Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1652

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1652 della Commissione del 20 settembre 2022 relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Colli di Rimini» (DOP)]

Normativa europea32022R1652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica dell’Unione al disciplinare della DOP vitivinicola «Colli di Rimini». La modifica comprende, in particolare, il cambiamento del nome della denominazione in «Rimini». Non essendo pervenute opposizioni, la Commissione dispone l’approvazione della modifica e ne fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare della DOP vitivinicola «Colli di Rimini», con variazione del nome in «Rimini».

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta del settore vitivinicolo originariamente registrata come «Colli di Rimini», limitatamente all’approvazione della modifica del disciplinare richiesta dall’Italia ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33. Ha efficacia in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; non contiene esclusioni espresse. La modifica riguarda il nome della denominazione e il relativo disciplinare pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Colli di Rimini"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1652 approva una modifica dell’Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta vitivinicola "Colli di Rimini". La modifica riguarda anche il cambio del nome della denominazione in "Rimini".

Contesto procedurale

La domanda di modifica è stata presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33. La Commissione ha pubblicato la domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Assenza di opposizioni

Nei considerando si dà atto che alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per tale ragione, la modifica può essere approvata ai sensi dell’articolo 99 del medesimo regolamento, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 approva formalmente la modifica del disciplinare pubblicata per la DOP "Colli di Rimini". Il testo normativo non dettaglia ulteriori cambiamenti del disciplinare oltre al richiamo alla modifica approvata e alla variazione del nome.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Colli di Rimini» (DOP). La modifica include la variazione del nome da «Colli di Rimini» a «Rimini».

Iter procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si precisa che l’Italia ha trasmesso la domanda ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33. La domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicolodenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protettequalità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.