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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1617

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1617 della Commissione del 19 settembre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell'Unione europea. La Commissione rivede le delimitazioni di zone I, II e III alla luce dei nuovi focolai e del miglioramento della situazione in alcune aree, sostituendo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L'intervento mira a riflettere il diverso livello di rischio epidemiologico e a mantenere misure proporzionate di controllo e prevenzione.

Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, cioè alle zone soggette a restrizioni I, II e III in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania. Incide sulla movimentazione di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nelle aree regionalizzate per peste suina africana, con effetti diretti su operatori, autorità competenti e scambi intra-UE; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce un regime generale nuovo, ma sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605, come aggiornato dalla situazione epidemiologica più recente.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulla peste suina africana

Il regolamento della Commissione interviene in via urgente per aggiornare la regionalizzazione delle misure speciali di controllo della peste suina africana nell'Unione. La revisione si fonda sull'evoluzione della situazione epidemiologica, sui nuovi focolai registrati in alcuni Stati membri e sull'efficacia delle misure di contenimento già applicate in altre aree, con l'obiettivo di mantenere un livello di tutela proporzionato e coerente con il rischio effettivo.

Contesto e base giuridica

L'atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando si ricorda che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici e può produrre effetti rilevanti sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti, incidendo sia sul mercato interno sia sulle esportazioni verso paesi terzi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aveva già stabilito misure speciali di controllo per gli Stati membri elencati nel suo allegato I; il presente atto ne aggiorna la mappatura territoriale.

Criteri di delimitazione delle zone

La Commissione precisa che la classificazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III deve riflettere:

  • la situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro nel suo complesso;
  • il livello di rischio di ulteriore diffusione;
  • principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone;
  • gli orientamenti dell'Unione concordati in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • le norme internazionali pertinenti, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH;
  • le giustificazioni tecniche fornite dalle autorità competenti nazionali.

Aggiornamenti dovuti ai nuovi focolai e ai miglioramenti epidemiologici

Il testo dà conto di una serie di eventi epidemiologici che giustificano la modifica dell'allegato:

  • in Polonia è stato rilevato un nuovo focolaio in suini detenuti nella regione Varmia-Masuria, con conseguente aumento del livello di rischio e riclassificazione dell'area da zona II a zona III;
  • in Germania e Polonia sono stati segnalati nuovi focolai in suini selvatici, anche in aree prossime al confine, con conseguente revisione delle zone I e II;
  • in alcune aree della Polonia e della Slovacchia l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici negli ultimi dodici mesi, unita all'efficacia delle misure di controllo applicate ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687, consente il declassamento da zona III a zona II.

Contenuto dell'allegato sostitutivo

L'allegato I, sostituito integralmente, contiene l'elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni articolate in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e riguardano, a seconda dello Stato membro, regioni, province, distretti, comuni, sezioni comunali, aree rurali o unità di gestione faunistica. Tra gli Stati interessati figurano Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania.

Effetti specifici per i principali Stati membri interessati

In Germania, il regolamento amplia e ridisegna varie aree in Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Uckermark, Oder-Spree, Dahme-Spreewald, Spree-Neiße e altri distretti, con spostamenti di zone tra le categorie I, II e III in funzione del rischio. In Polonia la revisione è particolarmente ampia e interessa numerosi voivodati, con numerose riclassificazioni di comuni e distretti; in Slovacchia diverse aree passano da zona III a zona II, mentre altre restano in zona I o III a seconda del distretto e della presenza di focolai.

Per Italia, l'allegato aggiorna le zone in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio, oltre a confermare per la Sardegna l'intero territorio come zona III e per il comune di Roma, limitatamente all'area compresa nei confini della ASL RM1, la classificazione in zona III. In Romania e in Bulgaria sono elencate ampie porzioni territoriali già soggette a restrizioni III o II; analogamente, Lettonia, Lituania, Estonia e Ungheria sono disciplinate con elenchi territoriali molto puntuali.

Urgenza e decorrenza

Il regolamento sottolinea che, data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione, le modifiche devono produrre effetto il prima possibile. Per questo l'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Rilievo pratico per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore suinicolo e per i consulenti che assistono imprese agricole, trasformatori e soggetti della filiera, il provvedimento comporta l'obbligo di verificare costantemente la corretta localizzazione delle aziende e delle partite rispetto alle aree regionalizzate. La classificazione della zona incide infatti sui movimenti di animali e prodotti, sulle autorizzazioni e sulle misure di biosicurezza applicabili, con conseguenze immediate sui flussi commerciali intra-UE e sulla gestione del rischio sanitario.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne consegue la ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana negli Stati membri interessati.

Motivazione epidemiologica della revisione delle zone

I considerando spiegano che la modifica deriva da nuovi focolai in suini detenuti e selvatici, in particolare in Polonia e Germania, e dal miglioramento della situazione in alcune aree di Polonia e Slovacchia. La delimitazione delle zone deve basarsi sulla situazione epidemiologica, sul livello di rischio di diffusione, su criteri scientifici, sugli orientamenti dell'Unione e sulle norme WOAH, tenendo conto anche delle giustificazioni fornite dagli Stati membri interessati.

Riposizionamento di aree tra le diverse categorie di restrizione

Alcune aree vengono riclassificate: una zona della Polonia nella regione Varmia-Masuria passa da zona II a zona III per un nuovo focolaio in suini detenuti; alcune aree della Germania vengono inserite nelle zone I o II in funzione dell'aumento del rischio; alcune aree di Polonia e Slovacchia passano da zona III a zona II per l'assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e per l'efficacia delle misure di controllo.

Nuove delimitazioni in Germania, Polonia e Slovacchia

Il regolamento delimita nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Germania, Polonia e Slovacchia, aggiornando le aree elencate nelle parti I, II e III dell'allegato I in base alla dinamica epidemiologica e alle aree circostanti.

Elenco dettagliato delle aree regionalizzate per Stato membro

L'allegato sostitutivo contiene l'elenco puntuale delle zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania, con delimitazioni spesso molto granulari per comuni, distretti, municipi, quartieri o unità di gestione faunistica.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareagricolturamercato internocommercio internazionale

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