Regolamento (UE) 2022/894
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/894 della Commissione del 7 giugno 2022 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione apre un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per accertare se le importazioni di accessori per tubi in acciaio inossidabile spediti dalla Malaysia eludano i dazi antidumping vigenti sulle importazioni originarie della Cina. Contestualmente impone la registrazione di tali importazioni per consentire, in caso di esito positivo dell’inchiesta, la riscossione retroattiva dei dazi entro i limiti previsti. Il regolamento disciplina inoltre termini, diritti di partecipazione delle parti interessate, richieste di esenzione, trattamento delle informazioni riservate e conseguenze della mancata collaborazione.
Apertura di un’inchiesta per verificare una possibile elusione dei dazi antidumping sui raccordi in acciaio inossidabile per tubi, mediante importazioni spedite dalla Malaysia, e contestuale registrazione di tali importazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile austenitico, finiti o non finiti, attualmente classificati ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nell’atto, quando sono spediti dalla Malaysia, a prescindere dall’eventuale dichiarazione di origine malese. L’ambito territoriale riguarda quindi l’Unione europea, con riferimento ai flussi commerciali dalla Malaysia e, per il confronto probatorio, dalla Repubblica popolare cinese. La disciplina opera dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento e prevede registrazione delle importazioni per nove mesi, salvo eventuale cessazione anticipata per specifici produttori/esportatori che ottengano un’esenzione. Restano rilevanti le misure antidumping originarie istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, rispetto alle quali si valuta l’eventuale elusione.
Apertura dell’inchiesta per possibile elusione dei dazi antidumping sui raccordi in acciaio inossidabile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/894 della Commissione apre un’inchiesta antidumping per verificare se le importazioni di determinati accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile, spedite dalla Malaysia, costituiscano una forma di elusione delle misure antidumping già istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141. L’atto dispone anche la registrazione delle importazioni interessate, così da preservare la possibilità di riscossione dei dazi qualora l’elusione venga accertata.
Contesto e presupposti dell’iniziativa
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, dopo aver ricevuto una domanda il 25 aprile 2022 dal Comitato di difesa dell’industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell’Unione europea. Dai considerando emerge che la domanda è stata ritenuta supportata da elementi di prova sufficienti: in particolare, vi sarebbe stata una significativa modificazione della configurazione degli scambi dopo l’istituzione dei dazi, con diminuzione delle esportazioni dalla RPC verso l’UE e contestuale aumento delle esportazioni cinesi verso la Malaysia e delle esportazioni malesi verso l’Unione. Secondo la Commissione, tali elementi suggeriscono un possibile trasbordo attraverso la Malaysia di prodotti originari della Cina.
Prodotto interessato e misure in vigore
Il prodotto oggetto dell’inchiesta coincide, per caratteristiche tecniche, con quello già assoggettato alle misure in vigore: accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile austenitico, con gradi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H o equivalenti, diametro esterno massimo non superiore a 406,4 mm, spessore pareti non superiore a 16 mm e rugosità media interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti.
Il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese era classificato ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso, ma spedito dalla Malaysia, anche se dichiarato o meno originario di tale Paese, con ulteriori codici TARIC specificamente indicati nell’atto.
Elementi di prova dell’elusione
La Commissione ritiene che la domanda contenga elementi di prova sufficienti per ipotizzare sia la modificazione della configurazione degli scambi, sia il pregiudizio all’efficacia riparatrice delle misure. I considerando sottolineano che le esportazioni cinesi verso l’UE si sarebbero ridotte, mentre sarebbero aumentate le esportazioni verso la Malaysia e dall’Malaysia verso l’UE dopo l’entrata in vigore delle misure nel 2017. Viene inoltre evidenziato che la produzione effettiva in Malaysia sarebbe limitata a due produttori e che vi sarebbero elementi idonei a mettere in dubbio l’esistenza di reali impianti produttivi per società di proprietà cinese nel Paese. È richiamata anche la circostanza che produttori cinesi offrirebbero apertamente la modifica dell’origine del prodotto da cinese a malese.
