Regolamento (UE) 2022/1618
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1618 della Commissione del 19 settembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La modifica deriva dalla comparsa di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e dalla valutazione della Commissione sulle misure di controllo adottate dai Paesi interessati. In concreto, alcune zone vengono sospese o mantenute sotto restrizione, mentre altre vengono reinserite o aggiornate negli allegati del regolamento (UE) 2021/404.
Modifica degli elenchi di zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone/compartimenti elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sulle autorità competenti e sugli operatori del settore avicolo e delle carni avicole, nella misura in cui le spedizioni provengano dalle zone soggette a restrizioni o, al contrario, dalle zone nuovamente autorizzate. Non disciplina altri prodotti o altri Paesi terzi al di fuori di quelli espressamente modificati; non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna gli elenchi esistenti in funzione della situazione epidemiologica.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene nel quadro della normativa unionale di sanità animale per aggiornare gli elenchi dei paesi terzi e delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche avicole. La misura è adottata in risposta a numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e alla valutazione della Commissione circa l’efficacia delle misure di contenimento adottate.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3, nonché il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie applicabili all’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi delle zone autorizzate; il presente atto li modifica per allinearli alla situazione epidemiologica aggiornata.
Ambito materiale della modifica
Le modifiche riguardano due allegati del regolamento (UE) 2021/404:
- l’allegato V, relativo a partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- l’allegato XIV, relativo a carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Le categorie interessate comprendono, tra le altre, pollame riproduttore e da reddito, pollame destinato alla macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi di pollame, uova da cova, nonché carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.
Motivazione sanitaria e valutazione della Commissione
Nei considerando sono descritti i focolai notificati dai tre Paesi terzi. Il Canada segnala focolai in Alberta e Quebec, il Regno Unito diversi focolai in Inghilterra e Galles, gli Stati Uniti focolai in California, Minnesota, Indiana, Wisconsin e Ohio. In tutti i casi le autorità veterinarie hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato una politica di abbattimento totale, seguita da pulizia e disinfezione.
Sulla base delle informazioni trasmesse e della propria valutazione, la Commissione conclude che:
- i focolai negli stabilimenti avicoli interessati risultano estinti, per le situazioni pregresse già valutate;
- tuttavia, per le zone soggette a restrizioni a causa dei focolai recenti, l’ingresso nell’Unione non dovrebbe essere autorizzato;
- è pertanto necessario aggiornare gli allegati del regolamento 2021/404.
Modifiche dell’allegato V: pollame e materiale germinale
Per il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti vengono sostituite o inserite numerose righe nelle tabelle dell’allegato V, parte 1. Le voci individuano le singole zone epidemiologiche e la tipologia di partite ammesse, con specifiche date di riferimento per la sospensione o il ripristino dell’autorizzazione.
In particolare:
- per il Canada sono modificate le zone CA-2.5, CA-2.6, CA-2.9, CA-2.12, CA-2.15, CA-2.16, CA-2.17, CA-2.18, CA-2.23, CA-2.25, CA-2.26, CA-2.27, CA-2.30, CA-2.31, CA-2.32, CA-2.34, CA-2.37, CA-2.38 e sono aggiunte le zone CA-2.75, CA-2.76, CA-2.77, CA-2.78;
- per il Regno Unito è modificata la zona GB-2.122 e sono aggiunte le zone GB-2.134 fino GB-2.142;
- per gli Stati Uniti sono modificate numerose zone già elencate, tra cui US-2.19, US-2.33, US-2.39, US-2.41, US-2.45, US-2.58, US-2.69, US-2.72, US-2.79, US-2.83, US-2.91, US-2.95, US-2.116, US-2.123, US-2.139, US-2.143, US-2.148, US-2.153, US-2.183, e sono aggiunte le zone US-2.241 fino US-2.252.
Le descrizioni geografiche riportate nella parte 2 precisano l’ubicazione delle nuove zone e, per il Regno Unito e gli Stati Uniti, indicano aree di 10 km di raggio centrate su coordinate GPS o riferite a contee e località specifiche.
