Cassazione Penale, Sentenza n. 10924/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 30/05/2024 che aveva convalidato il D.A.Spo. del Questore di Torino. Il ricorrente denunciava: 1) omissione di motivazione con riferimento alla memoria difensiva depositata tempestivamente il 29/05/2024 alle ore 10:37 (entro il termine delle 48 ore), che il GIP non aveva valutato né menzionato nella ordinanza; 2) violazione del diritto di difesa per eccessiva compressione del tempo concesso alla difesa (tempi ritenuti insufficiente tra richiesta di convalida e decisione), con conseguente falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, L. 13/12/1989 n. 401 e dell'art. 178 lett. c c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per omissione di valutazione della memoria difensiva. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al GIP del Tribunale di Torino. È stata altresì disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore (del 22/05/2024) limitatamente all'obbligo di presentazione presso la Tenenza Carabinieri di Ciriè. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il contraddittorio cartolare può essere sufficiente ma il giudice deve comunque assumere e valutare le deduzioni difensive; l'omessa menzione delle memorie depositate entro il termine determina la nullità dell'ordinanza nella parte relativa all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
L. 13/12/1989 n. 401, art. 6, comma 3
Norma che disciplina la convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore (D.A.Spo.); la Corte richiama che la convalida riguarda in particolare l'obbligo di presentazione e che il giudice deve controllare i presupposti di legittimità e la congruità della durata della misura
art. 178, lett. c, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo relativo alla compressione dei termini per la difesa; attiene a profili procedurali e alla corretta applicazione delle regole sul contraddittorio e sui termini
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Fondamento del gravame in Cassazione per omissione di motivazione (omessa considerazione della memoria difensiva), invocato quale vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alle conclusioni del Procuratore generale rese ai sensi della norma; non incide sulla decisione di merito ma attesta la partecipazione del PG in Cassazione
Massime di principio
- La produzione entro 48 ore di una memoria difensiva nei procedimenti di convalida del D.A.Spo. (art. 6 L. 401/1989) deve essere espressamente valutata e menzionata dal giudice: l'omessa considerazione comporta la nullità dell'ordinanza nella parte relativa all'obbligo di presentazione
- Il contraddittorio esclusivamente cartolare è ammesso e sufficiente in questi procedimenti, ma non può essere mero formalismo: il giudice deve prendere in carico e motivare le argomentazioni difensive presentate
- La legittimità della convalida richiede verifica dei presupposti di legge e della congruità della durata della misura; tali profili devono emergere nella motivazione
- Se il provvedimento impugnato contiene più prescrizioni, la Corte può sospenderne l'efficacia parzialmente (ad es. limitatamente all'obbligo di presentazione) in attesa del nuovo esame da parte del GIP
- Tempi molto compressi tra notifica, deposito delle memorie e decisione formale possono integrare violazione del diritto di difesa se rendono illusorio il contraddittorio; anche quando il contraddittorio è scritto, il giudice deve garantire che sia effettivo
- Esito tipico del vizio denunciato: annullamento e rinvio al giudice di merito con indicazione di riesaminare le memorie e motivare compiutamente la decisione
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