Ordinanza n. 2437/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni consiliari di accertamento dell'incompatibilità e di decadenza dalla carica di consigliere comunale, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusi gli eventuali atti di surroga
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione consiliare che ha dichiarato la sua decadenza dalla carica per presunta incompatibilità ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, della legge regionale siciliana n. 31 del 1986, unitamente alla precedente deliberazione che aveva accertato la sussistenza dell'incompatibilità. Ha inoltre contestato gli emendamenti approvati dal consiglio comunale e dichiarati illegittimi dal segretario generale, la deliberazione con cui era stato avviato il procedimento di incompatibilità, ritenuta priva dei necessari presupposti fattuali, nonché gli eventuali atti di surroga. La controversia cautelare richiedeva, in particolare, di verificare le circostanze relative all'inserimento del nominativo del ricorrente in un elenco allegato a una determina comunale, al fine di accertare se tale inserimento fosse avvenuto su iniziativa di un dipendente comunale, senza una domanda o istanza e senza un preventivo di spesa del ricorrente, e se la prestazione attribuita al ricorrente fosse soltanto di supporto rispetto a quella principale resa dal dipendente. Il giudice ha inoltre ritenuto necessario acquisire informazioni sull'eventuale surroga del consigliere e gli atti del relativo procedimento, nonché un certificato di residenza di una persona menzionata nel giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione né ha definito la domanda cautelare. Ha disposto incombenti istruttori a carico del segretario generale del Comune, il quale dovrà depositare entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla notificazione se antecedente, l'eventuale delibera di surroga con tutti gli atti del procedimento e una relazione documentata sui fatti relativi all'inserimento del nominativo del ricorrente nell'allegato B della determina comunale, chiarendo in particolare l'eventuale assenza di domanda, istanza o preventivo di spesa del ricorrente e l'iniziativa del dipendente comunale. Ha inoltre ordinato alla parte ricorrente di depositare, entro il medesimo termine, il certificato di residenza della persona indicata nell'ordinanza. Il giudice ha richiamato l'art. 64, comma 4, c.p.a., precisando che può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, dalla mancata esecuzione degli ordini istruttori. La trattazione ulteriore della domanda cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 29 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 2, l.r. Sicilia 24 giugno 1986, n. 31
La disposizione è indicata quale base normativa della contestata incompatibilità e della conseguente decadenza dalla carica di consigliere comunale; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione.
artt. 63 e seguenti c.p.a.
Sono richiamati quale fondamento processuale dell'attività istruttoria del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
La mancata esecuzione degli ordini istruttori può essere valutata dal giudice come comportamento processuale dal quale desumere argomenti di prova.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone menzionate.
Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- Quando la decisione della domanda cautelare richiede l'accertamento di circostanze fattuali non sufficientemente documentate, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio specifici incombenti istruttori, individuando gli atti e i chiarimenti necessari e fissando un termine per il loro deposito.
- Ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, inclusa la mancata esecuzione di un'ordinanza istruttoria.
- In una controversia relativa alla decadenza di un consigliere comunale per incompatibilità, possono essere acquisiti gli atti del procedimento di surroga e chiarimenti documentati sulla concreta origine e modalità dell'attività o prestazione posta a fondamento dell'incompatibilità, quando tali elementi siano rilevanti per la verifica dei presupposti fattuali della decadenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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