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Provvedimento

Provvedimento del 28/05/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità tecniche per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio destinati a carburanti, indicando soggetti obbligati, tempi di avvio, frequenza di invio e regole di interoperabilità tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Regole tecniche per memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi carburanti

Regole tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi carburanti

Il provvedimento definisce le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento ai corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Stabilisce inoltre i soggetti obbligati, le modalità di utilizzo dei servizi digitali, la frequenza di trasmissione e alcune regole di interoperabilità e aggiornamento dei tracciati.

Ambito oggettivo delle informazioni da trasmettere

Le informazioni oggetto di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica riguardano esclusivamente i corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Il provvedimento precisa che la trasmissione avviene all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per contenere elementi utili a una successiva semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico previsto dall’art. 25, comma 5, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

È inoltre previsto che le ulteriori semplificazioni collegate a tale impostazione saranno comunicate con successivi provvedimenti.

Tracciato dei dati e strumenti tecnici

Il tracciato per la trasmissione dei dati è pubblicato nella sezione dedicata del Portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate ed è allegato al provvedimento con la denominazione “Tracciato unico_Cessione carburanti & Registro C/S”.

Le specifiche tecniche e operative per l’utilizzo dei servizi digitali sono anch’esse rese disponibili nella medesima area del Portale.

Soggetti obbligati e decorrenza dell’adempimento

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica decorre dal 1° luglio 2018 per i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, caratterizzati da:

  • rifornimento esclusivamente in modalità self service prepagato;
  • sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto;
  • terminali di pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica, inclusi bancomat, carte di credito e prepagate;
  • sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburante.

Per le ulteriori tipologie di soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di carburanti, l’avvio dell’obbligo sarà definito con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e sentito il Ministero dello sviluppo economico.

In ogni caso, il termine ultimo di avvio dell’obbligo è fissato al 1° gennaio 2020.

Modalità di accesso e accreditamento ai servizi digitali

L’accreditamento ai servizi digitali per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati o dei loro delegati avviene mediante i sistemi nazionali di identità digitale.

Le modalità di accreditamento devono essere conformi al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e ai requisiti del quadro normativo nazionale in materia di protezione dei dati personali. Tali modalità sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e consentono anche la delega esplicita ad altro soggetto per l’effettuazione della trasmissione.

Frequenza e termine di trasmissione

La trasmissione delle informazioni deve essere effettuata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Interoperabilità, consultazione e trattamento dei dati

I dati di competenza dell’Agenzia delle entrate, trasmessi attraverso i servizi digitali all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono messi a disposizione secondo i principi di:

  • liceità;
  • trasparenza;
  • correttezza;
  • necessità;
  • pertinenza;
  • non eccedenza.

La consultazione dei dati ricevuti e trasmessi all’Agenzia delle entrate è subordinata a misure di sicurezza che garantiscano:

  • identificazione;
  • autenticazione;
  • autorizzazione dei soggetti abilitati;
  • tracciatura degli accessi, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte;
  • conservazione delle copie di sicurezza.

Modifiche future di tracciati e specifiche

Eventuali modifiche ai tracciati e alle specifiche tecniche e operative per l’uso dei servizi digitali saranno pubblicate nella sezione dedicata del Portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, con preventiva comunicazione.

Motivazioni del provvedimento

La base normativa del provvedimento è individuata nell’art. 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto nel d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 il comma 1-bis dell’art. 2, prevedendo l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati a carburanti.

Il documento chiarisce che l’intervento mira a definire le informazioni da trasmettere e i soggetti obbligati a partire dalle cessioni effettuate dal 1° luglio 2018, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti per i gestori dei distributori stradali. Viene inoltre richiamata l’esigenza di interoperabilità tra le banche dati del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché la prospettiva di definire progressivamente ulteriori categorie di soggetti e modalità graduali di adempimento, fino al termine finale del 1° gennaio 2020.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti normativi richiamati figurano:

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • legge 11 marzo 2014, n. 23, art. 9, comma 1, lettera g);
  • d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
  • Regolamento UE 2016/679;
  • legge 4 agosto 2017, n. 124;
  • legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Sono inoltre richiamate le disposizioni sulle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenute nel d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nello Statuto dell’Agenzia delle entrate e nel relativo Regolamento di amministrazione.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento reca la data del 28 maggio 2018 e precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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