Regolamento (UE) 2022/893
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/893 della Commissione del 7 giugno 2022 che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di analisi ai fini dell’individuazione di costituenti di invertebrati terrestri nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 per aggiornare il metodo microscopico utilizzato nei controlli ufficiali dei mangimi. La novità centrale è l’introduzione di una fase di sedimentazione doppia in etere di petrolio/tetracloroetilene per migliorare l’individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri, compresi gli insetti, nei campioni di mangimi. Vengono inoltre riorganizzate e precisate le istruzioni operative su campionamento, preparazione dei campioni, osservazione microscopica, numero di determinazioni ed espressione dei risultati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dei metodi di analisi del controllo ufficiale dei mangimi per includere una sedimentazione doppia finalizzata all’individuazione di costituenti di invertebrati terrestri, inclusi gli insetti.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sugli alimenti per animali/mangimi, in particolare a premiscele, materie prime per mangimi, mangimi composti e, per alcuni passaggi, a grassi e oli, nell’ambito della verifica del rispetto dei divieti previsti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e dal regolamento (CE) n. 1069/2009. Riguarda i laboratori che eseguono analisi mediante microscopia ottica o PCR secondo l’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, con attenzione specifica all’individuazione di costituenti di vertebrati terrestri, pesci e, dopo la modifica, invertebrati terrestri. È direttamente applicabile negli Stati membri e, come testo rilevante ai fini del SEE, si estende anche nel contesto SEE; non introduce esclusioni soggettive ulteriori rispetto al perimetro dei controlli ufficiali sui mangimi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/893: metodi di analisi per l’individuazione di costituenti di invertebrati terrestri nei mangimi
Il regolamento interviene sul sistema dei controlli ufficiali dei mangimi, aggiornando l’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009. La finalità è rafforzare la capacità analitica dei laboratori ufficiali per verificare il rispetto dei divieti in materia di proteine animali trasformate, con particolare attenzione ai costituenti derivati da insetti e altri invertebrati terrestri.
Contesto normativo e finalità della modifica
Il testo si innesta sul regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali e richiama i divieti applicabili ai mangimi previsti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e dal regolamento (CE) n. 1069/2009. I considerando spiegano che l’uso di proteine animali trasformate derivate da insetti è stato autorizzato in specifici settori, ma rimane vietato in altri mangimi, in particolare nei mangimi per ruminanti. Per questo motivo, il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le proteine animali nei mangimi ha sviluppato e convalidato un protocollo speciale con fase di sedimentazione doppia, utile a individuare particelle provenienti da invertebrati terrestri nei campioni analizzati.
Ambito di applicazione del metodo
Il metodo riguarda i controlli ufficiali sulle premiscele, sulle materie prime per mangimi e sui mangimi composti. La microscopia ottica e la PCR restano i due strumenti analitici di riferimento: essi consentono di rilevare la presenza di costituenti di origine animale, ma non di quantificarli. Il regolamento precisa che entrambi i metodi hanno un limite di rilevazione inferiore a 0,1 % (p/p); la PCR, inoltre, permette l’identificazione del gruppo tassonomico dei costituenti individuati.
Collegamento con i divieti controllati
I metodi sono destinati a verificare l’applicazione dei divieti previsti:
- dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- dall’allegato IV del medesimo regolamento;
- dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Il testo richiama le procedure operative standard (POS) elaborate dall’EURL-AP e pubblicate sul suo sito web, che integrano e precisano l’applicazione pratica del metodo.
Principali innovazioni tecniche: sedimentazione doppia per gli invertebrati terrestri
La principale modifica consiste nell’introduzione, per l’individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri, di una sedimentazione doppia in etere di petrolio/tetracloroetilene (PE/TCE). La sedimentazione singola in TCE continua a valere per l’individuazione di costituenti di origine animale diversi dagli invertebrati terrestri.
Il testo aggiorna in modo dettagliato:
- i reagenti impiegabili, tra cui TCE, etere di petrolio, coloranti e mezzi di montaggio;
- le attrezzature di laboratorio richieste, compresi imbuto separatore, stereomicroscopio e microscopio composto;
- le modalità di preparazione dei campioni, con specifiche per grassi, oli e altre matrici;
- il trattamento del sedimento e del flottato;
- la possibilità di ricorrere a reagenti coloranti per facilitare l’identificazione morfologica delle particelle.
Preparazione del campione e precauzioni operative
Il campionamento deve avvenire su campione rappresentativo prelevato secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009. I campioni con umidità superiore al 14 % devono essere essiccati secondo l’allegato III. Il regolamento raccomanda, per mangimi pellettati e granaglie, una presetacciatura a 1 mm al fine di rilevare eventuali contaminazioni ambientali; le due frazioni risultanti devono essere trattate come campioni distinti.
Sono inoltre previste misure rigorose per evitare contaminazioni crociate in laboratorio, inclusa la pulizia accurata di tutte le attrezzature riutilizzabili, l’uso corretto della vetreria e la pulizia dei setacci, con raccomandazione di un’ulteriore pulizia con acetone e aria compressa dopo la setacciatura di matrici grasse.
