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Legge

L.R. Veneto 7/2014

Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista.

Normativa regionaleL.R. Veneto 7/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto promuove il turismo naturista e ne consente la pratica solo in aree appositamente destinate, delimitate e segnalate. Disciplina aree pubbliche e private, controlli comunali, sanzioni da 500 a 2.000 euro e sospensione dell’attività, oltre ai criteri che la Giunta regionale doveva fissare entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

Riconoscimento e disciplina del turismo naturista in Veneto

Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista

La legge disciplina, nel territorio della Regione del Veneto, la possibilità di praticare il turismo naturista nel rispetto delle persone, della natura e dell’ambiente. L’intervento regionale è volto a individuare condizioni, aree, modalità di segnalazione e criteri di gestione e controllo.

Ambito di applicazione e principio generale

Il turismo naturista è consentito solo in aree, spazi e infrastrutture appositamente destinati, delimitati e segnalati. La disciplina riguarda tanto aree pubbliche quanto aree private, purché organizzate in modo da evitare commistioni con chi non pratica il naturismo.

Delimitazione e segnalazione delle aree

Le aree destinate al turismo naturista devono essere riconoscibili dall’esterno e adeguatamente segnalate con cartelli o altri mezzi efficaci. Quando l’area non sia collocata in luogo appartato o non disponga di una naturale barriera visiva, deve essere predisposta un’ulteriore segnalazione e delimitazione a idonea distanza e comunque non meno di 50 metri dall’inizio dell’area.

Aree pubbliche destinate al turismo naturista

I comuni e gli altri enti pubblici locali, nei limiti delle rispettive competenze, possono destinare alla pratica naturista spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi e altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali. I comuni contermini devono individuare, possibilmente, aree tra loro confinanti, così da favorire una più ordinata organizzazione territoriale. La gestione delle aree pubbliche può essere concessa a privati, associazioni o organizzazioni, purché sia garantito il buon funzionamento e la corretta fruizione secondo la normativa sulle concessioni.

Aree private destinate al turismo naturista

Per l’esercizio del turismo naturista in aree private, come campeggi, alberghi, piscine o altre strutture, si applicano sia questa legge sia la disciplina urbanistica e turistica vigente.

Controlli e vigilanza

I comuni e gli altri enti pubblici, ciascuno per le proprie competenze, esercitano il controllo sul buon funzionamento e sulla corretta fruizione delle aree destinate al turismo naturista.

Sanzioni e provvedimenti conseguenti

Se l’area risulta priva di uno o più requisiti definiti dal provvedimento della Giunta regionale, il comune applica al gestore una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro e ordina la sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 90 giorni. È inoltre disposta l’immediata cessazione dell’attività nei casi di mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni, mancato adeguamento ai requisiti nel termine fissato dal comune o prosecuzione della gestione durante la sospensione.

Criteri regionali per concessioni e individuazione delle aree

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, doveva individuare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge:

  • i criteri per il rilascio delle concessioni, in conformità alla disciplina delle concessioni demaniali;
  • i criteri urbanistici per destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste.

Tra i criteri per le concessioni la legge indica che le aree dovrebbero, di norma, non interrompere la continuità delle aree fruibili dal turismo non naturista, se non separate naturalmente; devono avere accesso alla risorsa naturale marina, lacustre o fluviale di interesse turistico; e devono essere concesse con preferenza, a parità di condizioni, ad associazioni o organizzazioni affiliate a federazioni o confederazioni naturiste nazionali o internazionali. I criteri urbanistici devono tenere conto anche della tutela del paesaggio e delle caratteristiche tecniche delle recinzioni, in modo da garantire i terzi non naturisti dalla visibilità dall’esterno.

Valutazione di attualità

La legge introduce una disciplina ancora riferibile a un settore concreto nel territorio regionale, con norme su aree, concessioni, controlli e sanzioni. Tuttavia, il termine per l’adozione dei criteri regionali è storicamente scaduto e non assume rilievo applicativo futuro; la norma resta comunque il quadro regolatorio di riferimento per le aree naturiste nel Veneto.

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