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Legge

L.R. Piemonte 5/2008

"Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ')".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 5/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale del 2007 sugli interventi contro la criminalità, rafforzando il sostegno ai progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati. Prevede contributi, garanzie fideiussorie fino al 75% della spesa per opere di adeguamento e priorità nei bandi regionali per tali iniziative. Non contiene limiti temporali specifici.

Modifiche agli interventi regionali per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità

Modifiche alla disciplina regionale sul riutilizzo dei beni confiscati

La legge regionale Emilia-Romagna 4 febbraio 2008, n. 5 interviene sulla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14, rafforzando gli strumenti di sostegno ai progetti di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La modifica riguarda in particolare le misure economiche e le priorità di finanziamento a favore delle iniziative con finalità sociali.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai comuni, con riferimento ai progetti finalizzati al loro riutilizzo e alla loro funzione sociale. L’intervento opera nell’ambito delle politiche regionali della Emilia-Romagna in materia di prevenzione della criminalità.

Strumenti di sostegno previsti

La Regione, per sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, può intervenire mediante:

  • erogazione di contributi per interventi diretti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai comuni;
  • concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per realizzare le opere di adeguamento, entro il limite del 75% della spesa sostenuta;
  • riconoscimento di priorità, nei bandi regionali, nell’assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento, ai progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

Profilo applicativo e temporale

La legge non disciplina un procedimento autonomo né introduce scadenze o termini di durata specifici. Opera come modifica della normativa regionale preesistente e si applica ai progetti di riutilizzo dei beni confiscati secondo quanto previsto nei successivi bandi e programmi regionali.

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