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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 544 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito della società per l'anno 1994, disconoscendo costi relativi a fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti, anche perché una delle imprese fornitrici era fallita prima dell'emissione delle fatture. Di conseguenza era stato rideterminato anche il reddito di partecipazione del socio C. L. e gli erano state irrogate sanzioni per omessa dichiarazione. L'Agenzia contestava inoltre alla Commissione tributaria regionale di avere ritenuto insufficienti gli elementi presuntivi raccolti e di avere attribuito eccessiva rilevanza a fatture, bolle e pagamenti. C. L. contestava invece l'obbligo di presentare una dichiarazione negativa e la motivazione della sentenza su tale punto.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito né la reale esistenza delle operazioni né l'obbligo dichiarativo del socio. Ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci. Nelle controversie riguardanti il reddito di una società di persone e il reddito da partecipazione dei soci, l'accertamento è unitario e richiede la partecipazione di tutti i soggetti interessati. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata, il processo dichiarato nullo e le parti sono state rimesse davanti alla Commissione tributaria provinciale di Macerata per l'integrazione del contraddittorio e un nuovo esame. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2697 cod. civ.

    Disciplina l'onere della prova; l'Agenzia sosteneva che la Commissione regionale lo avesse erroneamente ripartito, ma la Corte non ha deciso questo profilo perché ha rilevato preliminarmente la nullità del processo.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Prevede l'imputazione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone. L'unitarietà dell'accertamento della società e dei soci comporta, secondo la giurisprudenza richiamata, il litisconsorzio necessario.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75

    Riguarda la determinazione del reddito d'impresa e la deducibilità dei componenti negativi; era invocato dall'Agenzia in relazione al disconoscimento dei costi fatturati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 28 e 54

    Norme richiamate dall'Agenzia in materia di detrazione IVA, fatturazione e accertamento; la loro applicazione concreta non è stata esaminata per la dichiarata nullità processuale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1, comma 4

    esonera dalla presentazione della dichiarazione "le persone fisiche che non possiedono alcun reddito, sempre che non siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili"

    C. L. sosteneva che l'obbligo di presentare una dichiarazione negativa sussistesse solo per chi fosse obbligato alla tenuta delle scritture contabili. La Corte non ha deciso la questione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia deve essere trattata necessariamente nei confronti di più parti; è stato indicato come adempimento da eseguire nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento riguarda il reddito di una società di persone e, per riflesso, il reddito da partecipazione dei soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio: la mancata partecipazione di uno di essi può determinare la nullità dell'intero processo, rilevabile anche d'ufficio in ogni fase.
  • La Corte può annullare il processo per un vizio preliminare di contraddittorio senza esaminare le questioni sostanziali, come la prova delle operazioni inesistenti, la deducibilità dei costi o l'obbligo di presentare la dichiarazione.
  • Il fallimento del soggetto che ha emesso una fattura, considerato isolatamente, non dimostra automaticamente che la prestazione o la cessione sia inesistente; l'Amministrazione deve fondare l'accertamento su un quadro indiziario complessivo, grave, preciso e concordante.
  • Fatture, documenti di trasporto e pagamenti costituiscono elementi utili, ma la loro presenza formale non è di per sé decisiva se emergono circostanze concrete che ne mettono in dubbio la veridicità.
  • In una controversia analoga è opportuno verificare subito la corretta individuazione di tutti i litisconsorti necessari, prima di discutere il merito dell'accertamento.

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