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Legge

L.R. Campania 10/2014

Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n.1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 10/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge campana disciplina panifici, pane fresco e pane tradizionale di alta qualità, la vendita per consumo immediato, i centri di assistenza tecnica, i contratti di filiera e il tavolo regionale di monitoraggio. Stabilisce anche vigilanza, modifica la disciplina regionale del commercio ed è senza oneri per il bilancio. Il testo è vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, ma l’art. 12 sulle modifiche commerciali è stato abrogato nel 2020.

Disciplina regionale della produzione e vendita del pane

Disciplina regionale della produzione e vendita del pane

La legge, applicabile in Campania, interviene sulla produzione, commercializzazione e valorizzazione del pane, riconoscendo il rilievo economico del settore e fissando regole su denominazioni, organizzazione dell’attività, tracciabilità, assistenza alle imprese e controlli.

Finalità e ambito di intervento

La Regione persegue la modernizzazione del comparto, il miglioramento della qualità e della sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti, una migliore informazione al consumatore, la distinzione tra diverse tipologie di pane, la promozione di contratti di filiera, la valorizzazione dei prodotti tipici da forno della tradizione campana, la lotta alla panificazione abusiva e la riduzione dell’impatto ambientale dei materiali di confezionamento.

Definizioni essenziali

Ai fini della disciplina:

  • il panificio è l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale; la norma distingue il caso di ciclo completo da quello limitato alla produzione degli impasti, richiedendo in entrambi i casi ambienti, attrezzature e requisiti igienico-sanitari e di sicurezza adeguati;
  • il responsabile di panificazione è il titolare, coadiuvante familiare, socio o dipendente che opera prevalentemente nell’impianto e sovrintende il processo produttivo;
  • il contratto di filiera è l’insieme di regole e operazioni concordate tra le parti per coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione nella filiera della panificazione.

Panificio e apertura dell’attività

La denominazione “panificio” è riservata all’impresa che, per struttura e organizzazione del lavoro, realizza nel proprio ambito l’intero ciclo produttivo del pane. Il titolare deve nominare per ogni impianto un responsabile di panificazione. L’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a SCIA da presentare al Comune competente tramite SUAP, con indicazione del responsabile dell’attività produttiva. L’attività deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Responsabile di panificazione

Il responsabile opera in piena autonomia nella gestione, organizzazione e attuazione della produzione. Deve garantire:

  • il rispetto delle regole di buona pratica professionale;
  • l’uso di materie prime conformi;
  • l’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza;
  • la qualità del prodotto finito.

Pane fresco

La denominazione “pane fresco” è riservata esclusivamente al pane che presenta congiuntamente questi requisiti:

  • è posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata di completamento del processo produttivo;
  • è ottenuto con un processo produttivo continuo, senza interruzioni finalizzate alla conservazione;
  • è prodotto da impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altri trattamenti di conservazione prolungata tali da interrompere il ciclo produttivo.

Nella produzione del pane fresco è consentito soltanto l’uso di tecniche finalizzate al rallentamento della lievitazione.

Pane tradizionale di alta qualità

La denominazione “pane tradizionale di alta qualità” spetta ai pani:

  • tradizionali tipici locali individuati dalla Regione, inseriti negli elenchi regionali e nell’elenco nazionale dei prodotti tradizionali;
  • riconosciuti come DOP o IGP.

Per questa tipologia è richiesto un processo continuo, senza surgelazione, congelamento o conservazione prolungata delle materie prime e dei prodotti intermedi fino alla completa cottura finale. È inoltre vietato l’uso di ingredienti contenenti organismi geneticamente modificati.

Vendita per consumo immediato

Le imprese di panificazione possono vendere pane anche per il consumo immediato, purché prevalentemente di propria produzione. La vendita deve avvenire nei locali, nelle attrezzature e negli arredi aziendali, comprese eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle regole sul commercio.

Centri di assistenza tecnica

Per favorire l’ammodernamento delle imprese di panificazione sono previsti Centri di Assistenza Tecnica, costituiti anche in forma consortile dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati. La Regione li autorizza secondo modalità da definire con regolamento del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

I centri possono svolgere attività di assistenza, formazione e aggiornamento su innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economico-finanziaria, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza, tutela dei consumatori, ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e certificazione di qualità. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersene per facilitare il rapporto con le imprese utenti.

Contratti di filiera e promozione

La Regione favorisce i contratti di filiera per la tracciabilità del pane e la valorizzazione della produzione agroalimentare. Tali contratti mirano a migliorare trasparenza e conoscenza del mercato, ridurre l’impiego di fitosanitari e OGM, tutelare suoli e acque e promuovere metodi produttivi compatibili con la tutela ambientale.

I contratti devono riguardare soggetti della produzione, commercio e trasformazione delle materie prime della filiera e contenere:

  • impegno reciproco per la programmazione della qualità;
  • obiettivi, metodologie organizzative e procedure comuni;
  • disciplinari di produzione e cessione fino all’utilizzazione finale;
  • impegno delle parti per almeno un triennio.

Le modalità e le procedure di riconoscimento sono demandate a un regolamento regionale da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Tavolo di lavoro regionale del settore panificazione

La Regione istituisce un tavolo di lavoro regionale per monitoraggio, analisi e proposta sulle questioni del settore. Vi partecipano rappresentanti delle associazioni di categoria, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori. Il tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto, tra gli altri, dai dirigenti regionali competenti, da rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative, da quattro membri delle organizzazioni sindacali del settore, da quattro membri del comitato regionale dei consumatori e da un segretario designato dal Presidente dell’Osservatorio.

La partecipazione è gratuita. Il tavolo:

  • monitora l’applicazione della legge;
  • elabora proposte, analisi, studi e ricerche;
  • promuove gruppi di lavoro, conferenze e iniziative;
  • esprime attività consultive sugli atti di programmazione e sulle proposte di legge rilevanti;
  • promuove comunicazione tra consumatori e operatori;
  • valorizza produzioni di qualità e lavorazioni tradizionali.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica due anni e possono essere rinominati; il rinnovo deve avvenire almeno tre mesi prima della scadenza. Il tavolo resta in prorogatio fino alla nomina dei nuovi componenti.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata ai Comuni e alle ASL territorialmente competenti. Il Dipartimento regionale della programmazione e dello sviluppo economico esercita in via esclusiva il controllo analogo sull’applicazione della legge e di alcune altre leggi regionali richiamate dal testo. La norma contiene anche un’interpretazione autentica successiva, che chiarisce l’estensione di tale controllo alle società contemplate dalla legge regionale n. 15 del 2013 anche prima del trasferimento delle partecipazioni.

Modifiche alla disciplina del commercio regionale

Il testo originario conteneva modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1, in tema di definizioni e classificazione degli esercizi commerciali. Tuttavia questa disposizione è stata successivamente abrogata dalla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, e quindi non è più operativa.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge dichiara espressamente di non comportare oneri finanziari a carico del bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

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