Esame microscopico e gestione delle determinazioni
I vetrini devono essere preparati dal sedimento e, a scelta dell’operatore, dal flottato o dal campione tal quale; per gli invertebrati terrestri, deve essere esaminato anche il flottato finale ottenuto con la sedimentazione doppia. Le osservazioni microscopiche seguono i diagrammi di flusso previsti dall’allegato e le POS dell’EURL-AP.
Le determinazioni sono effettuate su sottocampioni diversi da 50 g. Le soglie operative sono costruite attorno al numero di particelle osservate:
- se non si rilevano particelle nella prima determinazione, non occorre una seconda determinazione;
- se si rilevano da 1 a 5 particelle in una determinazione, o da 1 a 10 particelle in due determinazioni, il risultato va riferito come presenza sotto il limite di decisione del metodo;
- oltre tali soglie, il risultato è espresso come presenza significativa della relativa natura animale.
Esito analitico e formulazione dei rapporti
Il rapporto di laboratorio deve indicare con precisione:
- il tipo di materiale analizzato, ossia sedimento, flottato, flottato finale o campione tal quale;
- il numero di determinazioni effettuate;
- l’eventuale mancata setacciatura delle frazioni prima della preparazione dei vetrini.
Il referto deve contenere almeno informazioni sulla presenza di costituenti derivati da vertebrati terrestri e da pesci; per i nuovi controlli, anche da invertebrati terrestri. Il regolamento fornisce formule standard da utilizzare nei casi di assenza di particelle, presenza in numero contenuto o presenza superiore alle soglie previste. Se il campione è stato presetacciato, deve essere indicata la frazione in cui sono state trovate le particelle, perché il ritrovamento esclusivo nella frazione setacciata può segnalare contaminazione ambientale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento di esecuzione, produce effetti immediati e uniformi nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica aggiorna il metodo di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali, con particolare focus sui costituenti di invertebrati terrestri.
Finalità e campo di applicazione del metodo analitico
Il punto 1 dell’allegato sostituito stabilisce che la determinazione dei costituenti di origine animale nei mangimi deve essere eseguita mediante microscopia ottica o PCR. I metodi consentono di individuare la presenza di tali costituenti in premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti, ma non di quantificarli; il limite di rilevazione è inferiore a 0,1 % (p/p). La PCR consente anche l’identificazione del gruppo tassonomico dei costituenti presenti.
Collegamento con i divieti normativi applicabili
I metodi si applicano al controllo dell’applicazione dei divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e all’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, nonché all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il testo richiama l’uso dei metodi, singolarmente o in combinazione, secondo le procedure operative standard (POS) dell’EURL-AP pubblicate sul relativo sito web.
Nuova fase di sedimentazione doppia per gli invertebrati terrestri
Il metodo di microscopia ottica è adattato per includere una fase di sedimentazione doppia in etere di petrolio/tetracloroetilene (PE/TCE) ai fini dell’individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri. Per i costituenti diversi dagli invertebrati terrestri resta prevista la sedimentazione singola in TCE. Sono specificati reagenti, attrezzature e procedura operativa per entrambe le sedimentazioni.
Campionamento, preparazione e precauzioni di laboratorio
Il metodo richiede un campione rappresentativo prelevato secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009. I campioni con umidità superiore al 14 % devono essere essiccati secondo l’allegato III. Sono previste regole per la presetacciatura a 1 mm di mangimi pellettati e granaglie, la pulizia delle attrezzature per evitare contaminazioni crociate e procedure specifiche per campioni di grassi e oli, nonché per campioni diversi da grassi e oli.
Esame microscopico e numero di determinazioni
I vetrini sono preparati dal sedimento e, a scelta dell’operatore, dal flottato o dal campione tal quale; per gli invertebrati terrestri, anche dal flottato finale ottenuto con la doppia sedimentazione. Le osservazioni devono seguire i diagrammi di flusso dell’allegato e le POS dell’EURL-AP. Le determinazioni sono effettuate su sottocampioni diversi di 50 g; in base al numero di particelle individuate e alla loro natura, può essere sufficiente una sola determinazione oppure può essere necessaria una seconda determinazione.
Regole per l’espressione dei risultati
Il rapporto di laboratorio deve indicare il tipo di materiale analizzato, il numero di determinazioni effettuate e l’eventuale mancata setacciatura delle frazioni. Deve riportare almeno la presenza di costituenti derivati da vertebrati terrestri e da pesci, nonché, se pertinente, da invertebrati terrestri. Sono previste formulazioni standard per assenza di particelle, per bassi numeri di particelle e per numeri superiori alle soglie di 5 particelle (una determinazione) o 10 particelle (due determinazioni). Se il campione è stato presetacciato, il laboratorio deve indicare in quale frazione sono state trovate le particelle, perché il rinvenimento nella sola frazione setacciata può indicare contaminazione ambientale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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