Modifiche dell’allegato XIV: carni fresche
Analogamente, l’allegato XIV, parte 1, viene aggiornato per le stesse aree geografiche. Le voci riguardano:
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
- carni fresche di ratiti;
- carni fresche di selvaggina da penna.
Per il Canada sono modificate le zone CA-2.5, CA-2.6, CA-2.9, CA-2.12, CA-2.15, CA-2.16, CA-2.17, CA-2.18, CA-2.23, CA-2.25, CA-2.26, CA-2.27, CA-2.30, CA-2.31, CA-2.32, CA-2.34, CA-2.37, CA-2.38 e sono aggiunte le zone CA-2.75, CA-2.76, CA-2.77, CA-2.78. Per il Regno Unito e per gli Stati Uniti le relative zone sono analogamente sostituite o aggiunte, con le medesime aree e date di riferimento indicate nell’allegato V.
Effetti pratici
Per gli operatori economici, l’effetto principale è la rimodulazione delle possibilità di esportazione verso l’Unione dalle zone colpite o risanate nei tre Paesi terzi. Le spedizioni di pollame, materiale germinale e carni fresche possono essere ammesse solo se provenienti da zone che figurano ancora negli elenchi aggiornati e nel rispetto delle date e condizioni riportate negli allegati. Ne consegue l’esigenza di verificare puntualmente la zona di origine, la categoria della merce e l’aggiornamento temporale delle restrizioni prima di ogni importazione nell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La Commissione sottolinea espressamente l’urgenza della misura per prevenire l’introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto sanitario
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/692. Ricorda che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è subordinato all’iscrizione del paese terzo, territorio, zona o compartimento negli elenchi di cui all’articolo 230 del regolamento (UE) 2016/429 e al rispetto delle prescrizioni sanitarie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692.
Aggiornamento degli elenchi di autorizzazione
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati. L’allegato V riguarda il pollame, il materiale germinale di pollame e le relative partite ammesse all’ingresso nell’Unione; l’allegato XIV riguarda le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. Le modifiche concernono le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti, con sostituzione, cancellazione o aggiunta di numerose zone specifiche.
Restrizioni per focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità
A seguito dei focolai notificati in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione conclude che le partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie per tali focolai non dovrebbero più essere autorizzate. Viene così adeguata la lista delle zone ammesse, in funzione della valutazione epidemiologica e del rischio per lo stato sanitario dell’Unione.
Zone canadesi interessate
Per il Canada sono aggiornate varie zone dell’Alberta, della Columbia Britannica, del Manitoba, dell’Ontario, del Quebec e del Saskatchewan, con riferimento a date di inizio/fine della sospensione o del ripristino dell’autorizzazione. È inoltre aggiunta la nuova zona CA-2.78 in Alberta, con descrizione geografica specifica nell’allegato, e le corrispondenti autorizzazioni per pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame/selvaggina da penna.
Zone del Regno Unito interessate
Per il Regno Unito è aggiornata la zona GB-2.122 e sono aggiunte le nuove zone GB-2.134 fino a GB-2.142, corrispondenti a focolai localizzati in varie aree di Inghilterra, Galles e Scozia. L’allegato riporta per ciascuna zona le specie/categorie ammesse e le date di applicazione, nonché la descrizione geografica delle aree di restrizione a raggio di 10 km.
Zone statunitensi interessate
Per gli Stati Uniti sono aggiornate numerose zone in California, Minnesota, Indiana, Wisconsin e Ohio, con sostituzione delle relative voci negli allegati e aggiunta delle nuove zone US-2.241 fino a US-2.252. Le descrizioni geografiche precisano con coordinate GPS le aree di 10 km di raggio interessate dai focolai e la corrispondenza con specifici siti/premesse, talora richiamando zone già presenti nel regolamento (UE) 2021/404.
Entrata in vigore e applicazione urgente
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione giustifica l’urgenza con il grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.
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