L.R. Piemonte 2/2008
"Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in Piemonte la navigazione interna e il demanio idrico connesso, definendo vie di navigazione, demanio lacuale e fluviale, riparto di competenze tra Regione, province, comuni e gestioni associate, regime concessorio, canoni, sanzioni e interventi regionali. Prevede anche norme transitorie e l’abrogazione di precedenti discipline. Alcune disposizioni hanno termini ormai scaduti e risultano storicamente esaurite.
Navigazione interna e demanio idrico piemontese; funzioni a enti locali
Navigazione interna e demanio idrico piemontese
La legge regionale disciplina in Piemonte la navigazione interna, il relativo demanio idrico e il conferimento di funzioni agli enti locali. L’obiettivo è tutelare e sviluppare la navigazione, migliorare le infrastrutture, valorizzare le attività nautiche e semplificare l’azione amministrativa, nel rispetto di ambiente e paesaggio.
Ambito, classificazione e principi generali
La disciplina riguarda le vie di navigazione interne, i porti e il demanio idrico funzionale alla navigazione, distinto in demanio lacuale e fluviale. Le vie di navigazione comprendono laghi e tratte fluviali classificati dalla normativa o individuati con atti regionali. I beni demaniali statali e le zone portuali situate nei comuni rivieraschi, individuati dalla Giunta regionale, costituiscono il demanio idrico della navigazione interna.
La Regione favorisce lo sviluppo delle vie di navigazione e dei porti, promuove la navigazione commerciale e da diporto e esercita la vigilanza insieme agli enti locali. Il conferimento delle funzioni deve rispettare sussidiarietà, semplificazione e forme di esercizio associato.
Riparto delle competenze tra Regione, province e comuni
Alla Regione spettano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e disciplina generale della navigazione sulle acque interne. Essa approva regolamenti e ordinanze, può disporre interdizioni o limitazioni permanenti alla navigazione, individua idrosuperfici, regola il sistema idroviario padano-veneto, programma i servizi pubblici di linea sul lago Maggiore e può costituire società per azioni per la gestione dei relativi servizi di trasporto lacuale.
La Regione rilascia inoltre autorizzazioni o nulla osta in materia di circolazione nautica e uso delle unità di navigazione, regola l’uso del demanio idrico con vincoli e limiti d’uso, definisce i canoni di concessione e individua le zone portuali piemontesi. Le funzioni di sicurezza, soccorso, vigilanza informativa e rimozione del materiale pericoloso sui bacini demaniali individuati sono attribuite alla Regione, salvo trasferimenti alle gestioni associate.
Alle province competono il rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni nautiche o assimilate che interessano più comuni o più province, la tenuta dei registri e il rilascio di licenze e certificati relativi a navi minori, galleggianti e imbarcazioni ad uso privato, nonché la predisposizione della metodologia per il calcolo del fabbisogno teorico del trasporto pubblico di navigazione non di linea e delle norme per l’esercizio sovracomunale del servizio.
Ai comuni, anche in forma associata, spettano le autorizzazioni per manifestazioni di interesse comunale, la progettazione ed esecuzione di opere e interventi sulle infrastrutture per la navigazione interna, la manutenzione e la valorizzazione del demanio di competenza, l’attività amministrativa e di polizia dei porti, la disciplina delle attività balneari, il rilascio di autorizzazioni per occupazioni demaniali minori e la gestione del demanio, compresi canoni, indennizzi, contenzioso, tutela delle aree, messa in pristino, vigilanza e sanzioni.
Gestioni associate tra enti locali
La legge incentiva l’esercizio associato delle funzioni tra comuni e consente anche la partecipazione delle province. Quando la gestione associata comprende tutti i comuni appartenenti a un bacino demaniale, ad essa sono trasferite le funzioni amministrative conferite alla Regione, alle province e ai comuni nei limiti previsti dalla legge. Le gestioni associate adottano regolamenti propri e si finanziano con canoni demaniali di spettanza, sanzioni amministrative e risorse proprie.
La Giunta regionale può incrementare o diminuire i canoni di concessione demaniale entro il limite massimo del 30 per cento, anche per singoli comuni o tipologie di occupazione. È prevista inoltre una misura straordinaria legata all’emergenza Covid-19, con possibilità di sospendere i canoni e di pagarli entro il 30 settembre 2021, anche a rate e senza interessi, con polizza fideiussoria.
Uso del demanio idrico della navigazione interna e regime concessorio
L’occupazione del demanio ha carattere oneroso e temporaneo e richiede autorizzazione demaniale temporanea o concessione demaniale. La durata, le procedure e gli importi sono definiti dal regolamento regionale; la concessione può essere rinnovata. Sono previsti oneri di istruttoria a carico del richiedente e importi differenziati in base al tipo di occupazione, all’uso del bene e alla collocazione in acqua o a terra.
