Cassazione Civile, Ordinanza n. 18749/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IVA relativa all’anno d’imposta 2013, determinata in via forfettaria in collegamento con la base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti dovuta per l’attività di sale giochi e biliardi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, per tale settore, l’IVA dovesse seguire necessariamente il regime forfettario previsto per l’ISI e che non fosse consentita l’opzione per il regime ordinario, anche perché non correttamente esercitata dalla società secondo le formalità previste. La società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 74, sesto comma, d.P.R. 633/1972, dell’art. 14 bis d.P.R. 640/1972 e dell’art. 1 d.P.R. 442/1997, sostenendo: che il regime ordinario IVA era sempre optabile; che l’opzione era stata in realtà esercitata fin dal 1997 e mai revocata; che la comunicazione poteva risultare anche da comportamenti concludenti. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, in particolare delle questioni rimaste assorbite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, cassando la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che, pur essendo ISI e IVA accomunate nelle modalità di riscossione per gli apparecchi da intrattenimento, le due imposte restano autonome e il contribuente conserva la facoltà di optare per il regime ordinario dell’IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, d.P.R. 633/1972; inoltre, l’esercizio dell’opzione può desumersi anche da comportamenti concludenti, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto verificarne la sussistenza concreta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 74, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prevede, per le attività soggette a ISI, l’applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile e con le stesse modalità di riscossione, ma riconosce alle singole imprese la facoltà di optare per il regime ordinario dell’imposta.
art. 14 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
Disciplina il regime forfettario per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
artt. 14 ter, 14 quater e 14 quinquies d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
Regolano la riscossione dell’ISI e il collegamento con la riscossione dell’IVA connessa, mantenendo però distinta la natura delle due imposte.
art. 1 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
Consente di desumere il regime fiscale applicabile anche da comportamenti concludenti o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
art. 4 l. 21 novembre 2000, n. 342
Norma interpretativa che rende applicabile il d.P.R. n. 442 del 1997 anche a condotte anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma evocata per il secondo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo; motivo poi assorbito.
art. 27 della sesta direttiva
Richiamata come base della deroga comunitaria al regime IVA forfettario per semplificazione della riscossione o prevenzione di frodi/evasioni.
art. 401 della direttiva 2006/112/CE
Richiamata come disposizione unionale che ripropone la possibilità di mantenere imposte indirette diverse dall’IVA, nei limiti previsti dal diritto UE.
Massime di principio
- Nel regime fiscale degli apparecchi e congegni per il gioco lecito, il collegamento tra imposta sugli intrattenimenti e IVA riguarda soprattutto le modalità di riscossione, ma non elimina l’autonomia delle due imposte.
- Quando la legge riconosce espressamente la facoltà di optare per il regime ordinario dell’IVA, tale facoltà non può essere esclusa per il solo fatto che il contribuente sia assoggettato al regime forfettario dell’imposta sugli intrattenimenti.
- L’opzione fiscale può essere validamente esercitata anche tramite comportamenti concludenti, non essendo decisiva la sola omissione delle formalità dichiarative, se dal complesso delle condotte emerge in modo univoco la scelta del regime applicabile.
- Il giudice di merito, prima di negare l’efficacia dell’opzione, deve verificare in concreto se il contribuente abbia posto in essere atti concludenti idonei a manifestarla.
- Le discipline nazionali che semplificano la riscossione dell’IVA in settori particolari devono essere interpretate in modo compatibile con i vincoli del diritto unionale, senza comprimere oltre misura la facoltà del contribuente di accedere al regime ordinario.
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