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Sentenza

Sentenza n. 9042/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento - della nota prot. n. 33089 del 31 dicembre 2020, avente ad oggetto “aggiornamento tariffario per l'anno 2021”, adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ricevuta dalla concessionaria autostradale in pari data, con la quale è stato disposto che “in considerazione di quanto disposto dall'art. 14 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 <Milleproroghe>, la variazione applicabile con decorrenza 1° gennaio 2021 risulta pari allo zero percento (0,00%)”; - della nota prot. 0000002 del 2 gennaio 2021, avente ad oggetto “aggiornamento tariffario per l’anno 2021” adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ricevuta dalla concessionaria autostradale in pari data, con la quale è stato precisato che “la sospensione dell’adeguamento per le tariffe autostradali decorrente dalla data del 1 gennaio 2021 è stata disposta dall’art. 13 del Decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 <milleproroghe> pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323”; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 3608 dell'11 febbraio 2021con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto, tra l’altro, “alla notifica, sul sistema SIVCA, della spesa ritenuta ammissibile unitamente alle motivazioni delle variazioni regolatorie apportate”; - della nota prot. 5186 del 25 febbraio 2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riscontrato l’istanza di accesso formulata dalla società ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand'anche sconosciuto, nonché per l’accertamento dei diritti ed interessi della società ricorrente nascenti dalla vigente ed operante convenzione di concessione autostradale ed afferente il contenuto patrimoniale ed economico del relativo rapporto concessorio (schema di convenzione unica sottoscritta dalla Società ricorrente e da ANAS S.p.A., il 9 luglio 2007, divenuta efficace, ope legis, in forza dell'art. 8-duodecies del decreto legge n. 59 del 2008, coordinato con la legge di conversione n. 101 del 2008, integrata e modificata con atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in data 19 luglio 2018 e da ultimo in data 8 aprile 2020.

Giustizia amministrativa202102956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale che ha disposto l’azzeramento dell’adeguamento delle tariffe autostradali per l’anno 2021, nonché gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario autostradale)

Prevale il privato

La controversia

La società concessionaria, titolare di una convenzione unica con ANAS contenente un meccanismo di adeguamento annuale delle tariffe secondo il metodo del price cap, ha impugnato le note ministeriali che, per il 2021, hanno fissato la variazione tariffaria allo 0,00%, richiamando l’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183/2020. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la falsa applicazione della disposizione, sostenendo che il rinvio dell’adeguamento riguardasse soltanto le concessioni per le quali non fosse stato approvato il piano economico-finanziario, mentre nel caso concreto l’iter per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo e l’aggiornamento del PEF si era concluso e il procedimento aveva condotto al calcolo di un incremento tariffario del 6,76%. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 3, 41 e 77 Cost., sostenendo che la sterilizzazione dell’adeguamento incidesse illegittimamente, e postuma­mente, sull’equilibrio economico del rapporto concessorio e sulla libertà di iniziativa economica. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’adeguamento tariffario per il 2021, con riserva di proporre una successiva domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il secondo motivo, ritenendo illegittimi gli atti applicativi della sterilizzazione tariffaria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 14 ottobre 2025, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183/2020 e la precedente disposizione dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162/2019, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost. Secondo il TAR, la sospensione degli adeguamenti alterava l’equilibrio del rapporto concessorio a favore dell’amministrazione concedente, con effetti negativi sui concessionari e sull’utenza, anche perché ostacolava la programmazione degli interventi infrastrutturali; tali effetti potevano invece essere mitigati nell’ambito della regolazione affidata all’autorità indipendente di settore. Il vizio di incostituzionalità della norma attributiva del potere si comunica all’atto amministrativo emanato sulla sua base, rendendolo illegittimo. Il primo motivo è stato assorbito, poiché il suo eventuale accoglimento avrebbe prodotto un effetto conformativo meno ampio. È stata conseguentemente accolta anche la domanda di accertamento del diritto all’adeguamento tariffario per il 2021, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 5, d.l. n. 183/2020

    la sospensione dell’adeguamento per le tariffe autostradali decorrente dalla data del 1° gennaio 2021

    Disposizione applicata dall’amministrazione per sterilizzare l’adeguamento tariffario, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale e ritenuta dal TAR base normativa illegittima dell’atto impugnato.

  • art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019

    Precedente disposizione di sterilizzazione dell’adeguamento tariffario autostradale, anch’essa indicata dal TAR come dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.

  • art. 18 della convenzione unica autostradale

    Prevede l’adeguamento annuale delle tariffe, rinviando per il calcolo alla formula del price cap.

  • art. 15 della convenzione unica autostradale

    la tariffa è adeguata annualmente sulla base della seguente formula definita secondo il metodo del price cap: ΔT = ΔP – X + K

    Disciplina il metodo di calcolo dell’adeguamento tariffario previsto dalla convenzione.

  • artt. 3, 41 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali in base ai quali la Corte costituzionale ha annullato la disciplina di sterilizzazione tariffaria; il TAR ha ritenuto che l’incostituzionalità della norma attributiva del potere si comunicasse agli atti amministrativi adottati sulla sua base.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia relativa al rapporto concessorio e al diritto all’adeguamento tariffario.

  • art. 8-duodecies d.l. n. 59/2008, convertito dalla l. n. 101/2008

    Richiamato per l’efficacia ope legis della convenzione unica autostradale.

Massime di principio

  • Quando una norma dichiarata incostituzionale costituisce la base legale di un provvedimento amministrativo, il vizio di incostituzionalità della norma attributiva del potere si comunica all’atto adottato in sua applicazione, che deve essere annullato.
  • La sospensione legislativa dell’adeguamento tariffario previsto da una convenzione di concessione autostradale è illegittima quando altera in modo squilibrato il rapporto concessorio a favore dell’amministrazione concedente, comprimendo gli interessi economici del concessionario e ostacolando la programmazione degli interventi infrastrutturali, in violazione dei parametri costituzionali indicati dalla Corte costituzionale.
  • L’accertamento del diritto all’adeguamento tariffario previsto dalla convenzione concessoria rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la controversia riguarda il contenuto patrimoniale ed economico del rapporto di concessione.
  • Quando un motivo di ricorso, di portata sostanziale, determina un effetto conformativo più ampio rispetto a un altro motivo, il giudice può assorbire quest’ultimo dopo avere accolto il primo.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiGiurisdizione e riparto
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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