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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10763/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di rescissione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (fatto del 24/08/2013). Il ricorrente sosteneva di non aver mai avuto effettiva conoscenza del procedimento: il difensore d'ufficio dichiarò di non avere avuto contatti con lui e la madre attestò che il figlio si era trasferito ad Amburgo il 18/12/2013 rimanendovi. La Corte di appello aveva ritenuto che il trasferimento all'estero senza comunicazione fosse una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. In Cassazione il ricorrente articolava due motivi: (i) contraddittorietà della motivazione alla luce della giurisprudenza che esclude la presunzione automatica di volontaria sottrazione per la mera elezione di domicilio al difensore d'ufficio; (ii) violazione di legge e carenza di motivazione per non aver considerato la sua qualità di cittadino comunitario e le regole sulle notificazioni oltremare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo applicabile l'art. 629-bis cod. proc. pen. e richiamando i principi di diritto secondo cui la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio o il semplice trasferimento in altro Stato dell'UE non sono di per sé indice sufficiente di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. La Corte ha rilevato che le autorità non disposero la notifica personale né compirono le ricerche necessarie (anche contattando la madre) per individuare la residenza estera e che non risultava che il trasferimento fosse in uno Stato in cui le notifiche fossero impossibili. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per il quale è stata pronunciata la condanna; citata in relazione al fatto oggetto del processo.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma applicabile alla rescissione: disciplina i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rescissione quando l'imputato dimostri di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420-bis.

  • art. 89 d.lgs. n.150/2022

    art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022

    Rilevato che tale norma si applica solo ai processi pendenti all'entrata in vigore del d.lgs.; nel caso di specie il processo non era pendente, quindi non operativa.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    art. 420-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce che non può procedersi in assenza se non è provata la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione; la sua mancanza è presupposto per la rescissione.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    art. 420-quater, comma 1 e 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di disporre la notifica personale dell'avviso di fissazione dell'udienza o del decreto di citazione per ottenere la prova certa della conoscenza; in mancanza la sospensione del processo.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle comunicazioni e avvisi nelle fasi procedurali; rilevata nel fatto come atto che non risultò eseguito personalmente.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'individuazione della residenza all'estero quale elemento per le notificazioni; la Corte ha ritenuto che la mancata attenzione nelle ricerche non giustifica la presunzione di sottrazione.

  • Legge 28 aprile 2014 n. 67

    Legge 28 aprile 2014 n. 67

    Modifiche al rito dirette a evitare il processo contumaciale: richiamata per sottolineare la necessità della conoscenza effettiva del procedimento per ritenere valida una rinuncia alla presenza.

  • Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420

    Giurisprudenza che afferma che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza: il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale e la conoscenza del procedimento.

  • Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023 (Safi)

    Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177

    Citata dalla Corte d'appello; richiamata nel ricorso per sostenere che la mancanza di diligenza nel tenersi informato non comporta automaticamente la presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium.

Massime di principio

  • Il mero trasferimento dell'imputato in altro Stato membro dell'UE non costituisce di per sé prova di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente, senza ulteriori elementi, a presupporre la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale e la concreta conoscenza o volontà di sottrarsi.
  • Le autorità devono adottare misure attive di ricerca e notifica (compreso il contatto con familiari o richieste di cooperazione) per portare la vocatio in iudicium a conoscenza personale dell'imputato; l'omissione di tali attività può rendere illegittima la celebrazione del processo in assenza.
  • La qualità di cittadino comunitario e il diritto di libera circolazione non legittimano a priori l'assunto di fuga colpevole; al contrario impongono un più accurato accertamento delle notificazioni e della reperibilità.
  • Se risulta che il processo è stato celebrato senza prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, possono operare gli strumenti restitutori (es. rescissione e nuovo giudizio) per garantire il diritto di difesa.
  • L'onere probatorio circa la conoscenza effettiva del procedimento grava sul giudice/accusa quando si reputa procedere in assenza; non può essere invertito mediante presunzioni semplici derivanti da scelta di domicilio o trasferimento.

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