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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1618

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1618 della Commissione del 19 settembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La modifica deriva dalla comparsa di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e dalla valutazione della Commissione sulle misure di controllo adottate dai Paesi interessati. In concreto, alcune zone vengono sospese o mantenute sotto restrizione, mentre altre vengono reinserite o aggiornate negli allegati del regolamento (UE) 2021/404.

Modifica degli elenchi di zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone/compartimenti elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sulle autorità competenti e sugli operatori del settore avicolo e delle carni avicole, nella misura in cui le spedizioni provengano dalle zone soggette a restrizioni o, al contrario, dalle zone nuovamente autorizzate. Non disciplina altri prodotti o altri Paesi terzi al di fuori di quelli espressamente modificati; non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna gli elenchi esistenti in funzione della situazione epidemiologica.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento interviene nel quadro della normativa unionale di sanità animale per aggiornare gli elenchi dei paesi terzi e delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche avicole. La misura è adottata in risposta a numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e alla valutazione della Commissione circa l’efficacia delle misure di contenimento adottate.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3, nonché il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie applicabili all’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi delle zone autorizzate; il presente atto li modifica per allinearli alla situazione epidemiologica aggiornata.

Ambito materiale della modifica

Le modifiche riguardano due allegati del regolamento (UE) 2021/404:

  • l’allegato V, relativo a partite di pollame e materiale germinale di pollame;
  • l’allegato XIV, relativo a carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Le categorie interessate comprendono, tra le altre, pollame riproduttore e da reddito, pollame destinato alla macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi di pollame, uova da cova, nonché carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.

Motivazione sanitaria e valutazione della Commissione

Nei considerando sono descritti i focolai notificati dai tre Paesi terzi. Il Canada segnala focolai in Alberta e Quebec, il Regno Unito diversi focolai in Inghilterra e Galles, gli Stati Uniti focolai in California, Minnesota, Indiana, Wisconsin e Ohio. In tutti i casi le autorità veterinarie hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato una politica di abbattimento totale, seguita da pulizia e disinfezione.

Sulla base delle informazioni trasmesse e della propria valutazione, la Commissione conclude che:

  • i focolai negli stabilimenti avicoli interessati risultano estinti, per le situazioni pregresse già valutate;
  • tuttavia, per le zone soggette a restrizioni a causa dei focolai recenti, l’ingresso nell’Unione non dovrebbe essere autorizzato;
  • è pertanto necessario aggiornare gli allegati del regolamento 2021/404.

Modifiche dell’allegato V: pollame e materiale germinale

Per il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti vengono sostituite o inserite numerose righe nelle tabelle dell’allegato V, parte 1. Le voci individuano le singole zone epidemiologiche e la tipologia di partite ammesse, con specifiche date di riferimento per la sospensione o il ripristino dell’autorizzazione.

In particolare:

  • per il Canada sono modificate le zone CA-2.5, CA-2.6, CA-2.9, CA-2.12, CA-2.15, CA-2.16, CA-2.17, CA-2.18, CA-2.23, CA-2.25, CA-2.26, CA-2.27, CA-2.30, CA-2.31, CA-2.32, CA-2.34, CA-2.37, CA-2.38 e sono aggiunte le zone CA-2.75, CA-2.76, CA-2.77, CA-2.78;
  • per il Regno Unito è modificata la zona GB-2.122 e sono aggiunte le zone GB-2.134 fino GB-2.142;
  • per gli Stati Uniti sono modificate numerose zone già elencate, tra cui US-2.19, US-2.33, US-2.39, US-2.41, US-2.45, US-2.58, US-2.69, US-2.72, US-2.79, US-2.83, US-2.91, US-2.95, US-2.116, US-2.123, US-2.139, US-2.143, US-2.148, US-2.153, US-2.183, e sono aggiunte le zone US-2.241 fino US-2.252.

Le descrizioni geografiche riportate nella parte 2 precisano l’ubicazione delle nuove zone e, per il Regno Unito e gli Stati Uniti, indicano aree di 10 km di raggio centrate su coordinate GPS o riferite a contee e località specifiche.

