Cassazione Civile, Sentenza n. 26703/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza n. 1811/2020 del Tribunale di Benevento denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione. Il giudizio originario riguarda il ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 10148/V/2015. Procedimentalmente, i ricorrenti avevano depositato copia cartacea attestata come conforme dell'atto estratto dal fascicolo informatico, ma tale copia comprendeva solo epigrafe e dispositivo (2 pagine), mentre la sentenza autentica trasmessa dall'ufficio era di quattro pagine e comprendeva anche le sezioni "fatto" e "diritto".
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato assolvimento dell'obbligo di deposito della copia autentica della decisione impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c.: la copia prodotta dai ricorrenti non riproduceva integralmente la sentenza impugnata. Non sono state regolate le spese di cassazione, atteso che l'intimato non ha svolto difese. La richiesta di rimborso delle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c. è rimasta senza esame per la soccombenza dei ricorrenti. È stato inoltre rilevato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti come parametro in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte non ha esaminato il merito di tale doglianza perché ha deciso per improcedibilità per ragione formale.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto alla giustificazione delle decisioni; non è stato affrontato nel merito per l'insussistenza dei presupposti formali del ricorso.
art. 369, comma 2, c.p.c.
Norma decisiva: impone il deposito della copia autentica della decisione impugnata a pena di improcedibilità. La Corte ha ritenuto non soddisfatto tale obbligo perché la copia depositata non coincideva integralmente con la sentenza trasmessa dalla cancelleria.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
Riferito alla possibile dichiarazione di manifesta fondatezza del ricorso e definibilità ex art. 380-bis; il Presidente aveva prospettato tale strada ma l'adunanza ha escluso la manifesta fondatezza e rinviato la discussione.
art. 380-bis c.p.c. (formulazione ratione temporis)
Citata come possibile forma di definizione del giudizio in caso di manifesta fondatezza; non è stata applicata perché la causa è stata successivamente dichiarata improcedibile per vizio formale.
art. 373 c.p.c.
Norma sul rimborso delle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione: la domanda è stata lasciata indeterminata perché la soccombenza dei ricorrenti ha impedito di procedere sul punto.
art. 372, comma 2, c.p.c.
Riferimento formale alla documentazione allegata alla memoria; la questione non è stata decisa nel merito a causa dell'improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, qualora dovuto.
Cass. n. 3699 del 1996 (richiamata)
Citata a titolo esemplificativo per il principio secondo cui il deposito della copia autentica della decisione impugnata è requisito essenziale e la sua mancanza può determinare l'improcedibilità.
Massime di principio
- Il deposito della copia autentica integrale della decisione impugnata (comprensiva di fatto, diritto ed eventuali allegati richiesti) è requisito formale essenziale per la procedibilità del ricorso in Cassazione: la sua omissione può determinare l'improcedibilità anche quando il motivo di impugnazione appaia fondato.
- La attestazione di conformità apposta dall'avvocato su copia cartacea estratta dal fascicolo informatico deve corrispondere integralmente al contenuto della decisione: se la copia materiale è mutila o incompleta occorre provvedere alla integrazione prima della scadenza dei termini o chiedere alla cancelleria copia autentica.
- Le eccezioni procedurali (come l'omissione di documentazione obbligatoria) prevalgono spesso sull'esame del merito: prima di proporre ricorso verificare rigorosamente il rispetto di tutti i requisiti formali previsti dalle norme processuali.
- In presenza di difensore della parte avversaria che non svolge attività difensive, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità e non regolare le spese, ma la mancata difesa dell'intimato non assorbe gli effetti della carenza formale del ricorso.
- È possibile che la Corte, anche se il pubblico ministero propone l'improcedibilità, compia autonomo controllo formale: quindi non confidare esclusivamente nelle conclusioni del PM, ma prevenire il vizio.
- Se il ricorrente ha motivi per ritenere che la copia depositata sia stata trasmessa in modo incompleto dal sistema informatico, occorre documentare tempestivamente il vizio e chiedere l'acquisizione della copia ufficiale dalla cancelleria prima dell'udienza o proporre istanza istruttoria volta a integrare gli atti.
- La violazione dei requisiti di forma può anche comportare obblighi economici aggiuntivi (es. contributo unificato supplementare) e l'impossibilità di ottenere rimborsi processuali richiesti se il ricorso è dichiarato improcedibile.
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