Ordinanza ingiunzione o revoca n. 304 del 23/05/2024
Provvedimento del 23 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato da una persona fisica mediante un impianto di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, perché le telecamere riprendevano anche porzioni di strada pubblica e aree esterne non riconducibili alla sola sfera domestica. Nonostante le giustificazioni addotte dal titolare circa esigenze di sicurezza e disturbo causato dagli avventori di un locale vicino, l’Autorità ha ritenuto insussistenti i presupposti per estendere la ripresa a spazi pubblici in modo costante e generalizzato. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro, con ordine di conformare il posizionamento delle telecamere ai limiti di pertinenza, e disposto il riscontro documentato entro 90 giorni.
Sig. XX: videosorveglianza domestica con ripresa anche di strada pubblica e aree esterne, dichiarata illecita per violazione dei principi di liceità e base giuridica
Videosorveglianza domestica con ripresa di aree pubbliche e illiceità del trattamento
Il provvedimento riguarda un privato titolare di un impianto di videosorveglianza installato presso la propria abitazione a San Benedetto del Tronto. Il procedimento trae origine da un controllo della Polizia locale, che ha accertato la presenza di telecamere funzionanti idonee a riprendere anche strada pubblica e spazi esterni non riconducibili alla sola pertinenza privata.
Origine del procedimento e accertamenti ispettivi
La Polizia locale di San Benedetto del Tronto ha trasmesso al Garante, con nota del 2 agosto 2021, il verbale di un’ispezione svolta il 29 luglio 2021. Dal controllo è emerso che:
- due telecamere esterne, collocate sul fronte nord dell’immobile, riprendevano il portone d’ingresso e parte della strada pubblica;
- una terza telecamera, posta sul lato sud, era orientata verso la facciata sud dell’immobile e un’area pubblica;
- l’impianto era attivo e regolarmente funzionante al momento dell’accertamento.
Il Garante ha avviato il procedimento sanzionatorio con nota del 3 marzo 2022, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del GDPR.
Difese presentate dal titolare
Nel corso del procedimento il titolare ha rappresentato di avere installato le telecamere nella terza decade di luglio 2021 per esigenze di sicurezza e per il disturbo causato dagli avventori di un bar ubicato di fronte alla propria abitazione. Ha inoltre dichiarato di aver commissionato una perizia acustica per dimostrare il superamento della normale tollerabilità del rumore notturno e ha affermato che una telecamera sarebbe stata guasta dal 7 dicembre 2021. Successivamente ha prodotto esposti e segnalazioni relativi a presunti comportamenti molesti e a inquinamento acustico.
Inquadramento giuridico: uso domestico e limiti della videosorveglianza
L’Autorità richiama il principio per cui il trattamento effettuato da una persona fisica per attività esclusivamente personali o domestiche, ai sensi dell’art. 2, par. 2, GDPR e del considerando 18, è sottratto all’applicazione del Regolamento solo se resta confinato alla sfera privata.
Il Garante ribadisce che l’esclusione opera quando:
- le immagini non escono dalla sfera familiare del titolare;
- non vi è comunicazione o diffusione a terzi;
- le riprese non si estendono ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o aree di pertinenza di terzi.
In presenza di riprese verso l’esterno, il trattamento rientra nel GDPR e richiede una base giuridica idonea. È ricordato che, in casi eccezionali, una limitata estensione delle riprese può essere ammessa in presenza di un rischio effettivo, purché la minaccia sia documentata e la misura sia necessaria e proporzionata.
Valutazione del Garante
Nel caso concreto, il Garante ha rilevato che le telecamere erano orientate verso l’esterno della sfera privata e riprendevano anche porzioni di strada pubblica antistante un esercizio commerciale. Ciò escludeva la qualificazione del trattamento come attività puramente domestica.
