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Legge

L.R. Piemonte 6/2008

"Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 6/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sopprime il Comitato regionale per le opere pubbliche e trasferisce le relative funzioni alla struttura tecnica regionale competente. Ridefinisce i pareri sui progetti di opere pubbliche, disciplina autorizzazioni in materia elettrica e modifica norme su calamità naturali e sanità. Prevede il passaggio dei procedimenti pendenti e abroga varie disposizioni obsolete.

Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche e riordino dei pareri/autorizzazioni in materia di lavori pubblici

Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche e riordino delle competenze

La legge regionale ridefinisce il sistema di controlli e pareri sui progetti di opere e lavori pubblici in Piemonte, sopprimendo il Comitato regionale per le opere pubbliche e attribuendo le funzioni istruttorie e autorizzative a strutture tecniche regionali competenti. Il provvedimento interviene anche su norme collegate in materia di calamità naturali, impianti elettrici e finanziamenti per strutture sanitarie.

Pareri e approvazione dei progetti di opere e lavori pubblici

I progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti indicati dalla disciplina generale non sono più sottoposti ad alcun parere tecnico o approvazione da parte degli organi regionali, ma sono approvati direttamente dai soggetti competenti, salvo i casi espressamente previsti.

Restano soggetti a parere della struttura tecnica regionale, individuata dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente:

  • i progetti di opere e lavori pubblici di competenza regionale o finanziati dalla Regione, quando ciò sia richiesto nei relativi programmi;
  • i progetti di particolare interesse regionale, cioè quelli qualificati tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.

Non occorre il parere della struttura tecnica regionale per i progetti stralciati da progetti generali già esaminati favorevolmente, se l’ente interessato garantisce con apposito provvedimento il rispetto dei requisiti tecnici dell’opera.

I progetti di sistemazione forestale restano invece sottoposti al parere della struttura regionale competente in materia forestale.

Vincolo idrogeologico e opere idraulico-forestali

Per le opere e i lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico, l’atto amministrativo di approvazione del progetto o di concessione del contributo vale anche come autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 45/1989.

Non si applicano invece le procedure della l.r. 45/1989 alle opere e ai lavori pubblici di cui all’articolo 2 della l.r. 54/1975, comunque finanziati, cioè agli interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche di competenza regionale.

Gli atti amministrativi di approvazione dei progetti devono essere adottati entro 60 giorni dalla presentazione.

Calamità naturali

Nella disciplina degli interventi in dipendenza di calamità naturali, il riferimento al Comitato regionale per le opere pubbliche è sostituito dal riferimento alla struttura tecnica regionale individuata dalla Giunta regionale, con il coinvolgimento delle strutture regionali competenti in materia geologica e idrogeologica.

Impianti elettrici fino a 150.000 volt

Le opere relative all’impianto di opere elettriche fino a 150.000 volt sono autorizzate con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia.

Il provvedimento autorizzatorio sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista da diversa normativa regionale.

È inoltre soppressa la precedente previsione che attribuiva la competenza al Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le opere pubbliche.

Interventi sanitari

Viene eliminato il rinvio al Comitato regionale per le opere pubbliche nella disciplina del finanziamento di Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie.

Regime transitorio

Alla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti pendenti presso il Comitato regionale per le opere pubbliche sono trasferiti alla struttura tecnica regionale prevista dalla nuova formulazione dell’articolo 18 della l.r. 18/1984.

Abrogazioni

Sono abrogate diverse disposizioni ormai superate, tra cui:

  • norme della l.r. 50/1976 sull’edilizia scolastica;
  • varie parti della l.r. 18/1984 sulla precedente disciplina del Comitato regionale per le opere pubbliche;
  • alcune disposizioni della l.r. 23/1984 sugli impianti elettrici;
  • la l.r. 46/1997 e la l.r. 12/2000, entrambe modificative della l.r. 18/1984;
  • ulteriori previsioni collegate al compenso dei componenti del Comitato.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque non prima dell’adozione da parte della Giunta regionale dell’atto di individuazione della struttura tecnica regionale competente. La sua applicazione è quindi subordinata anche a tale atto organizzativo.

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