Provvedimento del 01/06/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello e le istruzioni per chiedere l’accesso alla procedura di regolarizzazione di attività depositate e somme detenute all’estero. Stabilisce soggetti ammessi, esclusioni, modalità telematiche di presentazione, documentazione da allegare, termini al 31 luglio 2018 per istanza e documenti, pagamento del 3% entro il 30 settembre 2018 e regole di controllo e perfezionamento della procedura.
Approvazione del modello per la regolarizzazione delle attività e somme detenute all’estero ex art. 5-septies D.L. 148/2017
Approvazione del modello per la procedura di regolarizzazione delle attività e somme detenute all’estero
Il provvedimento approva il modello, con relative istruzioni e specifiche tecniche, per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Definisce inoltre i soggetti ammessi, le modalità di presentazione, la documentazione di supporto, i termini, il pagamento dovuto e le regole di gestione delle istanze da parte dell’Agenzia delle entrate.
Oggetto e struttura del modello
Il modello approvato si intitola “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero”. È composto da:
- frontespizio con informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
- sezione dei dati identificativi del richiedente;
- quadri dedicati ai dati rilevanti per determinare le attività e somme detenute all’estero e gli importi dovuti per la regolarizzazione.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
La procedura è destinata alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che, in precedenza residenti all’estero, risultino iscritte all’AIRE oppure abbiano prestato attività lavorativa continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.
La regolarizzazione riguarda le violazioni:
- degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
- degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi;
- degli obblighi dichiarativi ai fini dell’IVAFE.
Sono regolarizzabili le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017, se derivanti:
- da redditi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa in via continuativa.
Sono inoltre ricompresse le attività estere di natura finanziaria detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nello Stato estero in cui era svolta l’attività lavorativa continuativa, per le quali sussistono gli obblighi di compilazione del quadro RW.
Restano esclusi gli investimenti patrimoniali detenuti all’estero.
Soggetti legittimati e cause di preclusione
L’istanza può essere presentata anche dagli eredi dei contribuenti che possiedono i requisiti soggettivi richiesti.
L’accesso è precluso se il contribuente ha già ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione.
Non è consentito utilizzare questa procedura per attività e somme già oggetto di collaborazione volontaria ai sensi della legge 15 dicembre 2014, n. 186, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, e della riapertura dei termini disposta dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Reperibilità e caratteristiche del modello
Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito istituzionale. Può essere prelevato anche da altri siti internet, purché rispetti struttura e sequenza del modello approvato e riporti l’indirizzo del sito di prelievo e gli estremi del provvedimento.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica nera, purché idonea a garantire chiarezza e intelligibilità nel tempo. È ammessa anche la stampa nel rispetto della conformità grafica e della sequenza dei dati.
Modalità di presentazione dell’istanza
La richiesta deve essere presentata esclusivamente per via telematica:
- direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, secondo i requisiti previsti per la presentazione delle dichiarazioni ex DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- oppure tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del medesimo DPR.
La trasmissione dei dati avviene tramite il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero”.
I soggetti incaricati della trasmissione devono rilasciare al contribuente:
- un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente;
- copia dell’attestazione di ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il modello, sottoscritto dal soggetto incaricato e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
Termini per la presentazione e integrazione dell’istanza
L’istanza può essere presentata fino al 31 luglio 2018.
Si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate; la prova è costituita dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.
È consentita l’integrazione dell’istanza entro il 31 luglio 2018, barrando la casella “Istanza integrativa”. Se l’istanza originaria è stata trasmessa dopo il 26 luglio 2018, l’integrazione può essere inviata nei 5 giorni successivi.
Ricevuta di presentazione e scarti
L’Agenzia attesta l’avvenuta trasmissione con una ricevuta contenuta in un file munito di codice di autenticazione per Entratel o di codice di riscontro per Fisconline.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili entro i cinque giorni lavorativi successivi al corretto invio del file.
La richiesta si considera non trasmessa e non dà luogo a ricevuta se il file è scartato per:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro e dei soggetti indicati;
- duplicazione del codice di autenticazione o di riscontro per invio reiterato dello stesso file;
- file non elaborabile perché non verificato con il software previsto;
- mancata selezione della casella “Istanza integrativa” quando risulta già presentata una richiesta valida per lo stesso codice fiscale;
- selezione della casella “Istanza integrativa” quando non risulta già presentata una richiesta valida.
