Circolare INAIL n. 78 del 08 novembre 1996
Cooperative sociali legge 8 novembre 1991, n 381 criteri per la contribuzione attività di assistenza domiciliare chiarimenti interpretativi ed applicativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma la validità, a livello provinciale, dei decreti ministeriali che determinano salario medio giornaliero e periodo medio di occupazione mensile per i soci di cooperative sociali addetti all’assistenza domiciliare o ad altre attività di assistenza sociale. Precisa inoltre che, se un decreto provinciale riguarda originariamente una sola cooperativa, esso va esteso a tutte le cooperative che svolgono la stessa attività nella provincia. Viene chiarito il significato di "assistenza domiciliare", oggi esteso anche a prestazioni rese presso strutture pubbliche o gestite dalle cooperative, nonché presso il luogo scelto dall’utente. Per le attività inquadrabili nell’assistenza sociale senza fini di lucro resta possibile usare i salari medi provinciali, purché il corrispettivo non superi il costo delle prestazioni.
Cooperative sociali: criteri contributivi e chiarimenti sull'assistenza domiciliare
Cooperative sociali - criteri contributivi e assistenza domiciliare
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi e applicativi in materia di contribuzione dovuta dalle cooperative sociali, con particolare riguardo alle prestazioni di assistenza domiciliare e alle attività di assistenza sociale. L’obiettivo è superare dubbi segnalati dalle strutture periferiche dell’Istituto e dalle associazioni datoriali, richiamando il quadro normativo del T.U. infortuni e della legge n. 381 del 1991.
Vigenza dei decreti ministeriali provinciali
La circolare conferma che restano vigenti, a livello provinciale, i decreti ministeriali che stabiliscono:
- il salario medio giornaliero;
- il periodo medio di occupazione mensile; per i soci delle cooperative sociali addetti all’assistenza domiciliare o ad altre attività di assistenza sociale.
Tale validità è riconosciuta anche per decreti emanati da tempo, purché riferiti al territorio provinciale interessato.
Estensione dei decreti originariamente riferiti a una sola cooperativa
Viene precisato che, qualora un decreto provinciale sia stato formulato in termini riferiti espressamente ai soci di una determinata cooperativa, perché all’epoca unico soggetto operante nell’assistenza domiciliare nella provincia, la disciplina non può rimanere limitata a quel solo soggetto. Il provvedimento deve essere esteso ai soci di tutte le cooperative che svolgono la medesima attività nella stessa provincia.
Periodo medio di occupazione mensile e aggiornamento dei parametri
La circolare afferma che il periodo medio di occupazione mensile ha natura fissa e va applicato nella misura espressamente indicata dal decreto provinciale, anche se risalente nel tempo.
Per evitare che le cooperative continuino a versare premi calcolati su periodi medi non più attuali o su retribuzioni medie convenzionali non adeguate, le Direzioni regionali dovranno valutare l’opportunità di richiedere agli Ispettorati provinciali del lavoro dati aggiornati sulle retribuzioni medie, rapportandoli a periodi più coerenti con la realtà lavorativa, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del T.U.
Nozione di assistenza domiciliare
In base a un parere ministeriale al quale l’Istituto dichiara di volersi uniformare, il concetto di "assistenza domiciliare" si è evoluto rispetto all’originaria accezione. Non riguarda più soltanto l’assistenza prestata presso il domicilio dell’assistito, ma si estende anche:
- alle prestazioni svolte presso strutture pubbliche;
- alle prestazioni rese presso strutture gestite direttamente dalle cooperative sociali;
- al luogo scelto dall’utente per ricevere l’assistenza di cui necessita.
Assistenza sociale senza fini di lucro e base di calcolo
Resta fermo che le cooperative sociali possono assumere a base di calcolo i salari medi provinciali solo quando l’attività sia effettivamente inquadrabile nell’"assistenza sociale" e sia svolta senza fini di lucro.
In tal caso, il corrispettivo eventualmente percepito dalla cooperativa non deve eccedere il mero costo delle prestazioni erogate agli assistiti, condizione che conferma la natura non lucrativa dell’attività e la coerenza del trattamento contributivo applicabile.
Punti principali
Vigenza dei decreti ministeriali provinciali
Viene confermata la validità, a livello provinciale, dei decreti ministeriali recanti la retribuzione media giornaliera e il periodo medio di occupazione mensile per i soci delle cooperative sociali impegnati in assistenza domiciliare o in altre attività di assistenza sociale, anche se di data risalente.
Estensione dei decreti a tutte le cooperative della medesima attività
Se un decreto provinciale è stato emanato con riferimento espresso ai soci di una sola cooperativa, in quanto all’epoca unico soggetto operante nell’assistenza domiciliare nella provincia, tale disciplina deve essere applicata anche ai soci di tutte le altre cooperative che svolgono la medesima attività nella stessa provincia.
Periodo medio di occupazione mensile
Il periodo medio di occupazione mensile è considerato fisso e deve essere applicato nella misura espressamente prevista dal decreto provinciale, anche quando si tratti di decreto molto datato. Le Direzioni regionali, tuttavia, dovranno valutare se richiedere agli Ispettorati provinciali del lavoro aggiornamenti delle retribuzioni medie e dei periodi medi più aderenti alla realtà lavorativa, in base all’art. 118, comma 1, del T.U.
Nozione di assistenza domiciliare
Secondo un parere ministeriale recepito dall’Istituto, il concetto di assistenza domiciliare non si limita più alle prestazioni svolte presso il domicilio dell’assistito, ma comprende anche quelle rese presso strutture pubbliche o presso strutture gestite direttamente dalle cooperative sociali. Inoltre, per "domicilio" può intendersi anche il luogo scelto dall’utente per ricevere l’assistenza necessaria.
Assistenza sociale e base di calcolo dei salari medi
Le cooperative sociali possono utilizzare come base di calcolo i salari medi provinciali quando l’attività sia qualificabile come assistenza sociale e sia svolta senza fini di lucro. In tale ipotesi, l’eventuale corrispettivo percepito non deve superare il mero costo delle prestazioni erogate agli assistiti.
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