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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/138

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/138 della Commissione, del 16 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili» (IGP)]

Normativa europea32018R0138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Traditional Welsh Caerphilly"/"Traditional Welsh Caerffili" come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione procede alla registrazione poiché la domanda, presentata dal Regno Unito, era stata pubblicata e non erano state notificate opposizioni entro il termine previsto. L’atto ha natura esecutiva e determina l’iscrizione ufficiale della denominazione nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Traditional Welsh Caerphilly"/"Traditional Welsh Caerffili" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Traditional Welsh Caerphilly"/"Traditional Welsh Caerffili" e riguarda un prodotto agricolo-alimentare rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile; l’atto disciplina esclusivamente la registrazione della denominazione nel registro UE delle DOP e IGP, senza prevedere ulteriori obblighi sostanziali o esclusioni specifiche.

Tradizionale Welsh Caerphilly / Traditional Welsh Caerffili (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/138 della Commissione, adottato il 16 gennaio 2018, dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In assenza di opposizioni alla domanda pubblicata, la Commissione iscrive la denominazione nel registro UE delle DOP e IGP.

Contesto procedurale

La domanda di registrazione della denominazione "Traditional Welsh Caerphilly"/"Traditional Welsh Caerffili" era stata presentata dal Regno Unito e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, sono venuti meno gli ostacoli alla registrazione.

Effetto della decisione: iscrizione come IGP

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Traditional Welsh Caerphilly"/"Traditional Welsh Caerffili" è registrata come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione segue la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l’assenza di dichiarazioni di opposizione notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichetutela dei prodotti agroalimentaridiritto alimentaremercato interno

Testo integrale

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