Sentenza del 22/04/2016 n. 8141 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1999 e 2000. Per il 1999, l'Agenzia lamentava che la CTR Lazio non avesse pronunciato sull'intero appello, omettendo di decidere sull'avviso relativo a tale annualità. Tuttavia, nelle more del giudizio, i contribuenti avevano definito la lite mediante la procedura prevista dalla legge, versando tutte le somme dovute. Per il 2000, i contribuenti contestavano la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, ritenuto tardivo dalla CTR. La Corte ha accertato che il ricorso era stato notificato il 14 novembre 2005, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso dell'8 settembre 2005, considerando la sospensione feriale, e successivamente depositato il 10 dicembre 2005, entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge.
La decisione
Per l'annualità 1999, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, derivante dalla definizione della lite, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale annualità, compensando le spese dell'intero giudizio. Per l'annualità 2000, il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese ed era quindi estinta. È stato invece accolto il ricorso dei soci F.I. e F.G.; la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
La Corte ha ritenuto rispettato il termine per proporre il ricorso relativo all'annualità 2000, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1
Il ricorso deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla proposizione.
Il deposito effettuato il 10 dicembre 2005, dopo la notificazione del ricorso il 14 novembre 2005, è stato considerato tempestivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3
La notificazione può essere effettuata anche mediante consegna dell'originale all'ufficio competente, che ne rilascia ricevuta.
La consegna dell'originale del ricorso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate il 14 novembre 2005 ha validamente integrato la notificazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La cessazione della materia del contendere comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio quando vengono meno le ragioni di contrasto tra le parti.
L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8
La definizione agevolata della controversia determina l'estinzione del giudizio relativo alla lite definita.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39
La norma è stata richiamata quale base per la definizione della controversia relativa all'annualità 1999.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le questioni dedotte; tuttavia, nel caso concreto, la questione è divenuta priva di interesse per effetto della definizione della lite.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 1
In caso di cassazione della sentenza per errore di diritto, la causa può essere rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
Massime di principio
- Nel processo tributario devono essere distinti il termine per notificare o proporre il ricorso, generalmente di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, e il successivo termine per depositarlo presso la segreteria della commissione tributaria, generalmente di trenta giorni.
- La tempestività del ricorso va verificata considerando le modalità concrete di notificazione e, quando applicabile, la sospensione feriale dei termini.
- La consegna dell'originale del ricorso all'ufficio dell'amministrazione, con rilascio di ricevuta, può costituire una valida modalità di notificazione secondo le forme previste dal processo tributario.
- Una pronuncia di inammissibilità fondata sul semplice confronto tra data dell'atto e data di deposito può essere errata se non considera la precedente data di notificazione del ricorso e la distinzione tra notificazione e deposito.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese comporta la sua estinzione e, in linea generale, il venir meno della sua legittimazione processuale; i soci possono tuttavia conservare la legittimazione in presenza dei presupposti riconosciuti dalla giurisprudenza.
- Quando una controversia tributaria viene validamente definita mediante condono o altra procedura di definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e le pronunce non più attuali possono essere cassate senza rinvio.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione non implica necessariamente la vittoria definitiva nel merito: se occorrono nuovi accertamenti, la causa viene rinviata al giudice territoriale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 756 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 761 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 762 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 2285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 2286 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 2288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →