Cassazione Penale, Sentenza n. 22289/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Roma del 07/05/2024 con due motivi: 1) omissione di motivazione circa il rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata in appello (cd. concordato) e questioni connesse di ammissibilita' del ricorso ex art. 599-bis c.p.p.; 2) vizio di legge e carenza motivazionale relativo alla confisca del denaro rinvenuto a loro disposizione, lamentando la mancata verifica dei presupposti per la confisca ai sensi della normativa sugli stupefacenti e del regime della confisca per sproporzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: in fatto i giudici di merito avevano provato la detenzione a fini di spaccio di 76 involucri contenenti cocaina (19,5 g di principio attivo, circa 130 dosi), la preparazione delle dosi, il possesso di quattro telefoni e di un'autovettura a noleggio, nonche' il tentativo di disfarsi dello stupefacente (gettare/ingerire). Sul primo motivo la Corte ha osservato che la doglianza e' contraddittoria e generica, e che la Corte territoriale ha motivato il discostamento dalla pena media per l'organizzazione dell'attivita' illecita e la non occasionalita' del reato; sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione della confisca avendo la Corte di merito adeguatamente motivato la sproporzione fra il reddito dichiarato e le somme sequestrate, ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e all'onere delle spese del procedimento secondo art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie e' stata riqualificata ai sensi di questa norma, sulla base del dato ponderale e degli elementi indiziari che dimostravano l'attivita' di spaccio non occasionale.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla sostituzione della pena detentiva irrogata dalla Corte d'appello; disciplina modalita' di esecuzione/sostituzione della pena.
art. 56-bis legge n. 689/1981
Richiamata insieme all'art. 545-bis per la sostituzione della pena detentiva con misure previste dalla normativa sulle sanzioni amministrative e penali.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma sull'ammissibilita' del ricorso per cassazione avverso sentenze di condanna con patteggiamento/concordato; i ricorrenti avevano sollevato profili connessi all'applicazione di tale norma, ma la Corte ha ritenuto la doglianza contraddittoria o priva di interesse.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (introdotto dall'art.6, comma 5, d.lgs. 1/3/2018, n.21)
Stabilisce limiti e condizioni per la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilita' dell'imputato nei reati in materia di stupefacenti; la Corte ha richiamato che la confisca e' consentita solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240-bis c.p.
art. 240-bis cod. pen.
Prevede la confisca per sproporzione tra ricchezza/somme detenute e redditi leciti dichiarati; la Corte territoriale ha motivato la sproporzione tra redditi dichiarati e somme rinvenute, giustificando la confisca (salvo 306 euro in monetine).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere per le parti ricorrenti di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso e' dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in tema di condanna alle somme in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000, ritenendo che i ricorrenti non avessero agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
Massime di principio
- La denuncia dell'omessa motivazione del rigetto di un concordato deve essere specifica: motivi generici o contraddittori possono determinare l'inammissibilita' del ricorso.
- La Corte puo' riqualificare il reato e discostarsi dalla pena media edittale quando emergono elementi di organizzazione (piu' telefoni, auto a noleggio, modalita' di confezionamento delle dosi, tentativo di disfarsi dello stupefacente) e quando il comportamento e' non occasionale.
- Per ottenere l'annullamento della confisca di somme rinvenute e' necessario dimostrare adeguatamente la provenienza lecita e l'assenza di sproporzione rispetto ai redditi leciti: la motivazione della Corte territoriale sulla sproporzione ha peso decisivo.
- Prima di proporre un ricorso in Cassazione occorre verificare l'ammissibilita' formale e l'interesse concreto: ottenere una pena sostanzialmente equivalente a quella richiesta puo' far mancare l'interesse a proseguire.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte puo' condannare alle spese e disporre versamenti alla Cassa delle Ammende; l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso puo' comunque portare a una misura equitativa della sanzione.
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