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Legge

L.R. Veneto 2/2014

Disposizioni in materia di promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale e modifica della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Normativa regionaleL.R. Veneto 2/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 2/2014 modifica la disciplina su autorizzazione e accreditamento introducendo criteri e procedure per erogatori privati ambulatoriali, laboratori di analisi e servizi socio-sanitari, oltre a regole per l’alta specialità ambulatoriale. Contiene termini annuali e transitori, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione.

Promozione della qualità dell’assistenza sanitaria e accreditamento delle strutture nel Veneto

Promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale nel Veneto

La legge regionale del Veneto n. 2 del 7 febbraio 2014 integra la disciplina sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. L’intervento mira a migliorare la qualità dell’offerta, a uniformare la programmazione territoriale e a introdurre criteri più strutturati per accreditamento, contrattualizzazione e organizzazione di specifiche reti assistenziali.

Erogatori privati di assistenza specialistica ambulatoriale

La Regione definisce criteri vincolanti per individuare, nell’ambito della programmazione regionale e del fabbisogno complessivo, gli erogatori privati accreditati con cui stipulare accordi contrattuali per prestazioni specialistiche ambulatoriali a carico del servizio sanitario regionale. I criteri riguardano:

  • accessibilità della struttura;
  • complementarietà;
  • economicità/efficienza;
  • liste d’attesa;
  • appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA);
  • standard di qualità;
  • standard di prestazioni.

La Giunta regionale deve definire tali criteri in modo misurabile e aggiornarli annualmente. Il direttore generale dell’azienda ULSS individua la durata degli accordi, che non può superare tre anni. Gli accordi devono essere conformi allo schema tipo regionale e devono indicare, in particolare, volumi di attività, tipologia delle prestazioni e tariffe. Essi possono essere stipulati solo con soggetti privati accreditati.

Procedura di accreditamento per gli ambulatori privati

Per l’accreditamento degli erogatori privati di assistenza specialistica ambulatoriale è prevista una scansione annuale precisa:

  • entro il 30 aprile i soggetti interessati presentano domanda;
  • entro il 31 maggio i direttori generali delle aziende ULSS esprimono il loro parere al direttore generale alla sanità e al sociale; se il termine non è rispettato, il parere si intende superabile e si prescinde;
  • entro il 31 luglio le strutture regionali effettuano l’istruttoria;
  • il provvedimento di accreditamento è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro il 30 settembre, termine oltre il quale si procede comunque;
  • entro il 30 novembre la Giunta adotta i relativi provvedimenti di accreditamento istituzionale;
  • entro il 31 dicembre i direttori generali delle ULSS stipulano gli accordi contrattuali con gli erogatori accreditati.

Laboratori di analisi e organizzazione “a rete”

Per la diagnostica di laboratorio la Regione adotta il modello organizzativo “a rete”, in attuazione dell’accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 sui criteri di riorganizzazione della diagnostica di laboratorio. Il modello è scelto per garantire qualità e sicurezza delle prestazioni e conseguire economie di scala.

La soglia minima di prestazioni effettuate in proprio annualmente dalla rete è determinata dalla Giunta regionale con cadenza triennale, sentita la commissione consiliare competente. Gli accordi contrattuali per la diagnostica di laboratorio devono rispettare i criteri generali sull’accreditamento e, in aggiunta, il criterio specifico dell’organizzazione “a rete”.

La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce anche il modello organizzativo della rete, prevedendo la semplificazione della procedura per l’apertura di punti prelievo inseriti in una rete.

Clausola valutativa

La Giunta regionale deve riferire annualmente al Consiglio regionale sul funzionamento del nuovo assetto. La relazione riguarda in particolare:

  • le richieste di accreditamento, soprattutto quelle di nuovo accreditamento;
  • il fabbisogno espresso dai direttori generali;
  • gli accordi contrattuali stipulati;
  • il funzionamento e la consistenza delle reti dei laboratori;
  • il numero di esami erogati.

Servizi socio-sanitari semiresidenziali e residenziali

Per i servizi socio-sanitari semiresidenziali e residenziali, gli accordi contrattuali sono stipulati dal direttore generale dell’azienda ULSS con i soggetti accreditati che applicano la tariffa/retta regionale di riferimento. Gli accordi devono essere redatti secondo lo schema tipo regionale.

In attesa dell’individuazione della tariffa/retta regionale di riferimento, il direttore generale attiva gli accordi con i soggetti accreditati presenti nel territorio della propria ULSS e già inseriti nella programmazione del piano di zona.

Alta specialità ambulatoriale

La Giunta regionale può assegnare, nel riparto delle risorse alle aziende sanitarie per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, risorse extra budget a soggetti privati accreditati in grado di erogare prestazioni di particolare elevata complessità. Tali risorse non possono superare il 15% delle risorse assegnate come budget.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve determinare con proprio provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, gli standard che qualificano queste prestazioni di alta specialità.

Disposizioni transitorie

Per gli erogatori privati di prestazioni specialistiche ambulatoriali che avevano già presentato domanda di accreditamento alla data di entrata in vigore della legge, la procedura doveva concludersi entro il 31 marzo 2014. Se il termine non veniva rispettato, i soggetti potevano ripresentare istanza secondo la nuova procedura introdotta dalla legge.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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