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Legge

L.R. FVG 4/2003

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

Normativa regionaleL.R. FVG 4/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina vari profili di enti locali ed elettorale, definisce un riparto patrimoniale tra Erto e Casso e Vajont, introduce criteri per il titolo di “Città” e interviene sul sostegno scolastico agli alunni disabili. Prevede inoltre alcune disposizioni finanziarie per il solo esercizio 2003 e per le consultazioni elettorali/regionali interessate.

Norme su autonomie locali, materia elettorale, titolo di Città e sostegno ai disabili nelle scuole

Norme su enti locali, elezioni, titolo di Città e sostegno scolastico ai disabili

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene su più materie eterogenee: autonomia locale, spese elettorali, concessione del titolo di Città, rapporti patrimoniali tra due Comuni, estinzione di IPAB cessate, sanzioni amministrative locali e finanziamento di interventi a favore degli alunni disabili nelle scuole.

Sistema delle autonomie locali

La disciplina regionale in materia di autonomie locali viene coordinata con la normativa statale richiamata dalla legge. In particolare:

  • si integra la legge finanziaria regionale 2002 per richiamare disposizioni del decreto-legge n. 13 del 2002 convertito nella legge n. 75 del 2002;
  • si ridefinisce il regime degli incentivi ai Comuni per l’introduzione sperimentale del “negozio civico”, riservandoli ai Comuni singoli o associati con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti;
  • la concessione degli incentivi è demandata a un regolamento regionale, che ne determina criteri e modalità.

La legge contiene anche un’interpretazione autentica in materia di indennità agli amministratori locali: l’abrogazione richiamata da una precedente disposizione regionale deve intendersi riferita solo alle norme della legge regionale n. 46 del 1996 incompatibili o sostituite dalla nuova disciplina, con specifica esclusione di numerosi articoli e del comma 2 dell’articolo 22 indicati nel testo.

Rapporti patrimoniali tra Erto e Casso e Vajont

Per la parte di rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Erto e Casso e Vajont non ancora definita al 31 agosto 2000, la legge stabilisce un criterio di riparto dei beni ancora da assegnare:

  • 65% al Comune di Erto e Casso;
  • 35% al Comune di Vajont.

Disciplina elettorale e rimborso delle spese

La legge interviene sui rimborsi delle spese elettorali e referendarie sostenute dai Comuni per conto della Regione. I Comuni devono presentare entro tre mesi dallo svolgimento della consultazione una dichiarazione del legale rappresentante attestante l’importo anticipato; la Regione può chiedere la documentazione originale.

Per le elezioni regionali, la disciplina viene sostituita e prevede che:

  • tutte le spese di svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o da società;
  • il trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali di sezione, anticipato dai Comuni, è rimborsato su dichiarazione presentata entro tre mesi dalla votazione;
  • per le altre spese anticipate dai Comuni, la Regione riconosce un’assegnazione forfetaria posticipata, differenziata in base al numero di sezioni del Comune e calcolata per elettore e per sezione secondo gli importi indicati nel testo;
  • gli importi sono aggiornati in occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione conforme della Giunta, sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita; il primo aggiornamento è fissato al 1° gennaio 2008.

La Regione è inoltre autorizzata a procedere all’automatizzazione, mediante strumenti informatici e telematici integrati, degli adempimenti collegati ai procedimenti elettorali e referendari di propria competenza.

Concessione del titolo di “Città”

La legge disciplina il procedimento per la concessione del titolo di “Città” ai Comuni della Regione. Il titolo può essere attribuito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente, previa verifica dei requisiti.

I presupposti richiesti sono di natura storico-culturale, demografica e socio-economica: il Comune deve essere particolarmente importante sotto tali profili, costituire polo di gravitazione nel territorio circostante e ospitare insediamenti produttivi, industriali, turistici, storico-archeologici o commerciali di rilevanza nazionale o internazionale.

La richiesta deve essere deliberata dal Consiglio comunale e accompagnata da una relazione illustrativa; la documentazione è trasmessa al Presidente della Regione tramite la Direzione regionale per le autonomie locali. I Comuni che avevano già ottenuto il titolo prima dell’entrata in vigore della legge lo conservano.

Trasferimento di beni tecnologici e informatici allo Stato

Gli strumenti di rilevazione e i beni tecnologici e informatici messi a disposizione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno sulla base di convenzioni attuative della legge finanziaria regionale 2001 sono trasferiti in proprietà alle medesime amministrazioni statali, se queste ne fanno richiesta.

Estinzione delle IPAB cessate

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia stata formalmente accertata la cessazione dell’attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del servizio regionale competente in materia di ordinamento delle IPAB.

Sanzioni amministrative locali

Per le violazioni dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali, quando la legge non preveda sanzioni specifiche, l’ente locale può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000 euro. Sono inoltre ammesse eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività, purché previste e determinate da norme regolamentari dell’ente.

Interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole

La Regione autorizza un incremento delle risorse finanziarie destinate all’autorità scolastica regionale competente, con l’obiettivo di potenziare il sostegno agli alunni disabili e aumentare le ore di sostegno nella scuola dell’infanzia, dell’obbligo e secondaria superiore.

Per l’attuazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore regionale all’istruzione e alla cultura e il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia devono stipulare una specifica intesa che individui:

  • l’incremento delle dotazioni orarie attivabili;
  • le istituzioni scolastiche interessate;
  • le modalità di erogazione del contributo all’Ufficio scolastico regionale.

Disposizioni finanziarie

La legge contiene norme di copertura e adeguamento contabile. In particolare:

  • viene modificata la denominazione di un capitolo di bilancio relativo agli incentivi ai Comuni per il negozio civico;
  • per il sostegno ai disabili nelle scuole è autorizzata una spesa di 550.000 euro per l’anno 2003;
  • la copertura è assicurata mediante storno di pari importo da un’altra unità previsionale di base del bilancio regionale.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il 6 marzo 2003. Alcune disposizioni hanno carattere puntuale o limitato a specifici esercizi o eventi, in particolare quelle finanziarie per il 2003 e quelle relative alle consultazioni elettorali regionali e al primo aggiornamento degli importi fissato al 1° gennaio 2008. Per tali profili la disciplina ha oggi rilievo solo in quanto storicamente utile o per la ricostruzione del quadro normativo consolidato.

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