Cassazione Civile, Ordinanza n. 09341/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso di parte delle somme versate tra il 2010 e il 2013 a titolo di TARSU o TARES, assumendo che gli importi fossero stati calcolati dal Comune sulla base di una tariffa non conforme all’art. 68 d.lgs. n. 507/1993. Dopo il diniego dell’ente, aveva impugnato il provvedimento dinanzi alla giustizia tributaria. La CTP aveva accolto il ricorso. La CTR, invece, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado, ritenendo violati gli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 perché la contribuente aveva pagato spontaneamente gli importi senza impugnare nei termini gli atti impositivi e non poteva quindi rimettere in discussione l’obbligazione tributaria mediante l’impugnazione del diniego di rimborso. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR qualificato come inammissibile l’azione contro il diniego di rimborso, applicando erroneamente il principio della definitività dell’atto impositivo e richiamando il tema dell’autotutela.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che il diniego di rimborso è autonomamente impugnabile quando non sia meramente confermativo di un precedente provvedimento, ma contenga una nuova istruttoria e una rivalutazione dell’istanza. Inoltre, ha rilevato che nella specie i pagamenti erano stati eseguiti sulla base di avvisi bonari, rispetto ai quali il contribuente ha facoltà ma non obbligo di impugnazione, e che non risultava un atto tipico ad impugnazione necessaria divenuto definitivo. Pertanto, non era applicabile il principio di inammissibilità dell’istanza di rimborso per mancata impugnazione del titolo impositivo definitivo, né il diverso principio sull’atto di diniego di autotutela riferito a un atto ormai definitivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Il diniego di rimborso è autonomamente impugnabile se non meramente confermativo, cioè se contiene una nuova istruttoria e una autonoma rivalutazione dell’istanza.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dalla CTR per sostenere l’inammissibilità del ricorso, ma la Cassazione esclude che la sua violazione ricorra nella fattispecie, perché mancava un atto impositivo tipico divenuto definitivo.
art. 68 d.lgs. n. 507/1993
È indicato dalla contribuente come parametro di non conformità della tariffa applicata dal Comune, a fondamento della richiesta di rimborso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione o falsa applicazione delle norme processuali tributarie.
Massime di principio
- Nel processo tributario il diniego di rimborso è autonomamente impugnabile quando non si limiti a ribadire un precedente atto, ma esprima una nuova valutazione dell’istanza fondata su ulteriore istruttoria e motivazione autonoma.
- Se il pagamento del tributo è avvenuto sulla base di avvisi bonari o di atti non soggetti a impugnazione necessaria, il contribuente può chiedere il rimborso senza che la mancata impugnazione impedisca la tutela giudiziale.
- L’inammissibilità dell’istanza di rimborso per definitività del titolo presuppone l’esistenza di un atto impositivo tipico, validamente notificato e non impugnato nei termini; in assenza di tale presupposto, la pretesa restitutoria non è preclusa.
- Il principio che esclude l’autonoma tutela contro il diniego di autotutela riguarda solo il rifiuto di ritirare un atto impositivo divenuto definitivo e non può essere esteso a un semplice diniego di rimborso in mancanza di un precedente titolo definitivo.
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