Regolamento (UE) 2022/1619
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1619 della Commissione del 19 settembre 2022 che modifica l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna rapidamente gli elenchi UE delle aree da cui è consentito importare carni fresche di determinati ungulati, a seguito della comparsa di un focolaio di afta epizootica in Botswana. In particolare, separa la precedente zona BW-5 in due zone operative ai fini commerciali: BW-5, limitata alla zona veterinaria di sorveglianza 6a, e BW-6, corrispondente alla zona veterinaria di sorveglianza 6b. Per la zona BW-6 viene di fatto esclusa l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione delle relative partite di carni fresche, al fine di ridurre il rischio sanitario.
Modifica l’elenco del Botswana nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, sospendendo l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di carni fresche di determinati ungulati dalla zona BW-6 a seguito di un focolaio di afta epizootica.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati provenienti dal Botswana, nell’ambito del sistema di elenchi di paesi terzi, territori, zone e compartimenti previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692. L’intervento riguarda in particolare l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetto su due zone veterinarie del Botswana: BW-5 e BW-6. La modifica è adottata in ragione dell’evoluzione epidemiologica dell’afta epizootica e ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’elenco UE per il Botswana relativo alle carni fresche di determinati ungulati
Il regolamento interviene sull’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di carni fresche di determinati ungulati. La misura è adottata alla luce di un focolaio di afta epizootica notificato dal Botswana e mira a prevenire il rischio di introduzione della malattia nel territorio dell’Unione.
Contesto normativo
Il considerando ricorda che il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le prescrizioni di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e che tali partite devono provenire da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli appositi elenchi. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che specifica le condizioni di ingresso per determinate specie e categorie, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che pubblica gli elenchi operativi per i diversi prodotti e categorie.
Fatti epidemiologici alla base dell’intervento
Il Botswana ha notificato alla Commissione, il 30 agosto 2022, la comparsa di un focolaio di afta epizootica. Il focolaio è stato localizzato nella zona di Butale, nella regione nord-orientale del paese, all’interno della zona veterinaria di sorveglianza 6b, ed è stato confermato il 27 agosto 2022 mediante analisi RT-PCR. Poiché l’allegato XIII autorizzava l’ingresso nell’Unione di carni fresche di determinati ungulati dalla zona BW-5 del Botswana, che comprendeva anche le zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b, la Commissione ha ritenuto necessario rivedere tale classificazione.
Modifica dell’allegato XIII
La modifica operata dal regolamento si concentra sulla riorganizzazione della voce relativa al Botswana:
- nella parte 1 dell’allegato XIII viene inserita la voce relativa alla zona BW-6 del Botswana, con indicazione delle categorie di animali interessate e della data 27.8.2022;
- nella parte 2, la voce BW-5 del Botswana viene sostituita in modo da riferirla solo alla zona veterinaria di sorveglianza 6a;
- viene inoltre inserita una nuova voce BW-6 per la zona veterinaria di sorveglianza 6b.
In termini sostanziali, la misura comporta che la precedente area autorizzata non sia più trattata come un’unica zona ai fini dell’importazione, ma sia distinta in due zone, con conseguente esclusione della zona 6b dall’ingresso autorizzato nell’Unione per le partite interessate.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici e le autorità sanitarie, la conseguenza principale è che le partite di carni fresche di determinati ungulati provenienti dalla zona veterinaria di sorveglianza 6b del Botswana non possono più essere introdotte nell’Unione. Rimane invece la possibilità di importazione per la zona BW-5, ora limitata alla sola zona veterinaria di sorveglianza 6a, secondo la disciplina dell’allegato XIII come modificato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento in ragione della situazione epidemiologica del Botswana e del rischio sanitario connesso.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’allegato XIII è quello relativo ai paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati.
Esclusione della zona BW-6 del Botswana per le carni fresche di ungulati
Nell’allegato, parte 1, viene inserita la voce relativa alla zona BW-6 del Botswana, associata a bovini (BOV), ovini e caprini (OVI), ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento (RUF) e ungulati selvatici (RUW), con riferimento alla data 27.8.2022. Nella parte 2, la voce Botswana BW-5 è limitata alla zona veterinaria di sorveglianza 6a, mentre viene inserita una nuova voce Botswana BW-6 per la zona veterinaria di sorveglianza 6b, coerentemente con la rimozione dell’autorizzazione all’ingresso per tale area.
Motivazione sanitaria e urgenza
Il regolamento è adottato a seguito della notifica del 30 agosto 2022 da parte del Botswana di un focolaio di afta epizootica, confermato il 27 agosto 2022 tramite RT-PCR nella zona di Butale, all’interno della zona veterinaria di sorveglianza 6b. Considerato il rischio di introduzione della malattia nell’Unione, la Commissione ritiene necessario non autorizzare più l’ingresso delle relative partite e applicare la modifica con urgenza.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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