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Legge

L.R. Campania 6/2014

Legge di revisione statutaria concernente le modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 6/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica lo Statuto della Regione Campania riducendo alcuni termini da 60 a 50 giorni e da 12 a 10 giorni, e ridefinisce la composizione e la durata in carica del Collegio dei revisori dei conti. Le nuove disposizioni si applicano dalla X legislatura.

Revisione dello Statuto della Regione Campania su termini procedurali e Collegio dei revisori

Revisione dello Statuto della Regione Campania su termini e Collegio dei revisori

La legge interviene in modo puntuale sulla legge statutaria regionale n. 6 del 2009, modificando alcuni termini e la disciplina del Collegio dei revisori dei conti. Le modifiche hanno efficacia nell’ambito della Regione Campania e, per espressa previsione, si applicano a decorrere dalla X legislatura.

Modifica dei termini statutari

Il provvedimento sostituisce due termini previsti dallo Statuto regionale:

  • nell’articolo 27, comma 1, il termine di 60 giorni è ridotto a 50 giorni;
  • nell’articolo 50, comma 2, il termine di 12 giorni è ridotto a 10 giorni.

Il testo fornito non specifica ulteriori effetti procedurali delle due modifiche, che vanno quindi intese come aggiornamento dei termini previsti dalle corrispondenti disposizioni statutarie.

Collegio dei revisori dei conti

La legge riscrive integralmente l’articolo 63, comma 1, dello Statuto. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania è composto da tre membri non consiglieri.

I componenti sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono inseriti soggetti in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di:

  • contabilità pubblica;
  • gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

La scelta deve avvenire nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. I revisori restano in carica per l’intera legislatura.

Decorrenza e applicazione temporale

Le disposizioni della legge si applicano a decorrere dalla X legislatura. Ne consegue che la nuova disciplina non opera retroattivamente, ma solo per il periodo di governo regionale indicato dalla norma.

Rilevanza pratica

L’atto ha natura di revisione statutaria e incide su elementi organizzativi e procedurali dell’ordinamento regionale campano: termini interni dello Statuto e composizione/durata del Collegio dei revisori. Non contiene norme finanziarie, sanzioni o regime transitorio ulteriori rispetto alla decorrenza espressa.

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