Secondo la Commissione, le importazioni oggetto dell’inchiesta avverrebbero inoltre a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole già accertato nell’inchiesta originaria e risulterebbero dumpate rispetto al valore normale precedentemente stabilito.
Registrazione delle importazioni
L’articolo 2 impone alle autorità doganali degli Stati membri di registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. La registrazione dura nove mesi a partire dall’entrata in vigore del regolamento. La Commissione può disporre la cessazione della registrazione per i prodotti fabbricati da produttori/esportatori che abbiano presentato domanda di esenzione e per i quali risultino soddisfatte le condizioni previste.
Partecipazione delle parti interessate, questionari e audizioni
Le parti interessate devono manifestarsi con la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono pervenire entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione entro il medesimo termine di 37 giorni; per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore e deve indicare i motivi della richiesta. Il regolamento richiama anche il ruolo del consigliere-auditore, al quale le parti possono rivolgersi per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e più in generale ai diritti di difesa.
Esenzioni per i produttori malaysiani
Poiché la possibile elusione si collocherebbe al di fuori dell’Unione, il regolamento prevede che possano essere concesse esenzioni ai produttori malesi del prodotto oggetto dell’inchiesta che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione contemplate dall’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori interessati devono presentarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore e trasmettere il questionario o il modulo di esenzione entro 37 giorni dalla pubblicazione.
Regole sulle informazioni riservate e sulle comunicazioni
Le parti devono rispettare una disciplina stringente sul trattamento delle informazioni riservate. Le informazioni da trattare come confidenziali devono essere contrassegnate con la dicitura "Sensitive" e corredate da un riassunto non riservato, marcato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato da consentire la comprensione della sostanza delle informazioni. Se la riservatezza non è adeguatamente motivata o il riassunto non è idoneo, la Commissione può decidere di non prendere in considerazione le informazioni.
Il regolamento incoraggia l’uso della piattaforma TRON.tdi per tutte le comunicazioni, incluse le richieste di registrazione come parti interessate, le deleghe e le certificazioni in formato scannerizzato. È inoltre previsto che, una volta acquisiti i recapiti, la Commissione comunichi di regola via e-mail.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
Il regolamento richiama espressamente l’articolo 18 del regolamento di base: se una parte interessata rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili. Lo stesso vale se la parte fornisce informazioni false o fuorvianti. In tali casi, l’esito del procedimento può risultare meno favorevole rispetto a quello che si sarebbe avuto in presenza di piena collaborazione.
Durata e applicazione del regolamento
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento ricorda infine che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per possibile elusione
È aperta un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se le importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, spedite dalla Malaysia, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
L’inchiesta riguarda gli stessi prodotti colpiti dalle misure in vigore: accessori per tubi in acciaio inossidabile austenitico con gradi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H o equivalenti, diametro esterno massimo pari o inferiore a 406,4 mm, spessore pareti pari o inferiore a 16 mm, rugosità media interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, classificati ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La Commissione può ordinare la cessazione della registrazione per i prodotti fabbricati da produttori/esportatori che abbiano chiesto un’esenzione e per i quali ne ricorrano le condizioni.
Termini per le parti interessate
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le richieste di audizione nella fase di apertura devono essere presentate per iscritto entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Richieste di esenzione
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, i produttori malaysiani del prodotto oggetto dell’inchiesta possono chiedere l’esenzione se dimostrano di non essere coinvolti in pratiche di elusione. I questionari e il modulo di richiesta devono essere trasmessi entro 37 giorni dalla pubblicazione.
Trattamento delle informazioni riservate
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato con la dicitura "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato. Se manca una motivazione adeguata della riservatezza o il riassunto richiesto, la Commissione può non considerare le informazioni.
Effetti della mancata collaborazione
In caso di rifiuto di accesso alle informazioni, mancata comunicazione nei termini o grave ostacolo all’inchiesta, la Commissione può fondare le conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. L’uso di informazioni false o fuorvianti può comportare la loro esclusione e il ricorso ai dati disponibili, con esito potenzialmente meno favorevole per la parte non collaborativa.
Durata dell’inchiesta
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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