Salta al contenuto
Legge

L.R. Campania 7/2014

Modifiche alla Legge Regionale 1 luglio 2002, n.9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni " co.re.com.) e modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 17 (nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania). [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 7/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina campana del CO.RE.COM., riducendo da sette a tre i componenti, ridefinendo l’elezione del Presidente e portando a tre anni la durata in carica. Riorganizza anche le nomine regionali, attribuendo al Presidente della Giunta e al Consiglio regionale le rispettive competenze e assoggettando molte nomine al gradimento consiliare. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alle norme su CO.RE.COM. e nomine regionali in Campania

Modifiche alla disciplina del CO.RE.COM. e delle nomine regionali in Campania

La legge interviene su due testi regionali della Campania: la disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) e quella sulle nomine e designazioni di competenza regionale. Ridefinisce composizione, durata e modalità di nomina del CO.RE.COM., oltre a distribuire in modo più preciso le competenze tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale.

CO.RE.COM.: composizione, nomina e durata

La composizione del CO.RE.COM. viene ridotta da sette a tre componenti. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale nell’ambito di una terna definita dal Presidente del Consiglio regionale d’intesa con il Presidente della Giunta regionale; gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. La durata in carica passa da due a tre anni.

Struttura di supporto del CO.RE.COM.

La dotazione organica della struttura di supporto e servizio del CO.RE.COM. è determinata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La struttura è posta alle dipendenze di un dirigente di ruolo del Consiglio regionale ed è composta da personale dei ruoli consiliari e da personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato o da aziende pubbliche operanti nel settore delle telecomunicazioni, purché dotato di alta professionalità.

Riparto delle competenze nelle nomine regionali

La legge riscrive la disciplina delle nomine di competenza della Regione Campania. Al Presidente della Giunta regionale spettano le nomine relative ai componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali, nonché quelle nelle società e fondazioni regionali. Quando leggi o statuti attribuiscono tali nomine alla Giunta, esse sono effettuate dal Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta stessa.

Nomine attribuite al Consiglio regionale

Al Consiglio regionale sono attribuite le nomine riguardanti i componenti di organi monocratici e collegiali che svolgono funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende e organismi regionali indicati nell’allegato A, nonché una serie di figure e organismi indicati nell’allegato B, tra cui difensore civico, commissione pari opportunità, garanti e componenti di consulte, osservatori, commissioni e comitati elencati nel medesimo allegato.

Nomine di rappresentanza e interpretazione delle norme previgenti

Restano attribuite agli enti, associazioni e organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi costituiti nell’ambito di enti e organismi aventi natura consortile o associativa. Dalla data di entrata in vigore della legge, i riferimenti contenuti nelle leggi statali, regionali e negli statuti degli enti, agenzie e organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione dell’organo competente, si interpretano secondo il riparto stabilito dalla nuova disciplina. Nei casi residui, le nomine spettano al Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.

Gradimento consiliare

Tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, relative a componenti di organi monocratici e collegiali in enti, organismi, aziende, società e fondazioni regionali, sono soggette al gradimento consiliare previsto dallo Statuto, secondo le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio regionale.

Allegati con enti e organismi interessati

Gli allegati richiamano, ai fini della competenza consiliare, un elenco di enti, aziende e organismi regionali e un elenco di consulte, osservatori, commissioni e comitati regionali. Tra i primi figurano, tra gli altri, consorzi di bonifica, enti parco, enti per il turismo, aziende per il diritto allo studio, IACP, ASL, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie; tra i secondi, consulte regionali, osservatori, commissioni e comitati tematici.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La disciplina ha quindi applicazione esclusivamente nell’ordinamento regionale campano a decorrere da tale data.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.