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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22289/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Roma del 07/05/2024 con due motivi: 1) omissione di motivazione circa il rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata in appello (cd. concordato) e questioni connesse di ammissibilita' del ricorso ex art. 599-bis c.p.p.; 2) vizio di legge e carenza motivazionale relativo alla confisca del denaro rinvenuto a loro disposizione, lamentando la mancata verifica dei presupposti per la confisca ai sensi della normativa sugli stupefacenti e del regime della confisca per sproporzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: in fatto i giudici di merito avevano provato la detenzione a fini di spaccio di 76 involucri contenenti cocaina (19,5 g di principio attivo, circa 130 dosi), la preparazione delle dosi, il possesso di quattro telefoni e di un'autovettura a noleggio, nonche' il tentativo di disfarsi dello stupefacente (gettare/ingerire). Sul primo motivo la Corte ha osservato che la doglianza e' contraddittoria e generica, e che la Corte territoriale ha motivato il discostamento dalla pena media per l'organizzazione dell'attivita' illecita e la non occasionalita' del reato; sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione della confisca avendo la Corte di merito adeguatamente motivato la sproporzione fra il reddito dichiarato e le somme sequestrate, ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e all'onere delle spese del procedimento secondo art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie e' stata riqualificata ai sensi di questa norma, sulla base del dato ponderale e degli elementi indiziari che dimostravano l'attivita' di spaccio non occasionale.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla sostituzione della pena detentiva irrogata dalla Corte d'appello; disciplina modalita' di esecuzione/sostituzione della pena.

  • art. 56-bis legge n. 689/1981

    Richiamata insieme all'art. 545-bis per la sostituzione della pena detentiva con misure previste dalla normativa sulle sanzioni amministrative e penali.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sull'ammissibilita' del ricorso per cassazione avverso sentenze di condanna con patteggiamento/concordato; i ricorrenti avevano sollevato profili connessi all'applicazione di tale norma, ma la Corte ha ritenuto la doglianza contraddittoria o priva di interesse.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (introdotto dall'art.6, comma 5, d.lgs. 1/3/2018, n.21)

    Stabilisce limiti e condizioni per la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilita' dell'imputato nei reati in materia di stupefacenti; la Corte ha richiamato che la confisca e' consentita solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240-bis c.p.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca per sproporzione tra ricchezza/somme detenute e redditi leciti dichiarati; la Corte territoriale ha motivato la sproporzione tra redditi dichiarati e somme rinvenute, giustificando la confisca (salvo 306 euro in monetine).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per le parti ricorrenti di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso e' dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in tema di condanna alle somme in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000, ritenendo che i ricorrenti non avessero agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Massime di principio

  • La denuncia dell'omessa motivazione del rigetto di un concordato deve essere specifica: motivi generici o contraddittori possono determinare l'inammissibilita' del ricorso.
  • La Corte puo' riqualificare il reato e discostarsi dalla pena media edittale quando emergono elementi di organizzazione (piu' telefoni, auto a noleggio, modalita' di confezionamento delle dosi, tentativo di disfarsi dello stupefacente) e quando il comportamento e' non occasionale.
  • Per ottenere l'annullamento della confisca di somme rinvenute e' necessario dimostrare adeguatamente la provenienza lecita e l'assenza di sproporzione rispetto ai redditi leciti: la motivazione della Corte territoriale sulla sproporzione ha peso decisivo.
  • Prima di proporre un ricorso in Cassazione occorre verificare l'ammissibilita' formale e l'interesse concreto: ottenere una pena sostanzialmente equivalente a quella richiesta puo' far mancare l'interesse a proseguire.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte puo' condannare alle spese e disporre versamenti alla Cassa delle Ammende; l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso puo' comunque portare a una misura equitativa della sanzione.

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