Sentenza del 28/05/2015 n. 3114 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Notificazione non riuscita per cause non imputabili all'appellante - Rimessione in termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la mancata notificazione, anche se dovuta a una causa non imputabile all'appellante, non consente di attendere indefinitamente. Se l'interessato non richiede tempestivamente la rimessione in termini e non provvede agli adempimenti necessari, incorre nella decadenza dal diritto di proporre appello. La tutela è quindi subordinata alla tempestività dell'iniziativa processuale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la possibilità di evitare la decadenza dall'impugnazione quando la notificazione dell'atto di appello non va a buon fine per una causa non imputabile all'appellante. In tale situazione, l'appellante deve attivarsi tempestivamente chiedendo la rimessione in termini e dimostrando sia l'assenza di colpa sia la propria diligente e pronta iniziativa per rinnovare o completare la notificazione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 156, comma 2
La nullità degli atti processuali può essere sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo; la disposizione è richiamata nel quadro della disciplina della validità e rinnovazione degli atti processuali.
Codice di procedura civile, art. 184-bis, oggi riconducibile alla disciplina della rimessione in termini
Consente di rimettere in termini la parte che dimostri di essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, purché si attivi senza ritardo.
Codice di procedura civile, art. 327
Prevede il termine lungo per impugnare le sentenze, il cui decorso determina la decadenza dall'impugnazione se l'atto non viene validamente proposto entro il termine.
D.lgs. n. 546/1992, art. 51, comma 2
Disciplina il termine per proporre appello nel processo tributario; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità o la decadenza, salvo rimessione in termini nei casi consentiti.
D.lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 3
Regola il perfezionamento e la decorrenza dei termini di impugnazione nel processo tributario, coordinandoli con la notificazione della sentenza.
Cassazione civile, sentenza n. 9114/2012
Afferma che, quando la notificazione dell'impugnazione fallisce per una causa non imputabile alla parte, questa deve riattivarsi tempestivamente e chiedere la rimessione in termini; l'inerzia comporta la decadenza.
Massime di principio
- L'errore o l'impedimento nella notificazione non salva automaticamente dall'inammissibilità: occorre dimostrare che la causa non era imputabile alla parte.
- La parte deve documentare la tempestività delle proprie iniziative, come il tentativo originario, la conoscenza dell'esito negativo e la successiva richiesta di rimessione o rinnovazione.
- La rimessione in termini è uno strumento eccezionale e non può essere invocata dopo un periodo di inerzia incompatibile con la diligenza processuale.
- Quando una notificazione processuale fallisce, è opportuno intervenire immediatamente, verificare il motivo del mancato perfezionamento e depositare senza ritardo un'istanza motivata di rimessione in termini.
- L'assenza di colpa deve essere valutata insieme alla concreta tempestività della reazione: entrambe le condizioni sono normalmente necessarie per evitare la decadenza.
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