Per alcune occupazioni specifiche il regolamento deve prevedere, a partire dal 2009, una tipologia dedicata ai scivoli presso lo specchio acqueo destinati allo stazionamento di unità di limitate dimensioni e di uso locale, con canone annuo non superiore a 10 euro al metro quadro e senza canoni minimi.
Per occupazioni con edifici, capannoni, darsene o manufatti assimilabili, il canone è determinato sulla base dei valori locativi di mercato. Tutti i canoni sono soggetti a rivalutazione ISTAT. Per le aree e strutture destinate al servizio pubblico di linea, la Regione le individua d’intesa con il gestore e le affida in concessione con canone determinato in relazione alla natura pubblica del servizio; è vietata ogni subconcessione.
Pagamento dei canoni, decadenza e ripristino
Il richiedente deve versare il canone e prestare garanzie adeguate. Per le concessioni pluriennali, le annualità successive alla prima devono essere pagate anticipatamente entro il 28 febbraio. Il ritardo comporta penale del 3 per cento entro trenta giorni, poi interessi legali; il mancato pagamento entro il 31 dicembre determina la decadenza.
Per i pagamenti rateizzati, il ritardo di una rata comporta penale del 3 per cento e successivamente interessi legali; il mancato pagamento di due rate consecutive determina la decadenza. In caso di decadenza, si procede al recupero coattivo delle somme dovute e al ripristino dei luoghi a spese dei responsabili.
Riparto dei proventi dei canoni
Nei bacini demaniali, i comuni trasferiscono alla Regione l’80 per cento dei proventi dei canoni delle concessioni, trattenendo il restante 20 per cento per la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio demaniale. Se tutti i comuni del bacino costituiscono una gestione associata, l’intero gettito resta alla gestione associata. I comuni non ricadenti in un bacino demaniale trattengono integralmente i proventi.
Disciplina della navigazione e regolazione locale
La navigazione sulle vie d’acqua demaniali è libera, ma il conducente deve verificare che sia possibile senza pericolo e senza danni. La disciplina della navigazione comprende circolazione nautica, manifestazioni, fruizione delle vie di navigazione, uso delle zone portuali e interventi che interferiscono con la navigazione.
La Giunta regionale approva regolamenti per stabilire prescrizioni tecniche e operative, nel rispetto delle norme statali e internazionali, della sicurezza, dell’ambiente e dell’armonizzazione con bacini sovraregionali. I comuni possono approvare regolamenti per specchi d’acqua non regolamentati e non inclusi nel demanio idrico della navigazione interna; tali regolamenti devono essere trasmessi alla Giunta entro trenta giorni.
Interventi sulle vie di navigazione e autorizzazioni
Per nuove opere, interventi su opere esistenti, posa di boe o corpi galleggianti e occupazione di sedime demaniale che interferiscano con le vie di navigazione, è necessaria una preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Regione o dal comune in base alle rispettive competenze. I regolamenti regionali possono disciplinare le caratteristiche tecniche degli attraversamenti.
Sono considerati validi come autorizzazioni i provvedimenti già rilasciati dagli uffici regionali competenti prima dell’entrata in vigore della legge.
Finanziamenti e contributi regionali
La Regione può concedere finanziamenti e contributi in conto capitale, anche fino al costo totale dell’opera, a favore di province, comuni, comunità montane, enti gestori di parchi e riserve naturali e consorzi pubblici che realizzino infrastrutture pubbliche e opere accessorie per la navigazione interna, nonché interventi di sicurezza, riqualificazione e valorizzazione del demanio idrico.
Sono finanziabili interventi di manutenzione, funzionalità, segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali e idrauliche, nuova realizzazione di infrastrutture, miglioramento degli accessi e dei parcheggi, e recupero ambientale delle aree demaniali degradate.
Vigilanza e soccorso
La Regione può concorrere, anche con lo Stato o altri soggetti pubblici, alla spesa per servizi di vigilanza e di soccorso alle unità in navigazione. La vigilanza generale in materia di navigazione interna e sui beni demaniali è svolta dal personale individuato dalle amministrazioni competenti. Regione, province e comuni vigilano inoltre sulla regolarità e sul buon andamento dei servizi di trasporto pubblico non di linea e sull’attività delle scuole nautiche.
Uso delle infrastrutture: approdo, ormeggio e rimozione mezzi
L’atto distingue tra approdo, ormeggio e ormeggio di emergenza. Approdo e ormeggio sono vietati in varie situazioni: quando impediscono l’accesso o lo spostamento di altre unità, negli spazi riservati ai servizi di linea, in prossimità dei segnalamenti, presso impianti di emergenza o alaggio, nei corridoi di navigazione e presso punti di ormeggio senza concessione.
È vietato abbandonare unità di navigazione, aeromobili e relitti in acqua o sulle sponde. Nei porti pubblici il gestore deve riservare appositi spazi per l’ormeggio di emergenza e per i naviganti in transito.
