anche una disciplina speciale per i programmi d’area, con limite di impegno del 70% nel primo semestre 2003 per alcune nuove autorizzazioni di spesa.

Tutela animale e agricoltura

Sono stanziati fondi per:

  • costruzione e ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti contro il randagismo;
  • indennizzi alle imprese agricole per danni causati da cani inselvatichiti e altri animali predatori;
  • riconversione di allevamenti di cani e gatti a fini di sperimentazione, con riferimento agli animali presenti al 27 novembre 2002.

Welfare, istruzione e edilizia universitaria

La legge finanzia:

  • il fondo socio-assistenziale regionale per strutture socio-assistenziali;
  • investimenti per servizi educativi per l’infanzia;
  • opere urgenti di edilizia scolastica;
  • edilizia residenziale universitaria, con stanziamenti per il 2004 e il 2005.

Cultura, giovani e sanità

Sono previsti contributi per:

  • la Fondazione Arturo Toscanini;
  • il recupero e restauro di immobili di valore storico e culturale, con riduzione di stanziamenti precedenti;
  • iniziative regionali a favore dei giovani;
  • interventi di promozione e supporto alle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.

È inoltre approvato il programma regionale di investimenti in sanità, con possibilità di finanziamenti in conto capitale alle aziende sanitarie e ad altri enti del sistema sanitario, secondo criteri e procedure definiti dalla Giunta.

Modifiche legislative puntuali

Il provvedimento interviene anche su alcune leggi regionali esistenti, tra cui:

  • modifica della legge sull’organizzazione turistica, con estensione del cofinanziamento anche a specifici progetti;
  • modifica della disciplina dei programmi di incentivazione turistica 1997-1999;
  • modifica della legge sul Parco regionale del delta del Po, con nuovi finanziamenti al Consorzio per la salvaguardia ambientale e l’abrogazione di una precedente norma;
  • modifica delle norme sui contributi per manutenzione di strade trasferite agli enti locali;
  • modifica della disciplina sui contributi per i prodotti enologici regionali;
  • abrogazione della disposizione sui contributi per la capitalizzazione delle Aziende sanitarie.

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