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Ordinanza

Ordinanza n. 1478/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale della Regione e silenzio-diniego dell'ASL sull'istanza di accesso alla documentazione relativa all'accreditamento istituzionale e all'attribuzione del tetto di spesa a una struttura sanitaria concorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto regionale con cui è stato riconosciuto a una struttura sanitaria concorrente l'accreditamento istituzionale definitivo per attività di diagnostica per immagini e radiologia, nonché la deliberazione dell'ASL relativa all'attribuzione del tetto di spesa provvisorio per il 2026, deducendo di essere stata pregiudicata dal possibile restringimento del bacino di utenza e del budget disponibile. Ha inoltre proposto domanda ex art. 116 c.p.a. contro il diniego parziale implicito della Regione e il silenzio formatosi sull'istanza di accesso presentata il 29 aprile 2026, chiedendo l'ostensione degli atti del procedimento di accreditamento della controinteressata, dei verbali di verifica e sopralluogo, degli eventuali allegati alle istanze, dei contratti e degli atti relativi all'attribuzione dei tetti di spesa per il 2026. I motivi dedotti in materia di accesso hanno riguardato la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., nonché eccesso di potere e difetto di motivazione. La Regione ha sostenuto di avere trasmesso tutti gli atti da essa detenuti, affermando che alcuni documenti erano nella disponibilità esclusiva dell'ASL; l'ASL ha contestato la prova della propria inerzia; la controinteressata si è costituita senza opporre motivi autenticamente ostativi all'accesso.

La decisione

Il Collegio ha deciso esclusivamente la domanda di accesso, rinviando al 17 novembre 2026 l'esame dell'istanza cautelare relativa all'impugnazione degli atti di accreditamento e di attribuzione del budget. Ha ritenuto che l'istanza fosse sufficientemente motivata sotto il profilo dell'accesso difensivo, poiché la ricorrente aveva indicato la strumentalità della documentazione alla verifica della correttezza dell'istruttoria e alla tutela della propria posizione contro l'accreditamento di una struttura concorrente operante nella medesima branca e nello stesso ambito territoriale. In applicazione del principio espresso dall'Adunanza plenaria n. 4/2021, il giudice ha escluso che nel giudizio sull'accesso debba svolgersi una valutazione anticipata sull'ammissibilità o decisività dei documenti nel futuro giudizio di annullamento, essendo sufficiente una pertinenza astratta, salvo l'assoluta mancanza di collegamento o l'uso pretestuoso dell'accesso. Ha rilevato che una parte significativa della documentazione era già stata trasmessa dalla Regione o depositata in giudizio dalla controinteressata, mentre restavano da ostendere, ciascuna per quanto di competenza, gli eventuali allegati alle istanze di accreditamento, i verbali di verifica e sopralluogo, compreso quello relativo alla visita del 29 settembre 2025, gli atti richiamati nel rapporto finale di verifica, i contratti stipulati dopo l'accreditamento fino alla data dell'istanza e gli ulteriori atti relativi all'attribuzione dei tetti di spesa non già acquisiti al giudizio. Ha quindi annullato il diniego parziale regionale e il silenzio-diniego dell'ASL, ordinando a entrambe le amministrazioni l'esibizione della documentazione residua entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il distinto profilo dell'accesso civico generalizzato, avendo accolto la domanda sulla base della disciplina dell'accesso documentale ex l. 241/1990.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La domanda di accesso documentale è fondata quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla tutela di una posizione giuridica e una relazione di strumentalità necessaria, anche solo astratta, tra i documenti richiesti e la situazione da tutelare.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive

    L'accesso difensivo richiede un'esigenza di tutela specificamente illustrata e un nesso di strumentalità necessaria con la documentazione richiesta; non è però necessario dimostrare anticipatamente l'ammissibilità o la decisività dei documenti nel giudizio eventualmente instaurato.

  • art. 116 c.p.a.

    l’istanza della ricorrente ex art. 116, comma 2, c.p.a. va accolta

    Nel giudizio avverso il diniego o il silenzio sull'accesso, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti ancora non ostesi, limitatamente a quelli pertinenti e non già disponibili al richiedente o acquisiti in giudizio.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare autonomamente la corretta formulazione dell'istanza sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato, avendo accolto la domanda sulla base della disciplina dell'accesso documentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'accesso difensivo, l'istante deve indicare in modo specifico la situazione giuridica che intende tutelare e il collegamento di strumentalità tra i documenti richiesti e tale tutela; non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive.
  • L'amministrazione detentrice e il giudice dell'accesso non devono anticipare la valutazione sull'ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti nel giudizio principale eventualmente instaurato: è sufficiente verificare la pertinenza astratta della documentazione rispetto alla controversia, salvo il caso di collegamento assolutamente mancante o di accesso pretestuoso e temerario.
  • Quando l'accesso è richiesto da un operatore concorrente per verificare la legittimità dell'accreditamento o dell'attribuzione di risorse pubbliche a un'altra struttura operante nel medesimo ambito territoriale e nella stessa branca, la possibile incidenza sul bacino di utenza e sul budget integra un interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti.
  • Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. l'ordine di esibizione deve riguardare soltanto la documentazione non già trasmessa all'istante o depositata in giudizio, individuata per quanto di competenza da ciascuna amministrazione detentrice.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAccesso documentaleAccesso difensivoTutela cautelare
RamiSanitàAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDifetto di motivazione

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