Messaggio numero 6512 del 08-08-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le novità introdotte dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 per i minori disabili, con particolare riguardo alla presentazione anticipata delle domande per pensione di inabilità e assegno mensile da parte dei titolari di indennità di frequenza, alla gestione transitoria delle domande già presentabili dal 24 giugno 2014 e alle modifiche procedurali sul portale INPS. Precisa inoltre che restano invariati gli accertamenti per disabilità e handicap ex leggi 68/1999 e 104/1992 e segnala che per i minori titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione ulteriori istruzioni saranno fornite dopo la conversione definitiva del decreto.
Semplificazione dell'accertamento per prestazioni economiche ai minori disabili al compimento della maggiore età
Semplificazione delle procedure per prestazioni economiche al compimento della maggiore età
Il documento illustra le novità introdotte dal Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 in materia di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse al raggiungimento della maggiore età da parte di soggetti minorenni già disabili. La disciplina riguarda esclusivamente prestazioni di carattere economico e non modifica la normativa previgente sulle domande di disabilità e di handicap ai sensi delle leggi n. 68/1999 e n. 104/1992.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni incidono sulle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età, in particolare:
- pensione di inabilità;
- assegno mensile.
Il testo chiarisce che l’intervento normativo non riguarda le procedure relative alla disabilità o all’handicap in senso stretto, che restano disciplinate dalla normativa precedente.
Minori titolari di indennità di frequenza
Per i minori già titolari di indennità di frequenza, l’erogazione della prestazione cessa al raggiungimento della maggiore età. Il D.L. n. 90/2014 consente a tali soggetti, qualora ritengano di possedere i requisiti per le prestazioni economiche collegate alla maggiore età, di presentare domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento dei 18 anni.
In tali casi:
- la prestazione è erogata in via provvisoria al compimento del diciottesimo anno di età;
- la concessione definitiva avviene all’esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti dalla normativa di settore.
Istruzioni operative e modalità di presentazione della domanda
L’INPS ha pubblicato, nella sezione Modulistica del sito, il modello “Domanda di invalidità civile” aggiornato con le nuove disposizioni, presentabile anche online. Al momento, la funzione di presentazione della domanda ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 è disponibile nell’area dedicata agli enti di patronato del portale www.inps.it.
Per i minori titolari di indennità di frequenza che richiedano solo le prestazioni pensionistiche:
- non è obbligatorio allegare il certificato medico alla domanda;
- in caso di riconoscimento dei requisiti sanitari a seguito della visita medico-legale, è necessario presentare il modello AP70 per attestare il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.
La procedura di trasmissione della domanda di prestazioni connesse alla maggiore età è stata aggiornata con due opzioni:
- accertamento sanitario ordinario;
- accertamento sanitario ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, per i minori con indennità di frequenza.
Disposizioni transitorie
Il decreto produce effetti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età a decorrere dal 24 giugno 2014.
Per la fase transitoria, i titolari di indennità di frequenza che abbiano compiuto 18 anni dal 24 giugno 2014 e fino alla piena operatività del messaggio potranno presentare istanza ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L. n. 90/2014. Resta fermo l’accertamento dei requisiti sanitari al compimento della maggiore età.
L’INPS si impegna a informare direttamente tali soggetti mediante:
- comunicazione epistolare;
- chiamata diretta da parte del Contact Center.
Minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, l’art. 25, comma 6, del D.L. n. 90/2014 prevede, al raggiungimento della maggiore età, una presunzione di sussistenza dei requisiti sanitari senza necessità di un nuovo accertamento sanitario.
Tuttavia, il documento segnala che, in sede di conversione in legge, il testo originario è stato ulteriormente modificato; pertanto l’Istituto si riserva di fornire ulteriori istruzioni una volta approvato il testo normativo definitivo.
Indicazioni organizzative finali
Le strutture destinatarie sono invitate a diffondere ampiamente il contenuto del messaggio e a portarlo a conoscenza anche degli enti e delle associazioni di categoria presenti nel territorio di competenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 8 ago 2014Messaggio numero 6508 del 08-08-2014
- Messaggio · 8 ago 2014Messaggio numero 6509 del 08-08-2014
- Messaggio · 8 ago 2014Messaggio numero 6510 del 08-08-2014
- Messaggio · 11 ago 2014Messaggio numero 6541 del 11-08-2014
- Messaggio · 11 ago 2014Messaggio numero 6534 del 11-08-2014
- Messaggio · 11 ago 2014Messaggio numero 6533 del 11-08-2014
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →