Salta al contenuto
Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 333 del 20/05/2024

Provvedimento del 20 maggio 2024

Garante Privacy333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Jcoplastic S.p.A., nell’ambito di una contestazione disciplinare per presunto uso improprio dei permessi ex l. 104/1992, ha riportato dati identificativi e informazioni sulla relazione personale e intima tra il dipendente e una terza persona in modo non necessario e non proporzionato. L’Autorità ha ritenuto violati i principi di liceità, correttezza e minimizzazione e ha escluso la sussistenza di una valida base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 9 GDPR. Il provvedimento dichiara l’illiceità del trattamento e si colloca nell’ambito di un procedimento avviato a seguito di due reclami riuniti; il testo fornito non riporta l’eventuale importo della sanzione, ma indica l’adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR.

Jcoplastic S.p.A.: trattamento illecito di dati personali in una contestazione disciplinare relativa ai permessi ex l. 104/1992

Jcoplastic S.p.A.: illecito trattamento di dati in una contestazione disciplinare sui permessi ex l. 104/1992

Il provvedimento riguarda Jcoplastic S.p.A. e trae origine da due reclami presentati dal dipendente e da una terza persona, riuniti dall’Autorità in ragione della connessione oggettiva e soggettiva dei fatti. Il Garante ha esaminato il trattamento di dati effettuato nell’ambito di un controllo investigativo disposto dal datore di lavoro sull’uso dei permessi ex legge 104/1992 e, soprattutto, la successiva contestazione disciplinare notificata al lavoratore il 7 settembre 2021.

Origine del procedimento e attività istruttoria

L’istruttoria ha preso avvio da un reclamo del dipendente, che lamentava la presenza, nella relazione investigativa e nella contestazione disciplinare, di riferimenti nominativi a una terza persona e di descrizioni delle sue relazioni con essa non necessarie rispetto alla finalità di verifica dell’uso dei permessi. Un secondo reclamo, presentato dalla terza persona, ha esteso la contestazione al trattamento di dati a lei riferiti e al loro successivo impiego nell’atto disciplinare e nel licenziamento.

La società ha difeso la liceità del trattamento sostenendo che:

  • il controllo era giustificato dal sospetto di uso improprio dei permessi ex l. 104/1992;
  • l’agenzia investigativa aveva operato solo tramite rilievi fotografici in luoghi pubblici;
  • il nominativo della terza persona era stato reperito da fonti open source, in particolare Facebook;
  • le informazioni riportate nella contestazione erano necessarie per consentire al lavoratore di difendersi e per dimostrare che la persona accompagnatrice non fosse addetta all’assistenza del familiare disabile.

Trattamenti esaminati

Il Garante ha concentrato la propria valutazione sul contenuto della contestazione disciplinare, nella quale comparivano:

  • il nome e cognome della terza persona;
  • la descrizione delle attività svolte con essa dal dipendente nei giorni di permesso;
  • espressioni che lasciavano intendere l’esistenza di una relazione personale e intima.

Secondo l’Autorità, la società aveva utilizzato le informazioni raccolte dall’agenzia investigativa per formulare una contestazione più dettagliata, ma in modo eccedente rispetto a quanto necessario per tutelare le proprie ragioni nel procedimento disciplinare.

Violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione

L’Autorità ha ritenuto che il trattamento fosse contrario all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR. In particolare, il Garante ha osservato che la contestazione avrebbe potuto essere formulata in modo sufficientemente preciso anche senza indicare nominativamente la terza persona e senza alludere alla natura privata del rapporto tra i due soggetti.

Sono stati considerati sufficienti, per descrivere l’addebito e consentire la difesa del lavoratore, i riferimenti già presenti ai comportamenti osservati dagli investigatori, quali:

  • passeggiate;
  • spostamenti in automobile;
  • prelievi a sportelli bancomat;
  • altre attività svolte nei luoghi e tempi indicati.

L’Autorità ha quindi escluso che l’esigenza difensiva del datore di lavoro potesse giustificare la divulgazione di dati non pertinenti e ha ribadito il rilievo del principio di proporzionalità, richiamando anche l’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Assenza di una valida base giuridica

Sul piano delle condizioni di liceità, il Garante ha distinto tra:

  • i dati identificativi della terza persona, qualificati come dati comuni;
  • le informazioni sulla relazione personale e intima tra i reclamanti, qualificate come dati particolari relativi alla vita sessuale.

Per i dati comuni, l’Autorità ha escluso la ricorrenza delle basi giuridiche indicate dalla società, in particolare gli artt. 6, par. 1, lett. b) e c), GDPR. L’indicazione nominativa della terza persona non era necessaria né per l’esecuzione del contratto di lavoro né per l’adempimento di obblighi normativi.

Per i dati particolari, il Garante ha escluso l’applicabilità dell’art. 9, par. 2, lett. b), GDPR, poiché i riferimenti inseriti nella contestazione non risultavano indispensabili né giustificati da esigenze lecite in ambito lavorativo. È stata altresì respinta la tesi secondo cui la presenza di dati sui social network o la loro pretesa conoscenza nell’ambiente di lavoro potessero rendere il trattamento lecito. In particolare, l’Autorità ha chiarito che la pubblicazione su canali social avviene per finalità diverse dall’esecuzione del rapporto di lavoro e non equivale alla manifestazione pubblica del dato rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. e), GDPR.

Valutazione sulla posizione della terza persona

Il Garante ha escluso anche che la terza persona potesse godere di una tutela attenuata perché citata come testimone in altro procedimento giudiziario. La circostanza richiamata dalla società, oltre a essere successiva ai fatti oggetto di reclamo, è stata considerata irrilevante ai fini della liceità del trattamento, poiché la testimonianza resa in giudizio non equivale a rendere manifestamente pubblici i dati personali.

Esito del procedimento e conseguenze

L’Autorità ha concluso per l’illiceità del trattamento effettuato da Jcoplastic S.p.A., ritenendo non superati i rilievi già formulati in fase di avvio del procedimento. Il provvedimento afferma che la violazione non può essere considerata minore, sia per la natura dei principi coinvolti sia per la gravità della lesione arrecata alla dignità, anche professionale, delle persone interessate.

Il Garante ha pertanto disposto l’adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, richiamando anche i poteri correttivi di cui all’art. 58, par. 2, GDPR. Nel testo fornito non è visibile l’importo della sanzione. Resta ferma la possibilità di opposizione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e della disciplina nazionale richiamata.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto dei reclami

Il procedimento nasce da due reclami presentati dal dipendente e da una terza persona nei confronti di Jcoplastic S.p.A., poi riuniti per la connessione tra i fatti. Entrambi riguardavano l’attività di un’agenzia investigativa incaricata dalla società per verificare il corretto utilizzo dei permessi ex l. 104/1992 e il successivo impiego delle informazioni raccolte in un procedimento disciplinare culminato nel licenziamento.

Condotta contestata alla società

Nel corso dell’istruttoria è emerso che nella contestazione disciplinare notificata al dipendente il 7 settembre 2021 erano stati inseriti il nome e cognome della terza persona e riferimenti molto dettagliati alle attività svolte in sua compagnia, fino ad alludere all’esistenza di una relazione personale e intima. Il Garante ha ritenuto che tali dati non fossero necessari per contestare la condotta del lavoratore e che la stessa finalità difensiva potesse essere raggiunta senza identificare nominativamente il terzo né rivelare aspetti della vita privata.

Violazione dei principi del GDPR

L’Autorità ha ravvisato la violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR. In particolare, ha osservato che l’atto di contestazione conteneva elementi idonei a descrivere in modo sufficiente i fatti contestati anche senza i dati identificativi della terza persona o riferimenti alla relazione sentimentale.

Assenza di base giuridica per i dati comuni e particolari

Il Garante ha escluso la liceità del trattamento ai sensi degli artt. 6 e 9 GDPR. Per i dati della terza persona, ha ritenuto non applicabili le basi giuridiche indicate dalla società, incluso il legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f), non invocabile per i dati particolari e comunque non supportato da un adeguato bilanciamento. Per i dati sulla relazione personale e intima tra i reclamanti, qualificati come dati particolari relativi alla vita sessuale, è stata esclusa anche la condizione di liceità di cui all’art. 9, par. 2, lett. b), GDPR in ambito lavorativo.

Esito e rilievo sanzionatorio

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Jcoplastic S.p.A. ai sensi dell’art. 143 del Codice privacy, richiamando la violazione degli artt. 5, 6 e 9 GDPR. Il provvedimento segnala l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, ma nel testo fornito non è visibile l’importo. È inoltre richiamata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. 150/2011.

Come è indicizzato

Materierapporto di lavorodati particolarisanzioni gdprdiritti dell'interessatomisure di sicurezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.