L’Autorità ha inoltre osservato che le ragioni addotte dal titolare, pur attestando un disagio connesso alla frequentazione del locale vicino, non erano sufficienti a giustificare una ripresa costante di aree pubbliche soggette al passaggio di persone, al di là degli spazi immediatamente prospicienti l’abitazione. Mancava, infatti, una documentazione adeguata di un rischio effettivo tale da rendere necessaria l’estensione della videosorveglianza.
Norme violate e sanzione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sotto il profilo della liceità;
- art. 6 GDPR, per assenza di un’idonea base giuridica.
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell’art. 166 del Codice, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 400 euro.
Nella quantificazione sono stati considerati, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:
- la natura, gravità e durata della violazione, anche in relazione alla telecamera ancora funzionante e al coinvolgimento di un numero indefinito di interessati;
- la collaborazione del titolare con l’Autorità;
- la mancata produzione di documentazione a supporto dell’affermazione circa la disattivazione di una telecamera dal 7 dicembre 2021.
Provvedimenti correttivi e adempimenti imposti
Oltre alla sanzione, il Garante ha ingiunto al titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di conformare il trattamento alle disposizioni del Regolamento, limitando la dislocazione delle telecamere in modo da riprendere soltanto le aree di propria pertinenza e quelle immediatamente prospicienti l’abitazione.
È stata inoltre disposta:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019;
- la comunicazione, entro 90 giorni dalla notifica, delle iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento, con riscontro adeguatamente documentato ex art. 157 del Codice.
Rimedio e profili procedurali
Il provvedimento richiama la possibilità di definire la controversia mediante pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, entro il termine previsto dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011. È altresì indicata la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti della Polizia locale
Il procedimento origina da una segnalazione della Polizia locale di San Benedetto del Tronto, che trasmette al Garante il verbale di un controllo del 29 luglio 2021. Nel corso dell’ispezione sono state rilevate tre telecamere regolarmente funzionanti, installate presso un immobile in San Benedetto del Tronto, idonee a riprendere anche la strada pubblica e, in particolare, il portone di ingresso, parte di Via XX e un’area pubblica sul lato sud.
Difese del titolare del trattamento
Il titolare ha sostenuto di avere installato le telecamere per fini di sicurezza, a causa dei disturbi notturni provocati dagli avventori di un bar situato di fronte all’abitazione. Ha anche riferito di aver commissionato una perizia acustica e ha dichiarato che una delle telecamere avrebbe cessato di funzionare dal 7 dicembre 2021, senza però produrre documentazione idonea a provarlo.
Quadro normativo sulla videosorveglianza domestica
Il Garante richiama l’art. 2, par. 2, del GDPR e il considerando 18, ricordando che il trattamento effettuato da una persona fisica per attività esclusivamente personali o domestiche è escluso dal Regolamento solo se resta limitato alla sfera familiare e alle aree di stretta pertinenza. Quando le immagini riguardano aree comuni, luoghi aperti al pubblico o spazi di terzi, il trattamento ricade nel GDPR e richiede un’idonea base giuridica. Sono richiamate anche le Linee guida EDPB n. 3/2019 sui dispositivi video e il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.
Valutazione di illiceità del trattamento
Poiché le telecamere riprendevano aree esterne alla sfera privata, inclusa una parte di strada pubblica prospiciente un esercizio commerciale, il trattamento non poteva essere qualificato come mero uso domestico. Il Garante osserva che un eventuale legittimo interesse può giustificare solo riprese limitate e proporzionate di spazi immediatamente prospicienti l’abitazione, in presenza di un rischio effettivo adeguatamente documentato, circostanza non dimostrata nel caso concreto.
Sanzione, ordine di adeguamento e adempimenti successivi
Il Garante dichiara l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR e ordina al titolare di pagare 400 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. In aggiunta, ingiunge di conformare il trattamento, limitando l’angolo di ripresa alle aree di propria pertinenza e a quelle immediatamente prospicienti la propria abitazione. È disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e richiesto riscontro documentato delle iniziative adottate entro 90 giorni dalla notifica.
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