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Sentenza

Sentenza n. 4228/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 013/2025/CRI (prot. n. 62853 del 12.06.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) dei provvedimenti del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 51907 del 14.04.2026, n. 51940 del 14.04.2026, n. 51943 del 14.04.2026, n. 51913 del 14.04.2026, con i quali è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo prat. n. 013/2025/CRI (prot. n. 62853 del 12.06.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dai ricorrenti ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) in subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili” , nella parte in cui: d 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; d 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato;

Giustizia amministrativa202603594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi e determinazione comunale relativi alla domanda di contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica di un edificio condominiale, nonché, in via subordinata, decreto interministeriale attuativo della disciplina sui contributi post-sisma

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Pozzuoli ha respinto la domanda di contributo prevista dall'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 per interventi di riparazione e riqualificazione sismica conseguenti agli eventi del 2024 e del 2025. I dinieghi erano motivati dalla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto di avere prodotto documentazione idonea a dimostrare lo stato legittimo delle unità immobiliari, denunciando difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In via subordinata hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato. Hanno inoltre censurato il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024, nella parte in cui non consentirebbe il contributo per unità immobiliari con difformità sanabili e non prevederebbe un'autonoma erogazione del contributo per le parti comuni condominiali. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse diritti soggettivi patrimoniali spettanti alla cognizione del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia riguarda una pretesa patrimoniale relativa a un contributo disciplinato da una fattispecie legale tipica e vincolata: il decreto interministeriale individua puntualmente beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, stato legittimo, documentazione e criteri di determinazione del contributo, sicché il Comune deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti senza esercitare discrezionalità amministrativa. Anche la formazione della graduatoria e la limitatezza delle risorse non trasformano la posizione in interesse legittimo, poiché la graduatoria costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei secondo criteri oggettivi e la disponibilità finanziaria concorre alla fattispecie costitutiva del diritto. La controversia non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica: l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sisma, mentre la verifica dello stato legittimo è solo un presupposto del contributo e non modifica la natura della domanda. La censura subordinata contro il decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del contributo e non costituisce una controversia autonoma sull'atto normativo. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024

    Prevede la disciplina legislativa dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili; la relativa attuazione configura una fattispecie legale tipica e vincolata.

  • Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili

    Predetermina beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, stato legittimo, documentazione, criteri di contributo, graduatoria e modalità procedimentali, senza attribuire all'amministrazione un potere discrezionale di selezione.

  • art. 3, comma 2, Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Subordina il contributo alla disponibilità del titolo abilitativo prescritto o del titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 7, commi 8 e 9, Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell’abitazione del maggior numero di nuclei familiari.

    La graduatoria applica criteri oggettivi predeterminati e costituisce una modalità di attuazione seriale di diritti omogenei in presenza di risorse limitate; la provvista finanziaria concorre alla fattispecie costitutiva del diritto e non attribuisce discrezionalità amministrativa.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Rileva quale parametro per la verifica dello stato legittimo dell'immobile, requisito del contributo, senza mutare l'oggetto patrimoniale della controversia.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia non si estende alla controversia sul contributo post-sisma, che non riguarda immediatamente l'uso o l'assetto del territorio.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario dichiarato munito di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando una provvidenza economica è disciplinata da una fattispecie legale tipica e vincolata, nella quale l'amministrazione deve verificare soltanto requisiti e documentazione predeterminati senza comparare interessi pubblici e privati, il richiedente vanta un diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.
  • La formazione di una graduatoria non comporta di per sé la sussistenza di un interesse legittimo: se la graduazione avviene mediante criteri oggettivi predeterminati e non implica una selezione qualitativa o comparativa dei progetti, essa costituisce una modalità di attuazione seriale di diritti omogenei.
  • Nei regimi di contributi pubblici finanziati entro un plafond determinato, la disponibilità delle risorse può costituire elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non necessariamente un limite esterno all'esercizio di un potere amministrativo discrezionale.
  • La controversia sul riconoscimento di contributi post-sisma non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica quando l'oggetto immediato è una provvidenza economica e la verifica dello stato legittimo dell'immobile costituisce soltanto uno dei suoi presupposti.
  • L'impugnazione subordinata dell'atto attuativo che disciplina i requisiti del contributo resta attratta dalla giurisdizione relativa alla pretesa patrimoniale quando è strumentale all'ottenimento della medesima provvidenza e non mira autonomamente alla contestazione dell'atto normativo in quanto tale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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