Le circostanze di scarto sono comunicate telematicamente al trasmittente, che deve riproporre correttamente l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi.
La ricevuta indica anche l’indirizzo PEC delle Direzioni regionali o delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano cui inviare la documentazione di accompagnamento.
Documentazione di corredo e modalità di invio
La richiesta deve essere corredata da una relazione di accompagnamento da trasmettere con le modalità previste nell’allegato n. 3. La relazione deve descrivere analiticamente:
- l’ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la determinazione;
- la determinazione dei redditi prodotti all’estero ex articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del DPR n. 917/1986, da cui derivano le attività o somme;
- il corrispettivo della vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa, se le somme derivano da tale vendita;
- il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016, oppure, se tale valore è pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero;
- l’individuazione degli eventuali maggiori imponibili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IVAFE.
La documentazione è trasmessa esclusivamente via PEC alla casella indicata nella ricevuta, secondo le modalità dell’allegato n. 3.
Le caselle PEC possono essere individuate anche nell’elenco dell’allegato n. 3 in base al domicilio fiscale del contribuente, determinato ai sensi dell’articolo 58 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento all’anno d’imposta più recente indicato nella richiesta.
La trasmissione della documentazione deve avvenire entro il 31 luglio 2018; per le istanze presentate dopo il 26 luglio 2018, la documentazione può essere inviata nei cinque giorni successivi, in ragione dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta.
È approvata anche la specifica tecnica per la protocollazione della documentazione di supporto tramite il file segnatura.xml, che deve essere allegato al messaggio PEC e viene generato automaticamente al completamento dell’invio dell’istanza.
Misura dovuta e modalità di pagamento
I contribuenti che aderiscono alla procedura devono versare il 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione.
Se alla data del 31 dicembre 2016 il valore o la giacenza sono pari o inferiori a zero, si assume il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018, senza compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il versamento può essere rateizzato in tre rate mensili di pari importo; la prima rata deve essere pagata comunque entro il 30 settembre 2018 e le successive devono essere maggiorate degli interessi al saggio legale dello 0,3% annuo.
Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.
Il versamento va eseguito con modello F24 Elide, indicando il codice tributo che sarà istituito con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Gestione delle istanze e verifica del perfezionamento
La competenza per la gestione delle richieste di accesso e per la verifica del perfezionamento della procedura è attribuita alle strutture dell’Agenzia delle entrate competenti ai sensi dell’articolo 31 del DPR n. 600/1973, in relazione all’anno d’imposta più recente indicato nell’istanza.
Tali strutture verificano, sulla base dei dati contenuti nella richiesta e della documentazione di supporto:
- la sussistenza dei requisiti soggettivi dell’istante;
- la congruenza tra gli importi versati e quelli effettivamente dovuti.
Se il riscontro è positivo, l’Agenzia comunica al contribuente l’avvenuto perfezionamento della procedura.
In caso di mancato perfezionamento, le strutture segnalano la posizione alle Direzioni provinciali competenti per le annualità non regolarizzate, affinché sia svolta l’ordinaria attività di controllo entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 5-septies del decreto-legge n. 148/2017.
Motivazioni e quadro normativo richiamato
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 5-septies del decreto-legge n. 148/2017 e mira a disciplinare il modello, le istruzioni e le modalità operative per l’emersione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero da soggetti rientrati in Italia dopo attività lavorativa continuativa all’estero.
Le motivazioni evidenziano che la procedura consente la regolarizzazione delle violazioni di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVAFE mediante il versamento del 3 per cento, in unica soluzione o in tre rate.
Sono richiamati, tra gli altri, il DPR n. 600/1973, il DPR n. 917/1986, il decreto-legge n. 167/1990, il decreto legislativo n. 241/1997, il decreto legislativo n. 472/1997, la legge n. 186/2014, il decreto-legge n. 153/2015, il decreto-legge n. 193/2016 e il decreto-legge n. 148/2017.
Allegati
Il provvedimento si compone di quattro allegati:
- modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione;
- istruzioni per la compilazione del modello;
- modalità di invio della documentazione di accompagnamento via PEC ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti;
- specifiche tecniche per l’invio della documentazione di supporto alla richiesta.
Pubblicazione e data
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 1 giugno 2018.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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