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Circolare

Circolare INAIL n. 77 del 08 novembre 1996

Interesse di rateazione e di dilazione decreto del Ministero del Tesoro 30 settembre 1996.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, con decreto ministeriale 30 settembre 1996, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è stato fissato nella misura del 16,75% con decorrenza 12 ottobre 1996. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, per richiamo alla circolare n. 51/1982, anche alle istanze anteriori per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede il 12 ottobre 1996 o successivamente. La circolare precisa inoltre che la variazione del tasso rileva anche ai fini del calcolo delle somme aggiuntive e allega il prospetto storico dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978.

Interesse di rateazione e di dilazione: tasso fissato al 16,75% dal 12 ottobre 1996

Interesse di rateazione e di dilazione: tasso al 16,75% dal 12 ottobre 1996

La circolare dell’INAIL recepisce il decreto ministeriale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1996, con cui è stato fissato il nuovo tasso di interesse per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi assicurativi e degli accessori. Il provvedimento aggiorna anche gli effetti applicativi del tasso sulle pratiche già pendenti e sui calcoli delle somme aggiuntive.

Quadro normativo di riferimento

Il nuovo tasso è adottato in attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, nonché dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996. La circolare si colloca nel solco della disciplina già richiamata nelle precedenti istruzioni INAIL in materia di rateazione e dilazione dei debiti contributivi.

Misura del tasso e decorrenza

Il decreto ha stabilito nella misura del 16,75% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e dilazioni di pagamento. La decorrenza indicata è il 12 ottobre 1996.

Ambito soggettivo e applicazione pratica

Il nuovo tasso si applica:

  • ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o di dilazione a partire dal 12 ottobre 1996;
  • secondo le consuete modalità operative previste dall’Istituto.

La circolare precisa inoltre, richiamando la circolare n. 51/1982, che il nuovo tasso trova applicazione anche per le istanze presentate prima del 12 ottobre 1996, purché la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 12 ottobre 1996 o successiva.

Effetti sulle somme aggiuntive

È espressamente chiarito che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988. Ne deriva che il mutamento del tasso incide non solo sulla rateazione e sulla dilazione, ma anche sul collegato calcolo accessorio previsto dalla disciplina richiamata.

Prospetto storico dei tassi

Alla circolare è allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni di debiti contributivi dal 29 dicembre 1978 in avanti. Il prospetto riporta, per ciascuna variazione:

  • la data del decreto;
  • la misura del tasso;
  • la data di decorrenza;
  • il riferimento alla relativa circolare INAIL.

L’ultimo dato riportato nel prospetto è proprio il nuovo tasso del 16,75%, con decorrenza 12 ottobre 1996 e riferimento alla circolare n. 77/1996.

Punti principali

Fissazione del nuovo tasso di interesse

Il Decreto Ministeriale 30 settembre 1996, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1996, ha stabilito che il tasso di interesse per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori dovuti all’INAIL è pari al 16,75%.

Decorrenza e ambito di applicazione

La misura del 16,75% decorre dal 12 ottobre 1996 e si applica ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data, secondo le consuete modalità.

Applicazione alle istanze presentate prima del 12 ottobre 1996

In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle domande presentate anteriormente al 12 ottobre 1996 quando la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 12 ottobre 1996 o successiva.

Incidenza sulle somme aggiuntive

La circolare precisa che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione va considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.

Prospetto riepilogativo dei tassi

È allegato un prospetto dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi vigenti dal 29 dicembre 1978, con indicazione delle date dei decreti, delle misure dei tassi, delle decorrenze e dei riferimenti alle relative circolari INAIL.

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