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Legge

L.R. Veneto 3/2014

Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale ...

Normativa regionaleL.R. Veneto 3/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 3/2014 aggiorna la l.r. 52/2012 sui rifiuti urbani: disciplina composizione e durata del comitato di bacino, poteri sostitutivi del Presidente della Giunta in caso di inerzia degli enti locali e conferma l’esercizio associato delle funzioni tramite i consigli di bacino, abrogando alcune disposizioni precedenti. È una norma di modifica, rilevante solo per la disciplina regionale veneta ancora applicabile della l.r. 52/2012.

Modifiche alla disciplina veneta sui consigli di bacino per la gestione integrata dei rifiuti urbani

Modifiche alla disciplina veneta sulla gestione integrata dei rifiuti urbani

La legge regionale del Veneto n. 3 del 7 febbraio 2014 interviene sulla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, che organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e attua il quadro statale di riferimento. Il provvedimento non istituisce una disciplina autonoma, ma corregge e integra alcuni aspetti dell’assetto dei bacini territoriali e degli organi di governo.

Organizzazione degli organi di bacino

Viene ridefinito il ruolo del comitato di bacino, individuato come organo amministrativo interno di supporto all’assemblea di bacino e al Presidente. L’assemblea di bacino nomina tra i propri componenti il comitato, che è composto dal presidente dell’assemblea e da un numero minimo di tre e massimo di sette membri.

Il comitato:

  • dura in carica cinque anni;
  • resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo comitato;
  • è finalizzato a garantire l’ordinaria amministrazione e l’adozione degli atti urgenti e improrogabili.

Poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali

La legge conferma e precisa il potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale quando gli enti locali risultino inerti nell’approvazione dell’atto previsto dalla disciplina regionale. In tale ipotesi:

  • il Presidente della Giunta regionale deve previamente diffidare gli enti locali;
  • decorso inutilmente il termine, provvede in via sostitutiva;
  • può nominare un commissario ad acta;
  • il commissario ad acta resta in carica per 180 giorni.

Esercizio associato delle funzioni nei bacini territoriali

Per gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali previsti dalla legge regionale, viene ribadito che le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono esercitate in forma associata tramite i consigli di bacino.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga alcune disposizioni della l.r. 52/2012, in particolare:

  • i commi 2 e 3 dell’articolo 3;
  • il comma 1 dell’articolo 5.

Le modifiche servono a riallineare la disciplina regionale dell’organizzazione del servizio rifiuti, con effetti limitati al territorio del Veneto e alla normativa regionale richiamata.

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