Provvedimento del 30/05/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina modalità, termini e documentazione per ottenere in Italia il riconoscimento di una variazione in diminuzione del reddito quando una rettifica in aumento definitiva, conforme al principio di libera concorrenza, sia stata effettuata da uno Stato estero convenzionato. Definisce soggetti ammessi, contenuti dell’istanza, controlli di ammissibilità, istruttoria, conclusione del procedimento, cause di estinzione e rapporti con le procedure amichevoli internazionali.
Disposizioni attuative per la rettifica in diminuzione del reddito ex art. 31-quater, comma 1, lett. c) DPR 600/1973
Disposizioni attuative della rettifica in diminuzione ex art. 31-quater, comma 1, lettera c), DPR 600/1973
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate definisce le modalità di accesso e di svolgimento della procedura finalizzata a ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione del reddito a fronte di una rettifica in aumento effettuata all’estero. La disciplina riguarda i casi previsti dall’art. 31-quater del DPR 600/1973, introdotto dall’art. 59 del DL 50/2017.
Ambito soggettivo e presupposti
Ai fini del provvedimento, per contribuente si intende:
- l’impresa residente nel territorio dello Stato, qualora si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni previste dall’art. 110, comma 7, del TUIR;
- l’impresa residente che operi in uno Stato estero tramite stabile organizzazione;
- anche l’impresa non residente che eserciti attività in Italia tramite stabile organizzazione.
La procedura è accessibile per ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione di reddito quando vi sia una rettifica in aumento:
- definitiva;
- conforme al principio di libera concorrenza;
- effettuata da uno Stato con cui l’Italia abbia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni.
Presentazione dell’istanza
L’istanza va indirizzata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 c/d.
L’istanza deve indicare anche lo strumento giuridico di risoluzione delle controversie internazionali di cui si chiede l’attivazione, tra cui:
- la procedura amichevole prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni;
- la Convenzione di Bruxelles del 23 luglio 1990 sulla eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate;
- altri strumenti giuridici recepiti nell’ordinamento nazionale.
L’istanza deve essere presentata nei termini previsti dallo strumento giuridico scelto.
Modalità di invio:
- posta elettronica certificata all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it;
- raccomandata con avviso di ricevimento, in carta libera;
- consegna diretta all’Ufficio, in carta libera, con rilascio di ricevuta.
Nei casi di invio postale o consegna diretta, copia dell’istanza e della documentazione devono essere prodotte anche su supporto elettronico.
Contenuto dell’istanza e documentazione richiesta
L’istanza deve contenere gli elementi richiesti per l’attivazione della procedura amichevole e, in ogni caso, deve:
- indicare chiaramente che si chiede l’eliminazione della doppia imposizione derivante da una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata dall’autorità fiscale estera;
- se la rettifica estera non è ancora definitiva alla data di presentazione, indicarne la fase e le circostanze che potrebbero determinarne la definitività;
- allegare documentazione idonea a provare i requisiti dell’art. 31-quater, comma 1, lettera c).
La documentazione allegata deve comprendere:
- traduzione di cortesia in italiano o, in alternativa, in inglese, degli atti impositivi esteri da cui deriva la rettifica in aumento; resta ferma la facoltà dell’Ufficio di richiedere una traduzione giurata in italiano;
- tutti gli elementi di diritto e di fatto utili a dimostrare che la rettifica in aumento effettuata all’estero è conforme al principio di libera concorrenza;
- la firma del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza.
Ammissibilità, improcedibilità e inammissibilità
L’Ufficio verifica l’istanza entro 30 giorni dal ricevimento.
L’istanza è dichiarata ammissibile se contiene tutti gli elementi previsti.
Se manca uno degli elementi richiesti:
- l’istanza è dichiarata improcedibile entro il medesimo termine di 30 giorni;
- l’Ufficio comunica l’improcedibilità e assegna 30 giorni per integrare la domanda;
- i termini per la verifica di ammissibilità decorrono nuovamente dalla ricezione della documentazione integrativa.
L’istanza è dichiarata inammissibile quando:
- il contribuente non integra l’istanza nel termine assegnato;
- la documentazione integrativa prodotta è ritenuta insufficiente per la procedura.
In sede istruttoria, l’Ufficio verifica anche che la rettifica sia stata effettuata da uno Stato con convenzione che consenta adeguato scambio di informazioni.
Svolgimento del procedimento
Completata l’istruttoria preliminare, l’Ufficio esamina l’istanza e la documentazione e può invitare l’impresa a comparire, tramite legale rappresentante o procuratore, per verificare la completezza delle informazioni e acquisire eventuale ulteriore documentazione.
Dell’attività svolta in contraddittorio è redatto processo verbale, di cui viene rilasciata copia al soggetto istante.
Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’esito finale è un atto motivato dell’Ufficio di:
- riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito;
- mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito.
In caso di riconoscimento:
- l’Ufficio comunica all’autorità fiscale dello Stato estero la relativa rettifica in diminuzione;
- la procedura si perfeziona con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, previa acquisizione della certificazione dell’autorità estera o di documentazione equivalente che attesti la definitività della rettifica in aumento;
- il provvedimento dispone la variazione in diminuzione del reddito corrispondente alla rettifica definitiva effettuata nell’altro Stato e ne dà comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate per gli adempimenti conseguenti.
Cause di estinzione del procedimento
Costituisce causa di estinzione del procedimento:
- la mancata produzione, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato o quello eventualmente concordato con l’Ufficio, della documentazione o dei chiarimenti necessari alla prosecuzione dell’istruttoria.
La procedura può inoltre estinguersi se l’Ufficio acquisisce successivamente elementi e notizie dai quali risulti definitivamente che il contribuente è passibile di sanzioni gravi connesse all’oggetto del procedimento.
Rapporti con le procedure internazionali di composizione delle controversie
La presentazione dell’istanza determina l’attivazione della procedura di risoluzione delle controversie internazionali prevista dallo strumento giuridico indicato nell’istanza stessa.
Se il procedimento si conclude con mancato riconoscimento della variazione in diminuzione, la riduzione del reddito o l’eliminazione della doppia imposizione potrà essere ottenuta tramite l’esecuzione degli accordi conclusi tra le autorità competenti degli Stati esteri nell’ambito della relativa procedura internazionale, come previsto dall’art. 31-quater, comma 1, lettera a).
Resta ferma la facoltà del contribuente di attivare direttamente la procedura internazionale prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione di Bruxelles del 23 luglio 1990, qualora non intenda richiedere la rettifica in diminuzione unilaterale.
Decorrenza e applicazione
Il provvedimento si applica dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, con riferimento alle rettifiche in aumento operate all’estero per le quali, a tale data, non risulti già presentata un’istanza di procedura amichevole.
Motivazioni e riferimenti normativi
Il provvedimento dà attuazione all’art. 31-quater del DPR 600/1973, inserito dal DL 50/2017, il quale riconosce ai contribuenti soggetti a rettifiche in aumento definitive e conformi al principio di libera concorrenza, effettuate da Stati convenzionati con adeguato scambio di informazioni, la possibilità di ottenere un atto dell’Agenzia idoneo a riconoscere in Italia una rettifica in diminuzione del reddito ex art. 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR.
Sono richiamati, tra gli altri:
- DPR 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- DM 28 dicembre 2000;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 31-quater;
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7;
- convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dall’Italia;
- Convenzione di Bruxelles del 23 luglio 1990.
Il provvedimento è datato 30 maggio 2018 ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.
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