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Messaggio

Messaggio numero 6509 del 08-08-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che le prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria per il TFR devono essere liquidate dal datore di lavoro solo entro la capienza mensile dei contributi dovuti, con intervento diretto del Fondo in caso di incapienza. Vieta i recuperi in UniEmens oltre la capienza e precisa che non sono ammessi rimborsi/compensazioni per cessazione dell’attività. Inoltre, il codice autorizzazione 1R assume un significato più ampio, riferito alle aziende con lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria.

Fondo di Tesoreria TFR: regole di conguaglio e nuovo significato del codice autorizzazione 1R

Fondo di Tesoreria per il TFR: limiti al conguaglio e aggiornamento del codice 1R

Il documento interviene sulla gestione delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria per il TFR, ribadendo i limiti al conguaglio da parte del datore di lavoro e precisando le conseguenze operative in caso di incapienza mensile. In chiusura, introduce anche il nuovo significato del codice di autorizzazione "1R" ai fini della riscossione delle quote di TFR.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato l’art. 2, comma 2, del Decreto 30 gennaio 2007, che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo di Tesoreria. La norma prevede che le prestazioni siano liquidate integralmente dal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo, da effettuarsi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, solo in caso di incapienza, sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese.

Conferma dei limiti al conguaglio delle prestazioni

La circolare n. 70 del 3 aprile 2007 viene richiamata per ribadire che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono eccedere:

  • le somme versate al Fondo Tesoreria;
  • i contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione.

Il documento evidenzia che, nonostante il tempo trascorso, le aziende continuano talvolta a erogare direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e a conguagliarle per importi superiori alla capienza del singolo mese, in difformità sia rispetto alla normativa sia alla prassi applicativa.

Ipotesi ammesse di denuncia a credito azienda

In presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, la denuncia a credito azienda è ammessa solo nei casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dal datore di lavoro in nome e per conto dell’Istituto, nonché per misure compensative.

Sono richiamati, a titolo esemplificativo:

  • indennità economiche di malattia e maternità;
  • CIG;
  • CIGS;
  • altre prestazioni ordinarie anticipate dal datore di lavoro in nome e per conto dell’Istituto;
  • misure compensative.

Incapienza mensile e intervento diretto del Fondo

Nei casi di incapienza mensile, il documento precisa che permane l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che erogherà l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza. Non è quindi consentito superare la capienza del mese tramite conguagli eccedenti.

Divieto di flussi UniEmens con recuperi eccedenti

Poiché le disposizioni derivano da precise indicazioni comunitarie, viene affermato che è assolutamente inibita la trasmissione di flussi UniEmens contenenti recuperi, sia a titolo di liquidazioni sia di anticipazioni, di trattamenti di fine rapporto per importi superiori alla capienza mensile.

Liquidazioni in coincidenza con cessazione dell’attività

Il documento precisa inoltre che, nelle ipotesi di liquidazione ai lavoratori di trattamenti di fine rapporto comprensivi della quota di competenza del Fondo di Tesoreria e coincidenti con la cessazione dell’attività e della posizione contributiva, non possono essere accolte eventuali istanze di rimborso o compensazione.

Nuovo significato del codice di autorizzazione "1R"

Per ottimizzare la gestione della riscossione mensile delle quote di TFR dovute al Fondo istituito ai sensi dell’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006, viene attribuito al codice di autorizzazione "1R" un significato più ampio.

Il codice "1R" indica ora:

  • "azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria".

Finalità operativa del chiarimento

L’intervento ha una finalità essenzialmente gestionale e applicativa: da un lato, limita i conguagli e i recuperi delle prestazioni TFR entro la capienza mensile consentita; dall’altro, aggiorna il significato del codice autorizzazione per rendere più efficiente la riscossione delle quote dovute al Fondo di Tesoreria.

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