Sentenza del 23/02/2022 n. 823 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Società estinta - Differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione - Norma sostanziale - Applicazione retroattiva - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso verteva sulla portata e sull'applicabilità temporale dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, sanzioni e interessi. La questione era se tale norma, di natura sostanziale, potesse essere applicata retroattivamente a cancellazioni richieste prima dell'entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014).
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'art. 28, co. 4, del d.lgs. 175/2014 sia norma di natura sostanziale e, come tale, non abbia efficacia retroattiva. Di conseguenza l'applicazione della disposizione è illegittima quando la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata anteriormente al 13 dicembre 2014. Pertanto gli atti di accertamento/riscossione fondati sul differimento quinquennale non potevano essere validamente applicati nei casi in cui la cancellazione era stata richiesta prima della data di entrata in vigore del decreto.
Norme richiamate
d.lgs. 175/2014, art. 28, co. 4
differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c., operante ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi
La norma è stata interpretata come disposizione di natura sostanziale che stabilisce un regime di efficacia futura e non potendo modificar retroattivamente situazioni giuridiche perfezionate prima della sua entrata in vigore non si applica alle cancellazioni richieste anteriormente al 13/12/2014.
Cass. 6743/2015
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la disposizione non può essere applicata retroattivamente; utile come precedente richiamato nella decisione.
Massime di principio
- Verificare la data di richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese: se antecedente al 13/12/2014, l'art. 28, co. 4, d.lgs. 175/2014 non è applicabile per motivi di non retroattività.
- Distinguere norma sostanziale da norma processuale/organica: una norma sostanziale che altera posizioni giuridiche consolidate non può essere applicata retroattivamente salvo diversa disposizione espressa.
- L'effetto di differimento quinquennale copre solo gli ambiti espressamente indicati (validità/efficacia di atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, sanzioni e interessi); atti non ricompresi vanno valutati separatamente.
- Se l'amministrazione applica la norma a casi anteriori all'entrata in vigore, è possibile proporre impugnazione per illegittimità per violazione del principio di irretroattività delle norme sostanziali.
- Quando la cancellazione è successiva al 13/12/2014, l'interpretazione corrente è che il differimento quinquennale opera nei limiti e nei modi indicati dal decreto; occorre tuttavia valutare fattispecie concrete e possibili eccezioni.
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