Regolamento (UE) 2018/138
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/138 della Commissione, del 16 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Traditional Welsh Caerphilly"/"Traditional Welsh Caerffili" come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione procede alla registrazione poiché la domanda, presentata dal Regno Unito, era stata pubblicata e non erano state notificate opposizioni entro il termine previsto. L’atto ha natura esecutiva e determina l’iscrizione ufficiale della denominazione nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Traditional Welsh Caerphilly"/"Traditional Welsh Caerffili" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Traditional Welsh Caerphilly"/"Traditional Welsh Caerffili" e riguarda un prodotto agricolo-alimentare rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile; l’atto disciplina esclusivamente la registrazione della denominazione nel registro UE delle DOP e IGP, senza prevedere ulteriori obblighi sostanziali o esclusioni specifiche.
Tradizionale Welsh Caerphilly / Traditional Welsh Caerffili (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/138 della Commissione, adottato il 16 gennaio 2018, dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In assenza di opposizioni alla domanda pubblicata, la Commissione iscrive la denominazione nel registro UE delle DOP e IGP.
Contesto procedurale
La domanda di registrazione della denominazione "Traditional Welsh Caerphilly"/"Traditional Welsh Caerffili" era stata presentata dal Regno Unito e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, sono venuti meno gli ostacoli alla registrazione.
Effetto della decisione: iscrizione come IGP
L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Traditional Welsh Caerphilly"/"Traditional Welsh Caerffili" è registrata come indicazione geografica protetta (IGP).
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
La registrazione segue la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l’assenza di dichiarazioni di opposizione notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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