Provvedimento del 31/05/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce quali uffici dell’Agenzia delle Entrate sono competenti per le istanze di interpello e di consulenza giuridica, attribuendo alla DCCN i casi relativi a norme entrate in vigore da non oltre 12 mesi. Restano ferme le discipline e le competenze già previste da precedenti provvedimenti, con efficacia dalla data di pubblicazione.
Ripartizione delle competenze su interpello e consulenza giuridica tra Divisione Contribuenti e DCCN
Ripartizione delle competenze su interpello e consulenza giuridica
Il provvedimento ridefinisce, alla luce del riassetto organizzativo interno dell’Agenzia delle Entrate, la distribuzione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) in materia di interpello e consulenza giuridica. L’obiettivo è concentrare presso la DCCN le questioni relative a norme di recente introduzione, considerate di maggiore rilevanza.
Ambito degli interpelli
La Divisione Contribuenti e le Direzioni Centrali in cui essa si articola sono competenti, in via generale, per:
- le istanze di interpello di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente;
- le istanze di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
- le istanze di cui all’articolo 24-bis, comma 3, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- le istanze presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 dai soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo.
Competenze specifiche della DCCN in materia di interpello
La DCCN è competente per le istanze di interpello di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, dello Statuto quando queste riguardano disposizioni normative entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto alla data di presentazione dell’istanza. Il criterio temporale riguarda quindi le norme di recente introduzione, comprese quelle che modificano istituti già esistenti.
Competenze specifiche della DCCN in materia di consulenza giuridica
La DCCN è competente anche per le istanze di consulenza giuridica aventi a oggetto disposizioni normative entrate in vigore da non oltre 12 mesi, se presentate da:
- uffici dell’amministrazione finanziaria;
- Guardia di finanza;
- Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- associazioni sindacali e di categoria;
- ordini professionali;
- amministrazioni dello Stato;
- enti pubblici;
- enti pubblici territoriali e assimilati;
- altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico.
Presentazione delle istanze di consulenza giuridica
Le istanze di consulenza giuridica di cui sopra:
- sono redatte in carta libera;
- non sono soggette a imposta di bollo;
- sono presentate alla Divisione Contribuenti mediante consegna a mano, plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure per via telematica tramite posta elettronica certificata.
L’indirizzo PEC indicato nel provvedimento è interpello@pec.agenziaentrate.it.
Rapporti con precedenti provvedimenti e competenze residuali
Resta fermo quanto previsto dai precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, in particolare:
- provvedimento prot. n. 27 del 4 gennaio 2016, relativo alla competenza, ricezione e trattazione delle istanze di interpello da parte delle Direzioni Regionali;
- provvedimento prot. n. 54237 del 14 aprile 2016, per le istanze dei soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo;
- provvedimento prot. n. 77220 del 20 maggio 2016, per le istanze di interpello sui nuovi investimenti;
- provvedimento prot. n. 47060 dell’8 marzo 2017, per le istanze delle persone fisiche che optano per il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del TUIR;
- provvedimento prot. n. 47688 del 1° marzo 2018, come modificativo e integrativo dei precedenti.
Resta inoltre ferma:
- la competenza delle Direzioni Regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica;
- la competenza generale della Divisione Contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica non espressamente assegnate alla DCCN.
Indirizzi di posta elettronica
Gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per l’invio delle istanze di interpello e di consulenza giuridica sono rinviati all’Allegato A del provvedimento.
Decorrenza ed efficacia
Le disposizioni del provvedimento entrano in vigore dalla data di pubblicazione. Il testo precisa inoltre che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazione e contesto organizzativo
Il provvedimento dà attuazione alla nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate definita con atto n. 245401 del 3 novembre 2017, con avvio operativo fissato al 13 febbraio 2018. In tale contesto, la DCCN continua a curare solo gli interpelli di maggiore rilevanza, individuati nel provvedimento come quelli relativi a norme entrate in vigore da non oltre 12 mesi.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 66, 67 e 68;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, articoli 5 e 6;
- legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11;
- decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
- provvedimento prot. n. 27 del 4 gennaio 2016;
- provvedimento prot. n. 47688 del 1° marzo 2018.
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