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Sentenza

Sentenza n. 9113/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 719/2024, depositata e resa pubblica il 23.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5186/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.09.2025

Giustizia amministrativa202512609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 719/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto che fosse ordinata l'esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare l'inadempimento né indicare elementi ostativi o sopravvenienze.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Tivoli e l'inerzia dell'Amministrazione, rilevando che il Ministero non aveva opposto alcunché alle deduzioni della ricorrente. Richiamando anche i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ha accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale infruttuoso decorso del termine, il direttore generale dell'Amministrazione competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo non significativa, ai fini della dimostrazione di una volontà dell'Amministrazione di sottrarsi al giudicato, la circostanza che la sentenza ottemperanda fosse anteriore a meno di due anni rispetto alla decisione. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenendo conto della parziale soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva la decisione; la norma non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per l'ordine di esecuzione del giudicato e per la nomina del commissario ad acta; la norma non è espressamente citata nel testo, ma le misure adottate corrispondono a quelle proprie del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata perché il tempo trascorso dalla sentenza non è stato ritenuto significativo di una volontà dell'Amministrazione di sottrarsi al giudicato.

  • Cass. n. 13533/2001

    Il giudice richiama i principi in tema di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, valorizzando l'assenza di contestazioni o elementi ostativi da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra l'esistenza e il passaggio in giudicato del titolo e deduce l'inerzia dell'Amministrazione, l'Amministrazione deve allegare e dimostrare eventuali fatti impeditivi, ostativi o sopravvenuti; in mancanza di contestazioni specifiche, la pretesa esecutiva può essere accolta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire senza compenso in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La penalità di mora non consegue automaticamente all'accertamento dell'inerzia: può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e alle circostanze del caso, non emerga una volontà dell'Amministrazione di sottrarsi al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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