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Legge

L.R. Veneto 6/2014

Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica.

Normativa regionaleL.R. Veneto 6/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto definisce finalità, requisiti organizzativi e strutturali delle imprese agromeccaniche e istituisce un registro regionale. Prevede anche che la Giunta disciplini entro 180 giorni le modalità di accertamento dei requisiti, con parere della commissione consiliare. Non contiene limiti temporali di efficacia, ma è rilevante per la disciplina dell’attività agromeccanica nel territorio regionale.

Qualificazione delle imprese agromeccaniche nel Veneto

Qualificazione delle imprese agromeccaniche nel Veneto

La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione del Veneto, la qualificazione dell’esercizio dell’attività agromeccanica. L’obiettivo è valorizzare il ruolo delle imprese agromeccaniche nel sistema agricolo regionale, rafforzando l’uso multifunzionale delle macchine agricole e promuovendo requisiti di sicurezza, professionalità e lavoro autonomo in ambito rurale.

Finalità dell’intervento regionale

La Regione interviene per:

  • favorire l’uso multifunzionale delle macchine agricole, anche per lavori di tipo ambientale e di manutenzione del territorio;
  • promuovere regole e controlli sui requisiti di sicurezza delle macchine, attrezzature e impianti impiegati nell’attività agromeccanica;
  • sostenere il lavoro autonomo e la creazione di piccole imprese in area rurale.

Definizioni e ambito di applicazione

Ai fini della legge:

  • per attività agromeccanica si intendono una o più attività definite dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
  • per impresa agromeccanica si intende un soggetto in forma individuale o societaria, comprese cooperative e consorzi tra imprese, che svolge tale attività in forma autonoma e con carattere di prevalenza economica.

La disciplina si applica alle imprese operanti nel territorio regionale che rientrano in tali definizioni.

Requisiti organizzativi e strutturali delle imprese

Le imprese agromeccaniche devono possedere requisiti strutturali e organizzativi adeguati. In particolare devono:

  • utilizzare macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni da eseguire, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
  • garantire un’adeguata formazione di dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati.

Nell’organizzazione dell’attività devono inoltre:

  • avvalersi di fornitori dotati di regolarità giuridica e amministrativa;
  • eseguire le prestazioni secondo i codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi ambiti;
  • applicare tariffe non superiori a quelle massime fissate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
  • applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;
  • tutelare i destinatari delle prestazioni mediante idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti dall’attività;
  • salvaguardare i prestatori d’opera con forme di tutela, anche assicurative, aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste dalla legge.

Sistemi di certificazione e tracciabilità interna

Le imprese che esercitano l’attività agromeccanica devono dotarsi di sistemi di certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, secondo le norme internazionali e nazionali vigenti, per controllare e documentare:

  • mansioni e profili operativi del personale;
  • interventi di informazione e formazione del personale;
  • quantità e qualità delle lavorazioni eseguite;
  • identificazione dei macchinari impiegati;
  • eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate nel lavoro;
  • quantità e qualità dei mezzi tecnici impiegati;
  • procedure adottate per la tutela ambientale;
  • interventi di manutenzione e riparazione di impianti, macchine e attrezzature.

Accertamento dei requisiti e registro regionale

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, deve definire le modalità per accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla legge. La commissione esprime il parere entro 30 giorni; decorso tale termine, si può procedere anche senza il parere.

Per tali finalità è istituito il registro delle imprese agromeccaniche, la cui tenuta è affidata alla struttura regionale competente in materia di artigianato di servizio.

Profili temporali e attualità della disciplina

La legge non prevede un termine finale di efficacia né una disciplina transitoria specifica. La previsione più rilevante sul piano temporale è il termine di 180 giorni per l’adozione, da parte della Giunta regionale, delle modalità di accertamento dei requisiti.

Non deprecata

L’atto disciplina un settore ancora potenzialmente attuale per la regolazione delle imprese agromeccaniche nel Veneto e non risulta limitato a esercizi finanziari o eventi ormai conclusi.

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