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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10924/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 30/05/2024 che aveva convalidato il D.A.Spo. del Questore di Torino. Il ricorrente denunciava: 1) omissione di motivazione con riferimento alla memoria difensiva depositata tempestivamente il 29/05/2024 alle ore 10:37 (entro il termine delle 48 ore), che il GIP non aveva valutato né menzionato nella ordinanza; 2) violazione del diritto di difesa per eccessiva compressione del tempo concesso alla difesa (tempi ritenuti insufficiente tra richiesta di convalida e decisione), con conseguente falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, L. 13/12/1989 n. 401 e dell'art. 178 lett. c c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per omissione di valutazione della memoria difensiva. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al GIP del Tribunale di Torino. È stata altresì disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore (del 22/05/2024) limitatamente all'obbligo di presentazione presso la Tenenza Carabinieri di Ciriè. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il contraddittorio cartolare può essere sufficiente ma il giudice deve comunque assumere e valutare le deduzioni difensive; l'omessa menzione delle memorie depositate entro il termine determina la nullità dell'ordinanza nella parte relativa all'obbligo di presentazione.

Norme richiamate

  • L. 13/12/1989 n. 401, art. 6, comma 3

    Norma che disciplina la convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore (D.A.Spo.); la Corte richiama che la convalida riguarda in particolare l'obbligo di presentazione e che il giudice deve controllare i presupposti di legittimità e la congruità della durata della misura

  • art. 178, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo relativo alla compressione dei termini per la difesa; attiene a profili procedurali e alla corretta applicazione delle regole sul contraddittorio e sui termini

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Fondamento del gravame in Cassazione per omissione di motivazione (omessa considerazione della memoria difensiva), invocato quale vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alle conclusioni del Procuratore generale rese ai sensi della norma; non incide sulla decisione di merito ma attesta la partecipazione del PG in Cassazione

Massime di principio

  • La produzione entro 48 ore di una memoria difensiva nei procedimenti di convalida del D.A.Spo. (art. 6 L. 401/1989) deve essere espressamente valutata e menzionata dal giudice: l'omessa considerazione comporta la nullità dell'ordinanza nella parte relativa all'obbligo di presentazione
  • Il contraddittorio esclusivamente cartolare è ammesso e sufficiente in questi procedimenti, ma non può essere mero formalismo: il giudice deve prendere in carico e motivare le argomentazioni difensive presentate
  • La legittimità della convalida richiede verifica dei presupposti di legge e della congruità della durata della misura; tali profili devono emergere nella motivazione
  • Se il provvedimento impugnato contiene più prescrizioni, la Corte può sospenderne l'efficacia parzialmente (ad es. limitatamente all'obbligo di presentazione) in attesa del nuovo esame da parte del GIP
  • Tempi molto compressi tra notifica, deposito delle memorie e decisione formale possono integrare violazione del diritto di difesa se rendono illusorio il contraddittorio; anche quando il contraddittorio è scritto, il giudice deve garantire che sia effettivo
  • Esito tipico del vizio denunciato: annullamento e rinvio al giudice di merito con indicazione di riesaminare le memorie e motivare compiutamente la decisione

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