R.R. Lombardia 10/2006
Definizione dei compiti del garante dei detenuti, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo definisce funzioni, modalità di intervento e relazioni del Garante dei detenuti, svolte pro tempore dal Difensore civico fino all’istituzione della figura dedicata. L’attività riguarda la tutela dei diritti delle persone ristrette negli istituti penitenziari e nelle strutture di esecuzione penale esterna in Lombardia, con interventi su prestazioni, procedimenti, accesso agli atti e segnalazioni di disfunzioni.
Compiti del Garante dei detenuti della Regione Lombardia
Compiti del Garante dei detenuti della Regione Lombardia
Il regolamento disciplina le funzioni del Garante dei detenuti ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8, con riferimento alla Regione Lombardia. Nella fase transitoria, tali funzioni sono svolte pro tempore dal Difensore civico regionale, in autonomia rispetto agli organi e alle strutture amministrative regionali.
Ambito di applicazione e destinatari
L’attività del Garante è rivolta alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, con l’obiettivo di favorire l’effettivo esercizio dei diritti nell’ambito dei servizi pubblici regionali e delle attività connesse alle materie di competenza regionale. I destinatari dell’azione di impulso e verifica sono:
- l’amministrazione regionale;
- gli enti pubblici regionali;
- i gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali;
- i soggetti che interagiscono con gli istituti di pena e con gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Lombardia.
Funzioni e obiettivi
Il Garante interviene per assicurare la corretta erogazione delle prestazioni destinate alle persone ristrette, per verificare la regolarità e la tempestività dei procedimenti amministrativi regionali che le riguardano e per supportare, nei limiti di legge, l’accesso a atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario. Può inoltre formulare osservazioni su richiesta degli organi regionali competenti, promuovere iniziative di collaborazione, studio e confronto sui diritti umani e sull’esecuzione della pena e collaborare alla segnalazione di errori o disfunzioni procedimentali ai fini dell’eventuale autotutela degli organi regionali.
Le prestazioni oggetto di intervento riguardano in particolare:
- tutela della salute;
- miglioramento della qualità della vita;
- istruzione e formazione professionale;
- ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento lavorativo.
Modalità di intervento e poteri operativi
Il Garante può agire su richiesta di chiunque vi abbia interesse oppure d’ufficio, collaborando con le autorità competenti per rendere efficace l’attività prevista dal regolamento. Può effettuare visite negli istituti di pena previa autorizzazione del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, secondo la disciplina penitenziaria richiamata.
Le strutture regionali competenti devono fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, copie di atti o documenti, chiarimenti e altre notizie utili, nel rispetto della legge. Il Garante deve dare compiuta informazione all’avente diritto entro 40 giorni dalla presentazione della richiesta.
Può anche convocare direttamente i responsabili regionali del procedimento per l’esame congiunto della pratica entro il termine fissato. In caso di inadempienze accertate che compromettano l’erogazione delle prestazioni, può intervenire verso i soggetti interessati e, se le inadempienze persistono, proporre agli organi regionali di vigilanza iniziative anche di attivazione dei poteri sostitutivi.
Collaborazioni istituzionali
Il Garante collabora con i difensori civici provinciali e comunali e con i titolari di funzioni analoghe di garanzia dei detenuti operanti in ambito locale, anche per segnalare situazioni di interesse comune e coordinare le rispettive attività nei limiti delle competenze di ciascuno.
Relazione al Consiglio regionale
Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione scritta sull’attività svolta nell’anno di riferimento, contestualmente alla relazione annuale della Giunta regionale prevista dalla legge regionale n. 8 del 2005. In casi di particolare rilievo o urgenza può trasmettere ulteriori relazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e alle Commissioni consiliari competenti.
Disposizioni finali e avvio delle funzioni
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Consiglio regionale deve adottare i provvedimenti necessari per avviare le funzioni del Garante dei detenuti in capo al Difensore civico regionale. Il Consiglio regionale deve inoltre dare adeguata notizia dell’attivazione delle funzioni, indicando soggetto incaricato, compiti, sede, orari, recapiti, soggetti legittimati a richiedere l’intervento e gratuità degli interventi.
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