Modifiche dell’allegato XIV: carni fresche

Analogamente, l’allegato XIV, parte 1, viene aggiornato per le stesse aree geografiche. Le voci riguardano:

  • carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
  • carni fresche di ratiti;
  • carni fresche di selvaggina da penna.

Per il Canada sono modificate le zone CA-2.5, CA-2.6, CA-2.9, CA-2.12, CA-2.15, CA-2.16, CA-2.17, CA-2.18, CA-2.23, CA-2.25, CA-2.26, CA-2.27, CA-2.30, CA-2.31, CA-2.32, CA-2.34, CA-2.37, CA-2.38 e sono aggiunte le zone CA-2.75, CA-2.76, CA-2.77, CA-2.78. Per il Regno Unito e per gli Stati Uniti le relative zone sono analogamente sostituite o aggiunte, con le medesime aree e date di riferimento indicate nell’allegato V.

Effetti pratici

Per gli operatori economici, l’effetto principale è la rimodulazione delle possibilità di esportazione verso l’Unione dalle zone colpite o risanate nei tre Paesi terzi. Le spedizioni di pollame, materiale germinale e carni fresche possono essere ammesse solo se provenienti da zone che figurano ancora negli elenchi aggiornati e nel rispetto delle date e condizioni riportate negli allegati. Ne consegue l’esigenza di verificare puntualmente la zona di origine, la categoria della merce e l’aggiornamento temporale delle restrizioni prima di ogni importazione nell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La Commissione sottolinea espressamente l’urgenza della misura per prevenire l’introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto sanitario

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/692. Ricorda che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è subordinato all’iscrizione del paese terzo, territorio, zona o compartimento negli elenchi di cui all’articolo 230 del regolamento (UE) 2016/429 e al rispetto delle prescrizioni sanitarie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692.

Aggiornamento degli elenchi di autorizzazione

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati. L’allegato V riguarda il pollame, il materiale germinale di pollame e le relative partite ammesse all’ingresso nell’Unione; l’allegato XIV riguarda le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. Le modifiche concernono le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti, con sostituzione, cancellazione o aggiunta di numerose zone specifiche.

Restrizioni per focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità

A seguito dei focolai notificati in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione conclude che le partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie per tali focolai non dovrebbero più essere autorizzate. Viene così adeguata la lista delle zone ammesse, in funzione della valutazione epidemiologica e del rischio per lo stato sanitario dell’Unione.

Zone canadesi interessate

Per il Canada sono aggiornate varie zone dell’Alberta, della Columbia Britannica, del Manitoba, dell’Ontario, del Quebec e del Saskatchewan, con riferimento a date di inizio/fine della sospensione o del ripristino dell’autorizzazione. È inoltre aggiunta la nuova zona CA-2.78 in Alberta, con descrizione geografica specifica nell’allegato, e le corrispondenti autorizzazioni per pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame/selvaggina da penna.

Zone del Regno Unito interessate

Per il Regno Unito è aggiornata la zona GB-2.122 e sono aggiunte le nuove zone GB-2.134 fino a GB-2.142, corrispondenti a focolai localizzati in varie aree di Inghilterra, Galles e Scozia. L’allegato riporta per ciascuna zona le specie/categorie ammesse e le date di applicazione, nonché la descrizione geografica delle aree di restrizione a raggio di 10 km.

Zone statunitensi interessate

Per gli Stati Uniti sono aggiornate numerose zone in California, Minnesota, Indiana, Wisconsin e Ohio, con sostituzione delle relative voci negli allegati e aggiunta delle nuove zone US-2.241 fino a US-2.252. Le descrizioni geografiche precisano con coordinate GPS le aree di 10 km di raggio interessate dai focolai e la corrispondenza con specifici siti/premesse, talora richiamando zone già presenti nel regolamento (UE) 2021/404.

Entrata in vigore e applicazione urgente

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione giustifica l’urgenza con il grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalesicurezza alimentaremovimentazione intracomunitaria e importazionicontrolli veterinari

Testo integrale

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