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Legge

L.R. Campania 9/2014

Modifiche a norme della Legge Regionale 10 luglio 2012, N. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 9/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la legge regionale Campania n. 19/2012 sul Registro Tumori: ridefinisce organizzazione, composizione e compiti dei Registri provinciali, sub-provinciali e infantili, istituisce un Centro di coordinamento e un Comitato regionale di attuazione, introduce raccordi telematici e conferma l’invarianza di spesa. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 25 febbraio 2014.

Modifiche alla disciplina del Registro Tumori della Regione Campania

Modifiche alla disciplina del Registro Tumori della Regione Campania

La legge regionale Campania 25 febbraio 2014, n. 9 interviene sulla legge regionale n. 19/2012, ridefinendo l’assetto organizzativo del Registro Tumori di popolazione, del Registro Tumori Infantili e degli organi di coordinamento e supporto scientifico. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Campania e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Organizzazione dei Registri Tumori

La gestione dei Registri Tumori provinciali e sub-provinciali è affidata a un’unità operativa presso il Dipartimento di prevenzione di ciascuna ASL campana, senza costituzione di nuove strutture organizzative. Il Registro Tumori Infantili è allocato presso l’AORN Santobono Pausilipon, registra i dati dei tumori nella fascia 0-19 anni ed è affidato a un’unità operativa anch’essa non costituente nuova struttura.

Dotazioni umane e requisiti delle unità operative

Per ciascun Registro Tumori provinciale e sub-provinciale l’unità operativa comprende, con risorse ordinarie:

  • un responsabile medico dell’area di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, con esperienza documentata in epidemiologia, dipendente del SSN, nominato dal Direttore generale e con funzione di coordinamento;
  • un’unità ogni 250.000 abitanti, con competenza e formazione specifica nella gestione di dati sanitari;
  • un’unità a tempo pieno di statistica con competenze informatiche.

Per il Registro Tumori Infantili l’unità operativa comprende:

  • un responsabile medico pediatra con competenze oncologiche ed esperienza documentata in epidemiologia, dipendente del SSR, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon;
  • almeno due unità con formazione specifica nella gestione di dati sanitari;
  • una unità a tempo pieno di statistica con competenze informatiche.

I dati raccolti ed elaborati sono registrati e collegati al Comune, alla residenza anagrafica e al CAP del paziente.

Comitato Tecnico-Scientifico

I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo. La composizione viene ampliata e precisata, includendo, tra gli altri, i vertici regionali della tutela della salute, l’IRCCS Fondazione Pascale, l’OER, rappresentanti di università, Ministero della salute, Osservatorio Nazionale Screening, associazioni scientifiche e il responsabile del CRPO presso l’Università Federico II.

Alle riunioni possono partecipare, su richiesta depositata presso la struttura regionale competente:

  • i Presidenti degli Ordini provinciali dei Medici o loro delegati;
  • i referenti dei sindacati dei medici di medicina generale più rappresentativi;
  • i referenti ISDE.

Il Comitato supporta la programmazione regionale nella formazione di base e nell’aggiornamento continuo delle unità operative dei Registri.

Centro di coordinamento del Registro Tumori

È istituito presso la Direzione regionale competente per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale – Osservatorio epidemiologico regionale il Centro di coordinamento del Registro Tumori della Campania. I suoi membri si riuniscono trimestralmente e restano in carica tre anni, salvo rinnovo.

Ne fanno parte il Direttore della struttura regionale competente o un delegato, il responsabile dell’epidemiologia dell’IRCCS Fondazione Pascale, i responsabili dei Registri Tumori provinciali e sub-provinciali e del Registro Tumori Infantili o loro delegati, almeno tre componenti delle unità operative e un funzionario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Entro un mese dall’entrata in vigore della legge devono essere effettuate le nomine previste.

L’IRCCS Fondazione Pascale, in raccordo con il Comitato Tecnico-Scientifico, realizza un server dedicato centrale collegato telematicamente alle postazioni informatiche dei Registri, per assicurare una trasmissione automatica, diretta e continua dei dati.

Tra le funzioni del Centro rientra anche la comparazione dei dati del Registro Tumori umano con quelli del Registro Tumori animali istituito presso il CRIUV.

Comitato regionale di attuazione

È istituito presso la Direzione regionale competente per la tutela della salute il Comitato regionale di attuazione, volto a coordinare lo sviluppo della registrazione oncologica e dei sistemi informativi dei Registri aziendali. Ne fanno parte i Direttori responsabili dell’IRCCS Fondazione Pascale, delle ASL e dell’AORN Santobono-Pausilipon, con funzione di coordinamento affidata all’IRCCS Fondazione Pascale.

Alle riunioni partecipa il Direttore della struttura regionale competente per la tutela della salute o un suo delegato. Il Comitato supporta la Regione nella pianificazione delle attività finalizzate agli obiettivi programmatici della legge istitutiva.

Altre modifiche alla legge regionale n. 19/2012

Vengono soppressi i commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 19/2012. È inoltre modificata la disciplina dell’audizione del Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, che deve riferire sull’andamento delle attività del Registro Tumori e può recepire proposte scientificamente valide da associazioni di volontariato o fondazioni ONLUS per valorizzare il lavoro dei Registri provinciali, sub-provinciali e infantile.

È inoltre previsto che, entro un mese dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Giunta regionale nomini il Responsabile del Registro Tumori Infantili e i Direttori generali nominino i responsabili dei Registri Tumori provinciali e sub-provinciali.

Regime finanziario e salvaguardia

La legge introduce una clausola di invarianza di spesa: non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. È inoltre prevista una clausola di salvaguardia che impone l’interpretazione e l’applicazione delle norme in coerenza con il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i programmi operativi e i poteri del Commissario ad acta.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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