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Ordinanza

Ordinanza n. 1475/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di ammissione a un contributo per investimenti nel settore dell’autotrasporto, unitamente agli atti della commissione e al preavviso di rigetto

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il rigetto della domanda di ammissione al contributo previsto dal D.M. 1° dicembre 2023 n. 317 e dal D.D. 31 gennaio 2024 n. 28, nonché gli atti presupposti, tra cui i verbali della commissione e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il Ministero e la società pubblica resistente hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Campania - Salerno, sostenendo che la procedura avesse natura nazionale e accentrata e che gli effetti dell’eventuale annullamento si sarebbero ripercossi sulla gestione dell’intero fondo nazionale. La ricorrente ha contestato l’eccezione, insistendo sulla competenza del TAR adito e sulla fondatezza della domanda cautelare. La questione decisa dall’ordinanza è esclusivamente quella della competenza territoriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come competente il TAR Lazio, sede di Roma, ritenendo che gli effetti del provvedimento impugnato non fossero limitati alla circoscrizione territoriale in cui ha sede l’impresa. In base all’art. 13 c.p.a., il criterio generale della sede dell’autorità emanante cede a quello dell’efficacia territoriale soltanto quando gli effetti diretti del provvedimento siano esclusivamente limitati al territorio di un TAR periferico. Nel caso concreto, il contributo non era collegato a interventi localizzati in uno specifico territorio e l’attività dell’impresa si svolgeva sull’intero territorio nazionale e all’estero. Inoltre, il D.M. n. 317/2023 e il D.D. n. 28/2024 prevedevano un’unica graduatoria nazionale, risorse limitate, accantonamenti e possibile scorrimento in base alla data di presentazione delle domande. La posizione della ricorrente risultava quindi collegata a quella di una pluralità di imprese su base nazionale, con effetti potenzialmente incidenti sull’intera gestione del fondo. La causa poteva essere riassunta davanti al TAR Lazio nei termini dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    “è pacifico che l’art. 13 del CPA, nel disciplinare la competenza territoriale dei TAR, delinei un preciso rapporto tra il criterio della sede dell’organo e il criterio dell’efficacia territorialmente limitata degli effetti diretti del provvedimento, atto, accordo o comportamento oggetto del ricorso”

    La competenza territoriale dei TAR si determina, in via generale, in base alla sede dell’autorità che ha adottato l’atto; il criterio dell’efficacia territoriale prevale soltanto quando gli effetti diretti del potere siano esclusivamente limitati al territorio di un TAR periferico.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto impugnato, ma non è oggetto di esame nel merito.

  • art. 3 D.M. 1° dicembre 2023 n. 317

    “I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti”

    La disciplina conferma il carattere limitato delle risorse e il collegamento tra le singole domande nell’ambito della procedura nazionale.

  • art. 4, comma 2, D.M. 1° dicembre 2023 n. 317

    “le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza”

    La decadenza di un beneficiario può determinare lo scorrimento della graduatoria a favore di altre imprese, rendendo interdipendenti le posizioni dei richiedenti su base nazionale.

  • art. 2, comma 7, D.D. 31 gennaio 2024 n. 28

    “all’accantonamento [...] degli importi massimi concedibili [...] con corrispondente decurtazione dall’importo ancora disponibile” e “alla riacquisizione degli importi accantonati [...] con possibilità di procedere con lo ‘scorrimento’ della graduatoria”

    Il meccanismo di accantonamento e successiva riacquisizione delle risorse evidenzia l’esistenza di un’unica graduatoria nazionale e l’incidenza di ciascuna posizione sull’intera dotazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a procedure di contributo pubblico caratterizzate da un’unica graduatoria nazionale, risorse limitate e possibilità di scorrimento, gli effetti del provvedimento impugnato non sono territorialmente circoscritti alla sede dell’impresa richiedente, poiché la posizione di ciascun partecipante è collegata a quella degli altri concorrenti sull’intero territorio nazionale.
  • Ai fini della competenza territoriale ex art. 13 c.p.a., il criterio dell’efficacia territoriale prevale sul criterio della sede dell’autorità emanante solo quando gli effetti diretti del provvedimento siano esclusivamente limitati al territorio di un TAR periferico; quando invece incidono su una procedura nazionale e su una pluralità di posizioni distribuite sul territorio nazionale, la competenza spetta al TAR individuato in base alla sede dell’amministrazione competente.
  • La previsione di una graduatoria unica nazionale, unita alla limitatezza delle risorse e ai meccanismi di accantonamento, riacquisizione e scorrimento, costituisce elemento decisivo per escludere la competenza del TAR periferico fondato sulla sede del beneficiario o richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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