Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 01/06/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento individua i contribuenti e gli studi di settore che, per il periodo d’imposta 2017, consentono l’accesso al regime premiale previsto dall’art. 10 del DL n. 201/2011, confermando i criteri già applicati per il 2016. Dispone inoltre una modifica delle istruzioni del modello parametri per le imprese in contabilità semplificata, imponendo l’indicazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

Regime premiale studi di settore 2017 e modifica modulistica parametri

Accesso al regime premiale per gli studi di settore 2017

Il provvedimento disciplina l’accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Per il periodo d’imposta 2017 vengono confermati i criteri già adottati per il 2016 e vengono anche aggiornate le istruzioni del modello parametri per le imprese in contabilità semplificata.

Ambito di applicazione e condizioni generali

Il regime premiale si applica ai contribuenti sottoposti all’accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore di cui all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, purché nel periodo d’imposta risultino:

  • congrui, anche per effetto dell’adeguamento;
  • coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi.

L’accesso è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni:

  • la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;
  • se il contribuente produce redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità agli studi di settore deve riguardare entrambe le categorie reddituali;
  • la congruità e la coerenza devono sussistere per tutti gli studi di settore applicabili;
  • devono essere stati regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, con indicazione fedele di tutti i dati previsti.

Il provvedimento precisa inoltre che la fedeltà dei dati dichiarati si considera rispettata anche in caso di errori o omissioni nella compilazione dei modelli, se tali irregolarità non determinano variazioni:

  • nell’assegnazione ai cluster;
  • nel calcolo dei ricavi o compensi stimati;
  • nel posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.

Regime premiale: effetti richiamati nella motivazione

Nella parte motivazionale vengono richiamati gli effetti del regime premiale per i contribuenti ammessi:

  • preclusione degli accertamenti fondati su presunzioni semplici ai sensi dell’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972;
  • riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del DPR n. 600/1973 e dall’articolo 57, primo comma, del DPR n. 633/1972, salvo il caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia ex articolo 331 c.p.p. per reati del d.lgs. n. 74/2000;
  • possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo solo se il reddito accertabile eccede di almeno un terzo quello dichiarato.

Studi di settore ammessi per il periodo d’imposta 2017

Per il 2017 accedono al regime premiale i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore elencati nell’allegato n. 1 al provvedimento.

Se il contribuente applica due studi di settore, incluso il caso in cui il medesimo studio sia utilizzato sia per l’attività di impresa sia per quella di lavoro autonomo, è necessario che la condizione di accesso sia soddisfatta per entrambi gli studi.

La selezione degli studi ammessi si fonda su due ipotesi:

  • studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate nell’allegato n. 2;
  • studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili a tre tipologie tra quelle indicate nell’allegato n. 2 e che prevedono anche l’indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

Tipologie di indicatori rilevanti

Gli indicatori di coerenza rilevanti ai fini del regime premiale sono distinti nelle seguenti tipologie:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

Il provvedimento precisa che lo studio WG96U è indicato sia tra quelli con quattro tipologie di indicatori, sia tra quelli con tre tipologie che prevedono l’indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti". Ciò vale anche nei casi in cui non risultino applicabili, secondo la nota tecnica e metodologica dello studio, gli indicatori "Resa dei consumi di acqua", "Resa dei consumi di energia elettrica" o "Ricavo per posto auto".

Modifica della modulistica dei parametri per il 2017

Il provvedimento modifica le istruzioni del modello per la compilazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri "Esercenti attività di impresa", approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2018.

Nella prima sezione "Attenzione", dopo la parola "unico).", deve essere inserito il seguente inciso sostitutivo/aggiuntivo:

  • per l’applicazione dei parametri, i contribuenti esercenti attività di impresa in contabilità semplificata devono indicare, oltre ai dati richiesti ai sensi dell’articolo 66 del TUIR, anche i dati relativi alle esistenze iniziali (P01, P02, P03, P04) e alle rimanenze finali di magazzino (P05, P06, P07, P08).

Motivazioni e contesto interpretativo

La motivazione richiama la disciplina del regime premiale introdotta dall’articolo 10, commi da 9 a 13, del DL n. 201/2011 e le precedenti disposizioni attuative adottate con i provvedimenti del 12 luglio 2012 e successivi aggiornamenti per i periodi d’imposta dal 2011 al 2016.

Per il 2017 l’Agenzia ha sentito le associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli Esperti per gli studi di settore, anche tramite richiesta formale del 24 maggio 2018 e incontro del 30 maggio 2018. Sulla base delle analisi dei dati dichiarativi e delle modifiche agli studi di settore introdotte dai decreti ministeriali del 23 marzo 2018 e del 23 aprile 2018, è stata confermata l’applicazione dei criteri del 2016.

Viene altresì evidenziato che gli studi professionali caratterizzati da una particolare funzione di stima, e non oggetto di evoluzione per il 2017, non rientrano nel regime premiale per tale annualità, poiché la stima delle prestazioni rese non consente di cogliere pienamente le possibili omissioni di fatturazione.

Rilievo degli indicatori e poteri di controllo

La presenza di più tipologie di indicatori, se con esito di coerenza, è considerata idonea a garantire la correttezza dei dati dichiarati nella modulistica degli studi di settore. Resta comunque impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di procedere al controllo dei dati.

Ultimo anno di applicazione

Il provvedimento sottolinea che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del regime premiale in esame, poiché dall’annualità d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 trova applicazione il nuovo sistema degli indici sintetici di affidabilità previsto dall’articolo 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riferimenti normativi essenziali richiamati

Tra i principali riferimenti citati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis;
  • legge 8 maggio 1998, n. 146, artt. 10 e 10-bis;
  • DPR 31 maggio 1999, n. 195;
  • decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 10;
  • provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012, 5 luglio 2013, 25 giugno 2014, 9 giugno 2015, 13 aprile 2016, 23 maggio 2017, 30 gennaio 2018 e 3 maggio 2018;
  • decreti ministeriali 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015, 22 dicembre 2016, 24 marzo 2014, 30 marzo 2015, 17 marzo 2016, 23 marzo 2017, 23 marzo 2018, 23 aprile 2018 e 24 maggio 2018.

Il provvedimento è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e tale pubblicazione sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.