Il comune o la gestione associata può rimuovere unità o relitti che violano le regole o costituiscono pericolo, può considerare abbandonati i mezzi non rimossi entro i termini previsti dopo l’ordine di rimozione e può procedere a custodia, smaltimento o asta. Sono a carico dei proprietari le spese di rimozione e custodia. È prevista anche la rimozione e lo smaltimento dei materiali presenti nei porti pubblici e in prossimità delle rive.
Attività nautiche diverse: locazione, noleggio e balneazione
Per la locazione e il noleggio di natanti da diporto, i comuni esercitano funzioni amministrative e di vigilanza nel rispetto del regolamento regionale. Il regolamento prevede registro dei natanti, numerazione identificativa, dotazioni anti-inquinamento, dotazione minima di sicurezza e possibilità di impiego del natante per rimorchio di attrezzature ludico-sportive in presenza dei requisiti tecnici e professionali.
L’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua maggiori è ammessa se non interferisce con la navigazione. La stagione balneare va dal 15 giugno al 15 settembre, ma i comuni o le gestioni associate possono anticiparla fino a 45 giorni o posticiparla fino a 30 giorni. Durante la stagione i comuni delimitano gli specchi acquei, individuano i soggetti obbligati nelle aree di spiaggia libera e possono fissare gli orari della balneazione. Nelle zone riservate è vietata ogni attività incompatibile e deve essere attivo il servizio di assistenza e soccorso.
Ruoli professionali: mediatori e conducenti non di linea
La legge istituisce il ruolo regionale dei mediatori per unità da diporto, presso la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, con iscrizione subordinata a esame e disciplina regionale. L’iscrizione abilita all’esercizio della mediazione in tutta Italia. Sono previste norme su requisiti morali e professionali, commissione d’esame, materie, iscrizione d’ufficio per chi esercitava già da almeno sei mesi e compensi ai componenti della commissione.
È inoltre istituito il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, presso le camere di commercio del Piemonte. L’iscrizione è requisito per il rilascio di licenza o autorizzazione comunale. Il regolamento regionale disciplina requisiti, commissione d’esame, contenuti della prova, tenuta del ruolo e norme disciplinari; sono previste iscrizioni di diritto per chi è già titolare di licenza o autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento.
Salvaguardia ambientale, recuperi e ritrovamenti
È vietato scaricare materiali, residui di bordo o rifiuti in acqua o sulle banchine, rive, moli e pontili. Le unità dotate di impianti di cucina o servizi igienici devono avere recipienti per la raccolta delle acque usate; quelle con motori a due tempi devono usare olio biodegradabile. Per le unità o galleggianti stabilmente ancorati e destinati a usi diversi dalla navigazione sono previsti collegamenti agli impianti idrosanitari terrestri e documentazione sulla galleggiabilità e sull’ancoraggio.
Il recupero di navi naufragate, relitti e reperti in acque interne è rimesso alla normativa vigente specifica.
Sanzioni amministrative
Le violazioni della disciplina sulla navigazione, del regime degli ormeggi e delle prescrizioni ambientali sono punite con sanzioni amministrative differenziate. L’inosservanza dei provvedimenti sulla disciplina della navigazione comporta una sanzione da 100 a 1.000 euro; l’occupazione dello specchio acqueo senza autorizzazione comporta una sanzione da 500 a 5.000 euro; le violazioni in materia di approdo, ormeggio e salvaguardia ambientale sono sanzionate da 100 a 1.000 euro.
Per l’occupazione del demanio senza autorizzazione demaniale temporanea o concessione la sanzione va da 200 a 2.000 euro; per l’inosservanza degli obblighi contenuti nei titoli demaniali la sanzione va da 100 a 1.000 euro. Restano ferme la demolizione, il ripristino e l’eventuale revoca del titolo. I proventi delle sanzioni spettano all’ente competente all’irrogazione.
Disposizioni transitorie e norme finanziarie
La legge salva gli effetti di alcuni atti comunali sugli usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base di transazioni con lo Stato fino alla sua entrata in vigore. La Giunta regionale doveva adottare i regolamenti di attuazione entro un anno.
Sono previste disposizioni transitorie puntuali su istanze già pendenti, con termine al 31 ottobre 2009, sulla mancata presentazione delle istanze, sulla durata provvisoria delle concessioni in attesa dei regolamenti regionali, sulla sanatoria di specifici scivoli a lago occupati tra l’1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2008 e sulla permanenza dei depositi cauzionali fino alla scadenza delle concessioni.
La copertura finanziaria è fissata per gli oneri regionali e sono disciplinati l’imputazione dei canoni demaniali e dei proventi sanzionatori nel bilancio regionale.
Abrogazioni
La legge abroga la precedente normativa regionale in materia di sanzioni sulla navigazione interna, canoni e tasse demaniali portuali, alcune disposizioni della legge regionale 44/2000 e della legge finanziaria regionale 2002, nonché specifici commi della legge regionale 12/2004. Restano salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici già sorti sulla base delle norme abrogate.
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