L.R. Veneto 7/2014
Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto promuove il turismo naturista e ne consente la pratica solo in aree appositamente destinate, delimitate e segnalate. Disciplina aree pubbliche e private, controlli comunali, sanzioni da 500 a 2.000 euro e sospensione dell’attività, oltre ai criteri che la Giunta regionale doveva fissare entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Riconoscimento e disciplina del turismo naturista in Veneto
Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista
La legge disciplina, nel territorio della Regione del Veneto, la possibilità di praticare il turismo naturista nel rispetto delle persone, della natura e dell’ambiente. L’intervento regionale è volto a individuare condizioni, aree, modalità di segnalazione e criteri di gestione e controllo.
Ambito di applicazione e principio generale
Il turismo naturista è consentito solo in aree, spazi e infrastrutture appositamente destinati, delimitati e segnalati. La disciplina riguarda tanto aree pubbliche quanto aree private, purché organizzate in modo da evitare commistioni con chi non pratica il naturismo.
Delimitazione e segnalazione delle aree
Le aree destinate al turismo naturista devono essere riconoscibili dall’esterno e adeguatamente segnalate con cartelli o altri mezzi efficaci. Quando l’area non sia collocata in luogo appartato o non disponga di una naturale barriera visiva, deve essere predisposta un’ulteriore segnalazione e delimitazione a idonea distanza e comunque non meno di 50 metri dall’inizio dell’area.
Aree pubbliche destinate al turismo naturista
I comuni e gli altri enti pubblici locali, nei limiti delle rispettive competenze, possono destinare alla pratica naturista spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi e altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali. I comuni contermini devono individuare, possibilmente, aree tra loro confinanti, così da favorire una più ordinata organizzazione territoriale. La gestione delle aree pubbliche può essere concessa a privati, associazioni o organizzazioni, purché sia garantito il buon funzionamento e la corretta fruizione secondo la normativa sulle concessioni.
Aree private destinate al turismo naturista
Per l’esercizio del turismo naturista in aree private, come campeggi, alberghi, piscine o altre strutture, si applicano sia questa legge sia la disciplina urbanistica e turistica vigente.
Controlli e vigilanza
I comuni e gli altri enti pubblici, ciascuno per le proprie competenze, esercitano il controllo sul buon funzionamento e sulla corretta fruizione delle aree destinate al turismo naturista.
Sanzioni e provvedimenti conseguenti
Se l’area risulta priva di uno o più requisiti definiti dal provvedimento della Giunta regionale, il comune applica al gestore una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro e ordina la sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 90 giorni. È inoltre disposta l’immediata cessazione dell’attività nei casi di mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni, mancato adeguamento ai requisiti nel termine fissato dal comune o prosecuzione della gestione durante la sospensione.
Criteri regionali per concessioni e individuazione delle aree
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, doveva individuare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge:
- i criteri per il rilascio delle concessioni, in conformità alla disciplina delle concessioni demaniali;
- i criteri urbanistici per destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste.
Tra i criteri per le concessioni la legge indica che le aree dovrebbero, di norma, non interrompere la continuità delle aree fruibili dal turismo non naturista, se non separate naturalmente; devono avere accesso alla risorsa naturale marina, lacustre o fluviale di interesse turistico; e devono essere concesse con preferenza, a parità di condizioni, ad associazioni o organizzazioni affiliate a federazioni o confederazioni naturiste nazionali o internazionali. I criteri urbanistici devono tenere conto anche della tutela del paesaggio e delle caratteristiche tecniche delle recinzioni, in modo da garantire i terzi non naturisti dalla visibilità dall’esterno.
Valutazione di attualità
La legge introduce una disciplina ancora riferibile a un settore concreto nel territorio regionale, con norme su aree, concessioni, controlli e sanzioni. Tuttavia, il termine per l’adozione dei criteri regionali è storicamente scaduto e non assume rilievo applicativo futuro; la norma resta comunque il quadro regolatorio di riferimento per le aree naturiste nel Veneto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 feb 2014L.R. Veneto 2/2014
- Legge · 7 feb 2014L.R. Veneto 3/2014
- Legge · 7 feb 2014L.R. Veneto 4/2014
- Legge · 7 feb 2014L.R. Veneto 5/2014
- Legge · 7 feb 2014L.R. Veneto 6/2014
- Legge · 4 feb 2014L.R. Veneto 1/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →