Messaggio numero 6534 del 11-08-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che, in assenza del decreto interministeriale di conferma entro i termini, dal 1° settembre 2014 le aziende possono chiedere lo sgravio contributivo edilizio nella misura del 11,50% già fissata per il 2013, applicabile ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2014. Vengono indicati soggetti ammessi ed esclusi, modalità di presentazione telematica delle istanze, codici di autorizzazione e di esposizione UniEmens, nonché le procedure per matricole cessate/sospese e per operai non più in forza.
Sgravio contributivo edilizia 2014 al 11,50%
Sgravio contributivo edilizia 2014 nella misura dell’11,50%
Il documento disciplina l’applicazione della riduzione contributiva per il settore edilizio per l’anno 2014. Poiché entro il termine previsto non è intervenuto il decreto interministeriale di conferma o rideterminazione della misura, si applica provvisoriamente la riduzione già fissata per il 2013, pari all’11,50%, con possibilità di istanza a partire dal 1° settembre 2014.
Quadro normativo e misura del beneficio
La disciplina richiama l’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni. In base a tale normativa:
- entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve confermare o rideterminare la misura dello sgravio, con decreto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
- decorso il termine di trenta giorni dal 31 luglio e fino all’adozione del decreto, si applica la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.
Nel caso trattato, non essendo intervenuto il decreto, dal 1° settembre 2014 le aziende possono inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura dell’11,50%.
Ambito di applicazione e soggetti aventi diritto
Per i criteri di determinazione della contribuzione agevolabile e dei soggetti aventi diritto si rinvia ai chiarimenti della circolare n. 178 del 19 dicembre 2013.
In relazione all’operatività dei codici Ateco 2007, il documento precisa che hanno diritto alla riduzione contributiva:
- i datori di lavoro del settore industria con codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305;
- i datori di lavoro del settore artigianato con codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305;
- i soggetti caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439100.
Sono invece escluse, in quanto non considerate attività edili in senso stretto, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte:
- dai codici Ateco 2007 da 432100 a 432909;
- dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308;
- sempre con i codici di autorizzazione 3N e 3P.
Il documento richiama inoltre che la riduzione contributiva non spetta in presenza di contratti di solidarietà.
Periodo di validità e presentazione delle domande
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014.
Le istanze per l’anno 2014 devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel cassetto previdenziale aziende del sito dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzione “invio nuova comunicazione”.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.
Codice di autorizzazione e fruizione in UniEmens
Le posizioni contributive ammesse allo sgravio sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”. Il documento precisa che tale codice, indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza, ha validità da agosto a dicembre 2014.
Le aziende autorizzate possono esporre il beneficio nel flusso UniEmens:
- lo sgravio corrente va indicato con il codice causale “L206”;
- il recupero degli arretrati va indicato con il codice causale “L207”.
Matricole sospese o cessate
Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve recuperare lo sgravio deve utilizzare la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile indicato come allegato n. 1.
La sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola risultava attiva. I datori di lavoro autorizzati in questa modalità devono poi fruire del beneficio tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Operai non più in forza
Per gli operai non più in forza, il datore di lavoro può fruire del beneficio valorizzando nel primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza. In tal caso non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Deve invece essere valorizzato il nuovo elemento con codice “NFOR”, che identifica gli operai non più in carico presso l’azienda.
Eventuali ricalcoli e conguagli
Il documento avverte che, qualora il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per il 2014 o modificarne la misura rispetto al 2013, l’Istituto procederà:
- al recupero degli importi non spettanti, oppure
- alla trasmissione delle istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 11 ago 2014Messaggio numero 6533 del 11-08-2014
- Messaggio · 11 ago 2014Messaggio numero 6541 del 11-08-2014
- Messaggio · 8 ago 2014Messaggio numero 6508 del 08-08-2014
- Messaggio · 8 ago 2014Messaggio numero 6509 del 08-08-2014
- Messaggio · 8 ago 2014Messaggio numero 6510 del 08-08-2014
- Messaggio · 8 ago 2014Messaggio numero 6512 del 08-08-2014
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →